Sentenza n. 1458/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento del parere posizione n. -OMISSIS-, reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio in data -OMISSIS- nonché del conseguente Decreto n. -OMISSIS- adottato dal Ministero della Difesa (Dir. Generale – Previdenza militare); e per l’accertamento del diritto alle correlate provvidenze economiche; e per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio e conseguente decreto del Ministero della Difesa di diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia tumorale e delle correlate provvidenze economiche
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il nuovo parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio e il conseguente decreto ministeriale, adottati in riedizione del potere dopo una precedente sentenza del TAR che aveva annullato i precedenti atti per insufficienza degli accertamenti sulle modalità di impiego del militare e sui potenziali fattori di contaminazione ambientale. La ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 68 d.P.R. 3/1957, 64 d.P.R. 1092/1973, della legge 1094/1970, dell'art. 14 d.P.R. 461/2001 e dell'art. 3 l. 241/1990, per omessa motivazione; violazione della disciplina sulla dipendenza da causa di servizio e sussistenza del rapporto eziologico; eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto, difetto di istruttoria e motivazione, travisamento, erroneità, contraddittorietà e omessa o erronea valutazione delle risultanze specialistiche, scientifiche ed epidemiologiche; omessa valutazione e ponderazione dei rischi specifici e ambientali cui il militare sarebbe stato esposto in Italia e all'estero, inclusa l'inalazione di nanoparticelle da uranio impoverito e la somministrazione di vaccini; aggravamento del rischio per mancata fornitura di dispositivi di protezione individuale e mancata prevenzione; elusione del precedente giudicato. Il Ministero della Difesa ha chiesto il rigetto e, in via preliminare, l'estromissione del Comitato per difetto di legittimazione passiva.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione relativa alla legittimazione passiva del Comitato, rilevando che il parere impugnato proveniva dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e che, essendo vincolante per l'amministrazione e concorrendo alla formazione dell'atto finale, integrava un atto complesso. Nel merito ha respinto il ricorso. Richiamando i principi dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15/2025, il Collegio ha affermato che, per le patologie tumorali dei militari esposti a uranio impoverito o nanoparticelle di metalli pesanti in missioni, poligoni di tiro o siti di stoccaggio, il militare deve provare il servizio svolto in specifiche condizioni ambientali od operative, il carattere tumorale della patologia e la sua riconducibilità al rischio tipico; spetta invece all'amministrazione provare una specifica genesi extralavorativa. Nel caso concreto, la verificazione e il successivo supplemento istruttorio hanno individuato nel fumo di tabacco, documentato nella cartella clinica del militare, una causa extralavorativa verosimile o altamente probabile del carcinoma squamoso della lingua. Le risultanze della letteratura scientifica e delle meta-analisi acquisite hanno inoltre escluso una concreta correlazione tra uranio impoverito o nanoparticelle di metalli pesanti e la specifica patologia. Il TAR ha quindi ritenuto assolto l'onere probatorio gravante sull'amministrazione, escludendo che la malattia costituisse concretizzazione del rischio professionale e ravvisando la sufficienza dell'istruttoria e della motivazione del nuovo parere. Non è stata ravvisata neppure elusione del precedente giudicato, poiché l'amministrazione ha rinnovato l'istruttoria secondo le indicazioni della precedente sentenza. Le spese di lite sono state compensate, mentre le spese di verificazione sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
Il parere reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio è vincolante per l'amministrazione.
Il parere vincolante del Comitato concorre alla formazione della decisione finale e determina la partecipazione dell'organo tecnico alla fattispecie, qualificata come atto complesso.
La legge ha considerato il rapporto di causalità come insito nel tipico rischio professionale, sicché grava sull'Amministrazione l'onere di dare la prova di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia.
Nell'accertamento della dipendenza da causa di servizio di patologie tumorali contratte da militari in specifiche condizioni operative o ambientali, il regime probatorio è attenuato per il militare e l'amministrazione deve provare una causa extralavorativa specifica.
artt. 1078 e ss. d.P.R. 90/2010
Il sistema dell'equo indennizzo per causa di servizio ... è stato dunque innovato ... con la descritta rimodulazione degli oneri probatori.
La disciplina regolamentare integra il sistema dell'equo indennizzo rimodulando il riparto dell'onere della prova nei casi previsti per il personale militare.
La motivazione dell'atto è stata ritenuta sufficiente perché il nuovo parere ha considerato le condizioni di servizio, la documentazione sanitaria e le evidenze scientifiche acquisite mediante verificazione e supplemento istruttorio.
Il militare è quindi tenuto a dimostrare di avere svolto il proprio servizio ... in particolari condizioni ambientali od operative che ne abbiano aumentato il rischio di malattia, e che quella poi manifestatasi in seguito abbia carattere tumorale e sia espressiva di quel rischio.
Il criterio di riparto dell'onere probatorio è ricondotto, per quanto compatibile, al modello di tutela della salute del lavoratore, con prova del rischio tipico a carico del militare e prova della genesi extralavorativa a carico dell'amministrazione.
art. 52 Cost.
La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.
La particolare rilevanza costituzionale del servizio militare è richiamata quale elemento che rafforza l'esigenza di una tutela effettiva dell'integrità psico-fisica del militare e di un regime probatorio attenuato.
Ha costituito il presupposto, insieme alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale base normativa per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento in caso di diffusione.
Massime di principio
- Nell'accertamento della dipendenza da causa di servizio di una patologia tumorale contratta da un militare che abbia prestato servizio in missioni nazionali o internazionali, poligoni di tiro o siti di stoccaggio del munizionamento, il militare deve dimostrare lo svolgimento del servizio in specifiche condizioni ambientali od operative idonee ad aumentare il rischio, il carattere tumorale della patologia e la sua espressività rispetto a quel rischio; non è invece necessario provare un nesso eziologico individuale con il grado di certezza proprio delle leggi scientifiche universali o statistiche.
- Una volta assolto dal militare l'onere relativo al rischio professionale tipico, grava sull'amministrazione la prova di una specifica genesi extralavorativa della patologia. Un parere del Comitato di Verifica fondato soltanto sull'assenza di studi scientifici che dimostrino con certezza la correlazione tra esposizione e neoplasia è viziato per eccesso di potere.
- L'onere dell'amministrazione può ritenersi assolto quando una verificazione fondata su letteratura scientifica aggiornata, meta-analisi e documentazione sanitaria individui una causa extralavorativa verosimile o altamente probabile e, al contempo, escluda una correlazione concreta tra il fattore di rischio professionale allegato e la specifica patologia.
- Il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, quando è vincolante per l'amministrazione e concorre alla formazione del decreto conclusivo, integra un atto complesso; l'organo che lo ha adottato è pertanto legittimato passivamente nel giudizio di impugnazione del parere e del decreto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 29 lug 2026Sentenza n. 946/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 29 lug 2026Sentenza n. 1664/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 29 lug 2026Sentenza n. 1665/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 29 lug 2026Sentenza n. 1666/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 29 lug 2026Sentenza n. 1667/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 29 lug 2026Sentenza n. 1668/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →