Cassazione Civile, Ordinanza n. 27071/2026 del 17/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consorzio)
La controversia
Il Consorzio ha impugnato la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Enna che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso una cartella esattoriale per contributi consortili relativi a opere irrigue e alle annualità 2015-2017. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., il Consorzio ha denunciato la violazione degli artt. 101, secondo comma, e 112 c.p.c. e dell’art. 1, secondo comma, del d.lgs. 546/1992: ha contestato che il giudice d’appello avesse rilevato d’ufficio, senza instaurare il contraddittorio e senza assegnare un termine per memorie, la sua asserita inesistenza giuridica in conseguenza dell’accorpamento disposto dalla legge regionale siciliana n. 5/2014. Ha inoltre sostenuto che la questione riguardasse la titolarità del rapporto controverso e non la legittimazione processuale. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., ha denunciato la violazione dell’art. 13 della legge regionale siciliana n. 5/2014, del regolamento di organizzazione del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale e di ulteriori disposizioni costituzionali e processuali, sostenendo che la riforma regionale avesse previsto l’accorpamento e la riorganizzazione dei consorzi, non la loro immediata estinzione, e che il Consorzio originario fosse rimasto operativo durante il periodo transitorio. Con il terzo motivo ha contestato, tra l’altro, la qualificazione dell’attività svolta nel periodo transitorio come mandato senza rappresentanza, sostenendo che si trattasse invece di delega interorganica; tale motivo è rimasto assorbito.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo: la questione dell’asserita inesistenza dell’ente attiene alla legitimatio ad causam, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, salvo il giudicato interno. Inoltre, l’omessa segnalazione alle parti di una questione di puro diritto non determina di per sé la nullità della sentenza, in assenza della concreta consumazione di un ulteriore vizio processuale. Ha accolto il secondo motivo, richiamando i principi secondo cui l’art. 13 della legge regionale siciliana n. 5/2014 ha previsto un processo di accorpamento e riorganizzazione senza disporre l’immediata soppressione dei consorzi preesistenti; durante il periodo transitorio, più volte prorogato, questi continuano a operare e restano efficaci gli atti e gli affidamenti in essere. L’estinzione si verifica soltanto al completamento del processo di riunificazione; pertanto il Consorzio territoriale conservava la legittimazione e la titolarità della funzione di emissione dei ruoli contributivi nel periodo rilevante. L’erroneo richiamo al mandato senza rappresentanza non incide, secondo la Corte, sulla validità degli atti né sulla titolarità del potere, derivante dalla perdurante esistenza dell’ente e dagli affidamenti vigenti. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per l’esame delle questioni assorbite e per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 13 L.R. Sicilia n. 5/2014
L’istituzione dei nuovi Consorzi prevista dalla legge regionale siciliana non ha comportato l’immediata estinzione dei consorzi preesistenti.
La disposizione avvia un processo di accorpamento e riorganizzazione, ma non sopprime immediatamente i consorzi territoriali preesistenti; questi mantengono la propria operatività durante la fase transitoria e si estinguono solo al completamento della riunificazione.
art. 19 del Regolamento di organizzazione del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
È poi previsto un periodo transitorio (più volte prorogato) durante il quale i Consorzi originari continuano ad operare e durante tale fase restano validi piani, regolamenti e affidamenti già in essere, garantendo continuità amministrativa.
Il regolamento disciplina la continuità operativa e amministrativa dei consorzi accorpati nella fase transitoria, mantenendo efficaci piani, regolamenti e affidamenti sino al completamento del processo di riunificazione.
Non è inoltre qualificabile la loro attività come «mandato senza rappresentanza», poiché nel diritto pubblico si applicano semmai meccanismi di delega previsti dalla legge, e tuttavia, l’erroneo richiamo al mandato non incide sulla validità degli atti adottati, né sulla titolarità del potere, che deriva dalla perdurante esistenza dell’ente e dagli affidamenti ancora vigenti.
