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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20011/2021 del 14/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda l'impugnazione, da parte dell'amministrazione finanziaria, della sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva accolto l'appello della società contribuente in una lite relativa ad avviso di accertamento fondato sulla disciplina delle società di comodo, con determinazione di un reddito imponibile minimo. La società aveva preventivamente presentato interpello disapplicativo per ottenere la non applicazione della normativa antielusiva, ma l'ufficio lo aveva respinto. La CTR ha ritenuto che la risposta dell'amministrazione fosse intervenuta oltre il termine di 90 giorni previsto dal DM n. 259/1998, con conseguente silenzio assenso e preclusione per l'ufficio di emettere l'avviso di accertamento. L'Agenzia ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 1, commi 6 e 7, DM 19 giugno 1998, n. 259, sostenendo che tale mancato rispetto del termine non determina silenzio assenso né impedisce l'accertamento.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, nella disciplina ratione temporis applicabile all'interpello disapplicativo relativo alle società di comodo, il mancato riscontro entro 90 giorni non comporta alcun silenzio assenso, perché la normativa speciale non tipizza tale effetto e non è applicabile neppure il silenzio-assenso generale di cui all'art. 20 l. n. 241/1990, riferito ai procedimenti per il rilascio di provvedimenti amministrativi ampliativi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 37-bis, comma 8, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    "Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano verificarsi"

    La Corte ne ricava che l'istanza di disapplicazione è uno strumento speciale di rimozione dell'efficacia di norme antielusive e non un'istanza autorizzativa soggetta a silenzio assenso tipico.

  • art. 1, commi 6 e 7, d.m. 19 giugno 1998, n. 259

    "le determinazioni ... vanno comunicate al contribuente, non oltre novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, con provvedimento che è da ritenersi definitivo"

    La Corte interpreta la previsione del termine di 90 giorni come disciplina del procedimento, ma non come introduzione di un silenzio assenso in caso di mancata risposta.

  • art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212

    "la risposta dell'amministrazione finanziaria... Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente"

    La Corte sottolinea che il silenzio assenso è espressamente previsto per l'interpello ordinario, ma non per l'interpello disapplicativo oggetto di causa.

  • art. 20, comma 1, legge 7 agosto 1990, n. 241

    La norma è ritenuta inapplicabile al caso, perché il silenzio-assenso amministrativo opera solo per procedimenti a istanza di parte diretti al rilascio di provvedimenti amministrativi ampliativi o abilitativi.

  • art. 375 c.p.c.

    Indicato come norma processuale sulla trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indicato come norma processuale che disciplina la definizione camerale del ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Base del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • L'interpello disapplicativo previsto dalla disciplina antielusiva speciale non produce silenzio assenso in caso di mancata risposta dell'amministrazione, salvo espressa previsione normativa.
  • Il silenzio assenso di cui all'art. 20 l. n. 241/1990 non è applicabile in via generale a qualsiasi istanza del contribuente, ma solo ai procedimenti amministrativi ad effetto ampliativo o abilitativo.
  • Quando una disciplina speciale prevede un termine per la risposta dell'amministrazione senza tipizzare gli effetti del silenzio, il decorso del termine non equivale automaticamente ad accoglimento dell'istanza.
  • La risposta o il mancato riscontro sull'interpello ordinario non è sovrapponibile, per effetto giuridico, all'interpello disapplicativo, essendo i due istituti regolati in modo diverso dal legislatore.
  • Le norme sul silenzio-assenso, essendo eccezionali nei rapporti pubblicistici, non sono suscettibili di applicazione analogica in assenza di espressa previsione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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