Cassazione Civile, Ordinanza n. 22665/2021 del 11/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario riscossione)
La controversia
Il soggetto istante aveva chiesto l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. n. 3 del 2012, ma il giudice delegato aveva dichiarato inammissibile l'istanza e il tribunale, in sede di reclamo, aveva confermato il rigetto ritenendo che l'istante fosse un imprenditore commerciale individuale non escluso dalla fallibilità, in particolare perché nei tre esercizi anteriori aveva realizzato ricavi superiori a 200.000 euro. In cassazione furono dedotti tre motivi: (1) violazione e falsa applicazione degli artt. 1 l.f. e 7 l. n. 3/2012, sostenendo che l'istante fosse imprenditore individuale artigiano privo dei requisiti di fallibilità e che il tribunale avesse accertato solo il requisito dei ricavi, senza verificare gli altri, oltre al fatto che l'attività effettiva sarebbe stata agricola; (2) violazione degli artt. 24 Cost., 6 CEDU e 20 l. n. 44/1999, assumendo il diritto del soggetto indebitato a ottenere la dilazione dei debiti; (3) violazione degli artt. 1 e 182-ter l.f., l. n. 108/1998, l. n. 44/1999 e della circolare Agenzia Entrate n. 19/E del 6.5.2015, per affermare la possibilità di dilazionare anche il pagamento dell'IVA.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha affermato che il ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. è proponibile solo contro provvedimenti aventi natura decisoria e definitiva, cioè idonei al giudicato. Il decreto che respinge il reclamo avverso l'inammissibilità della proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento non ha tali caratteri, perché è adottato in procedimento camerale e non preclude la reiterazione della domanda; quindi non è ricorribile per cassazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata attività difensiva dell'intimato, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111, comma 7, Cost.
il ricorso straordinario è ammesso solo per provvedimenti decisori e definitivi, sostanzialmente assimilabili alle sentenze perché idonei al giudicato
il giudicato rende intangibile l'accertamento giudiziale e impedisce di rimettere in discussione la situazione giuridica definita
i procedimenti di composizione della crisi seguono le regole generali dei procedimenti in camera di consiglio
i decreti emessi in camera di consiglio possono essere sempre modificati o revocati, salvo i diritti dei terzi di buona fede, sicché difetta la definitività
art. 12, comma 2, l. 27 gennaio 2012, n. 3
il procedimento di omologazione dell'accordo di composizione della crisi è soggetto alle norme generali dei procedimenti camerali
art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c.
il ricorso è inammissibile quando il motivo non si confronta con un orientamento giurisprudenziale consolidato o con il principio applicabile
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1 l.f.
richiamato nei motivi di ricorso per contestare la valutazione della fallibilità dell'istante
richiamato nei motivi di ricorso in relazione all'accesso alla procedura di sovraindebitamento
art. 182-ter l.f.
richiamato nei motivi di ricorso per sostenere la dilazionabilità dell'IVA
art. 24 Cost.
invocato dal ricorrente a sostegno del diritto di difesa e di accesso alla tutela
art. 6 CEDU
invocato dal ricorrente a sostegno del diritto a un processo equo
invocato dal ricorrente per sostenere un diritto alla dilazione dei debiti
art. 1, comma 2, lett. b), l.f.
richiamato nel provvedimento di merito per il requisito dei ricavi superiori a 200.000 euro
Massime di principio
- Il decreto che respinge il reclamo avverso l'inammissibilità di una proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento non è ricorribile ex art. 111, comma 7, Cost., perché non ha natura decisoria e definitiva.
- Ai fini del ricorso straordinario per cassazione non basta la forma del provvedimento: occorre che esso incida con efficacia di giudicato su diritti soggettivi o status.
- I provvedimenti emessi in camera di consiglio, quando siano modificabili o revocabili ai sensi dell'art. 742 c.p.c., difettano del requisito della definitività e non sono impugnabili con ricorso straordinario.
- La reiterabilità della domanda o della proposta nel procedimento esclude, di regola, la decisorietà e la definitività del provvedimento reiettivo.
- In presenza di un orientamento consolidato già applicato dalla Corte di cassazione, il ricorso che si discosti da tale principio è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c.
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