Cassazione Civile, Ordinanza n. 22657/2021 del 11/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Un soggetto aveva chiesto l'insinuazione in via privilegiata al passivo di una banca in liquidazione coatta amministrativa, rivendicando la ripetizione di contributi versati al Fondo Integrativo Pensioni del personale, calcolati sulla retribuzione lorda percepita. Il credito era stato escluso dallo stato passivo. L'opposizione al passivo era stata respinta dal Tribunale e poi la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo tardiva e quindi inammissibile la produzione documentale effettuata solo all'udienza di precisazione delle conclusioni e, comunque, mancante la prova del credito. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti sei motivi, centrati soprattutto: sull'applicabilità, nel giudizio di opposizione allo stato passivo di banca in l.c.a., delle norme speciali del TUB e dei poteri istruttori officiosi del giudice; sulla violazione dell'art. 345 c.p.c. in tema di nuovi mezzi di prova; sulla mancata ammissione dei documenti ritenuti indispensabili; e su ulteriori asserite violazioni processuali e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il terzo motivo di ricorso, relativo alla mancata ammissione dei documenti in appello. Ha osservato che la Corte territoriale aveva confuso le due autonome condizioni che, nel regime allora vigente dell'art. 345, comma 3, c.p.c., consentivano l'acquisizione di nuove prove in appello: da un lato, l'impossibilità di produrle prima per causa non imputabile; dall'altro, l'indispensabilità ai fini della decisione. La sentenza impugnata aveva escluso l'indispensabilità solo perché i documenti avrebbero potuto essere prodotti in primo grado, così sovrapponendo indebitamente i due requisiti. Di conseguenza, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, che dovrà riesaminare la questione e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 87 TUB
richiamato dal ricorrente per il regime speciale dell'opposizione allo stato passivo delle banche in liquidazione coatta amministrativa; la Corte non fonda però la decisione su questa norma.
art. 88 TUB
per quanto non espressamente previsto dalle norme dell'art. 87 e nel presente articolo, al giudizio di opposizione si applicano le disposizione del codice di procedura civile sul processo di cognizione
la Corte d'appello aveva escluso l'applicazione del rito del lavoro; la Cassazione rileva il tema ma decide sulla corretta applicazione dell'art. 345 c.p.c. senza accogliere la tesi estensiva del ricorrente sui poteri ex art. 421 c.p.c.
art. 421 c.p.c.
disporre d'ufficio in qualunque momento l'ammissione di ogni mezzo di prova
invocato per sostenere l'ammissibilità officiosa dei documenti; la Corte riporta il ragionamento della sentenza impugnata che ne esclude l'applicabilità nel giudizio di opposizione allo stato passivo regolato dal rito ordinario.
art. 425 c.p.c.
menzionato tra le norme dedotte nel primo motivo, senza specifica autonoma applicazione nella decisione.
art. 437 c.p.c.
menzionato tra le norme dedotte, in collegamento con la disciplina delle prove in appello; la decisione ruota però sull'art. 345 c.p.c.
art. 345, comma 3, c.p.c.
nella versione applicabile ratione temporis, consente in appello sia la prova non producibile prima per causa non imputabile sia la prova ritenuta indispensabile ai fini della decisione; la Corte censura la confusione tra i due presupposti operata dal giudice di merito.
art. 61 c.p.c.
richiamato nel quarto motivo, senza incidenza sulla ratio decidendi.
art. 112 c.p.c.
richiamato nel sesto motivo, senza incidenza sulla ratio decidendi.
art. 191 c.p.c.
richiamato nel quarto motivo, senza incidenza sulla ratio decidendi.
art. 213 c.p.c.
richiamato nel quarto motivo, senza incidenza sulla ratio decidendi.
art. 356 c.p.c.
richiamato nel quarto motivo, senza incidenza sulla ratio decidendi.
art. 429 c.p.c.
richiamato nel quinto motivo, senza incidenza sulla ratio decidendi.
art. 360, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro di nullità processuale nei motivi di ricorso.
Massime di principio
- Nel regime anteriore alla riforma dell'art. 345 c.p.c., in appello possono essere ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti sia quando la parte dimostri di non aver potuto produrli prima per causa ad essa non imputabile, sia quando il giudice li reputi indispensabili ai fini della decisione; i due presupposti sono autonomi e non vanno confusi.
- L'indispensabilità della prova in appello va valutata in relazione alla decisione di primo grado e al quadro istruttorio già acquisito, e non può essere esclusa soltanto perché il documento era astrattamente producibile nel giudizio di primo grado.
- È viziata la decisione del giudice di merito che neghi l'ammissione di documenti nuovi sovrapponendo il requisito della loro tardiva produzione con quello della loro indispensabilità, trattandosi di condizioni distinte e cumulativamente non necessarie.
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo di una banca in liquidazione coatta amministrativa, la disciplina processuale applicabile va individuata nella normativa speciale richiamata dal TUB e, per quanto non espressamente previsto, nelle norme del processo di cognizione ordinario; la questione dei poteri istruttori officiosi deve essere verificata alla luce del rito effettivamente applicabile.
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