L’attività svolta dai consorzi territoriali nel periodo transitorio non è qualificabile come mandato civilistico senza rappresentanza; l’eventuale improprietà di tale qualificazione non invalida gli atti, se potere e operatività discendono dalla perdurante esistenza dell’ente e dagli affidamenti ancora vigenti.
art. 101, secondo comma, c.p.c.
Va poi evidenziato che, nel caso in cui il Giudice esamini d'ufficio una questione di puro diritto, come nel caso in esame, senza procedere alla sua segnalazione alle parti onde consentire su di essa l'apertura della discussione (cd. terza via), non sussiste la nullità della sentenza, in quanto (indiscussa la violazione deontologica da parte del giudicante) da tale omissione non deriva la consumazione di altro vizio processuale diverso dall'error iuris in iudicando ovvero dall'error in iudicando de iure procedendi, la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione della sentenza solo se tale errore sia in concreto consumato.
L’omessa interlocuzione preventiva su una questione di puro diritto rilevata d’ufficio non comporta automaticamente la nullità della sentenza; occorre che dall’omissione sia derivato e risulti concretamente consumato un distinto vizio processuale.
La questione in oggetto (il difetto di legittimazione processuale del Consorzio in quanto soggetto «giuridicamente non più esistente») attiene, come correttamente evidenziato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado alla c.d. legitimatio ad causam, rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, salvo il limite del giudicato interno.
La legitimatio ad causam può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del processo, con il limite del giudicato interno.
art. 1, secondo comma, d.lgs. 546/1992
La questione in oggetto (il difetto di legittimazione processuale del Consorzio in quanto soggetto «giuridicamente non più esistente») attiene, come correttamente evidenziato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado alla c.d. legitimatio ad causam, rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, salvo il limite del giudicato interno.
La Corte richiama la natura processuale della questione di legittimazione e ne afferma la rilevabilità d’ufficio, salvo il giudicato interno.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Va poi evidenziato che, nel caso in cui il Giudice esamini d'ufficio una questione di puro diritto, come nel caso in esame, senza procedere alla sua segnalazione alle parti onde consentire su di essa l'apertura della discussione (cd. terza via), non sussiste la nullità della sentenza, in quanto (indiscussa la violazione deontologica da parte del giudicante) da tale omissione non deriva la consumazione di altro vizio processuale diverso dall'error iuris in iudicando ovvero dall'error in iudicando de iure procedendi, la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione della sentenza solo se tale errore sia in concreto consumato.
La denuncia di nullità processuale in cassazione richiede che l’errore dedotto si sia concretamente consumato; l’omessa segnalazione di una questione di puro diritto non basta, da sola, a determinare la cassazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La sentenza impugnata va conseguentemente cassata in relazione al secondo motivo, respinto il primo motivo.
La Corte accoglie la censura di violazione o falsa applicazione di legge relativa alla disciplina dell’accorpamento dei consorzi e cassa la decisione impugnata sul punto.
Massime di principio
- L’accorpamento e la riorganizzazione di enti disposti da una legge regionale non determinano la loro immediata estinzione se la legge non dispone espressamente la soppressione; in presenza di una fase transitoria, gli enti preesistenti continuano a operare sino al completamento del processo di riunificazione.
- Durante il periodo transitorio di accorpamento restano efficaci gli atti, i piani e gli affidamenti già vigenti; il consorzio preesistente conserva la legittimazione a operare e può adottare atti contributivi sino alla conclusione del processo di riunificazione.
- La legittimazione ad causam è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, salvo il limite del giudicato interno.
- L’omessa segnalazione alle parti di una questione di puro diritto rilevata d’ufficio non determina da sola la nullità della sentenza: per ottenere la cassazione occorre che l’omissione abbia concretamente prodotto un distinto vizio processuale.
- L’erronea qualificazione dell’attività transitoria di un ente pubblico come mandato senza rappresentanza non invalida di per sé gli atti adottati quando il potere deriva dalla perdurante esistenza dell’ente e dagli affidamenti ancora efficaci.
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