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Sentenza

Sentenza n. 173/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza al Decreto -OMISSIS- n. cron. -OMISSIS- del Tribunale Civile di -OMISSIS-, con cui è stato liquidato il compenso al difensore, avv. -OMISSIS-, per l’attività svolta nella causa civile R.G. n. -OMISSIS- innanzi al medesimo Tribunale e per la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento in favore dell’avv. -OMISSIS- dell’importo di € 11.570,15 oltre C.P.A. I.V.A. ed interessi dal dovuto al saldo con nomina di un commissario ad acta ed applicazione di astreintes.

Giustizia amministrativa202502835

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto del Tribunale civile di liquidazione del compenso professionale per attività svolta in regime di patrocinio a spese dello Stato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (difensore liquidato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza al decreto del Tribunale civile, emesso il 13 aprile 2017, con il quale era stato liquidato in suo favore il compenso per l'attività professionale svolta in una causa patrocinata a spese dello Stato. Il decreto non era stato opposto ed era stato corredato, l'11 febbraio 2025, dell'attestazione di cancelleria relativa alla sua definitività per mancata opposizione. Nonostante la fatturazione richiesta dall'amministrazione, la domanda di pagamento e la successiva notificazione del decreto in forma esecutiva, il Ministero aveva rifiutato il pagamento sostenendo che l'ammissione al patrocinio era stata revocata con provvedimento dell'8 febbraio 2019, in ragione del superamento dei limiti reddituali. Persistendo l'inerzia dell'amministrazione e decorso il termine previsto dall'art. 14 l. 669/1996, la ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione di una penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha ritenuto che il decreto giudiziale di liquidazione del compenso sia un provvedimento di natura giurisdizionale, distinto dal provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e soggetto a un autonomo regime di impugnazione. La successiva revoca dell'ammissione al patrocinio, pur potendo avere efficacia retroattiva, non incide sull'efficacia del decreto di liquidazione già emesso, né consente al giudice che lo ha adottato di revocarlo in autotutela; il decreto diviene definitivo con il decorso dei termini per i mezzi tipici di impugnazione. Il Collegio ha richiamato, quanto al decreto del 2017, l'interpretazione secondo cui il termine di opposizione discende dal rinvio dell'art. 170 d.P.R. 115/2002 all'art. 15 d.lgs. 150/2011 e all'art. 702-quater c.p.c. Ha quindi ordinato al Ministero di pagare entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza € 10.061,00, oltre rimborso forfetario del 15%, CPA, IVA e interessi dalla liquidazione del 13 aprile 2017 fino al saldo. In caso di ulteriore inerzia ha nominato un commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricato di compiere gli atti necessari al pagamento entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Ha respinto la richiesta di penalità di mora, ritenendo che gli interessi riconosciuti dalla data della liquidazione siano sufficienti a compensare l'eventuale ritardo ulteriore. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    altri provvedimenti del giudice ordinario equiparati alle sentenze passate in giudicato

    Consente il giudizio di ottemperanza anche per provvedimenti del giudice ordinario diversi dalle sentenze, quando abbiano natura e stabilità equiparabili a quelle di una sentenza passata in giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Fondamento processuale del giudizio di ottemperanza; consente al giudice di ordinare l'esecuzione del titolo, nominare un commissario ad acta e valutare la penalità di mora.

  • art. 84 d.P.R. 115/2002

    Richiamato insieme all'art. 170 d.P.R. 115/2002 per evidenziare l'autonomo regime di impugnazione del decreto di pagamento del compenso al difensore.

  • art. 170 d.P.R. 115/2002

    Disciplina l'opposizione al decreto di pagamento e, secondo l'interpretazione richiamata, mediante il rinvio al rito sommario individua il termine per impugnare il decreto di liquidazione.

  • art. 15 d.lgs. 150/2011

    Il richiamo operato dall'art. 170 d.P.R. 115/2002 rende applicabili al procedimento di opposizione le norme del rito sommario di cognizione.

  • art. 702-quater c.p.c.

    Individua, secondo la ricostruzione richiamata dalla Corte costituzionale e dalla Cassazione, il termine per l'impugnazione del decreto di liquidazione.

  • art. 14 l. 669/1996

    Il decorso del termine previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche costituisce, nel caso concreto, presupposto dell'azione di ottemperanza.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Prevede la possibilità di disporre una penalità di mora; nel caso di pagamento di somme, essa può essere negata quando gli interessi legali siano sufficienti a compensare il ritardo.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.

Massime di principio

  • Il decreto giudiziale di liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ha natura giurisdizionale, è distinto dal provvedimento di ammissione al beneficio e segue un autonomo regime di impugnazione.
  • La revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche se retroattiva, non incide sull'efficacia del decreto di liquidazione del compenso già emesso e divenuto definitivo; tale decreto non può essere rimosso in autotutela dal giudice che lo ha adottato, ma soltanto mediante i mezzi di impugnazione previsti dalla legge.
  • Il decreto di liquidazione del compenso, una volta divenuto definitivo per mancata o esaurita impugnazione, rientra tra i provvedimenti del giudice ordinario suscettibili di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a.
  • Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora può essere negata quando il riconoscimento degli interessi dalla data di liquidazione fino al saldo costituisca una tutela sufficiente a compensare l'ulteriore ritardo nell'adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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