Cassazione Civile, Ordinanza n. 22658/2021 del 11/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione straordinaria)
La controversia
La controversia origina da un'azione revocatoria fallimentare proposta dalla società poi sottoposta ad amministrazione straordinaria per ottenere la declaratoria di inefficacia, ex art. 67, comma 2, l.fall. nel testo anteriore alla riforma del 2005, di pagamenti per complessivi euro 82.379,67 eseguiti dalla società in bonis in favore della controparte nel periodo sospetto. La corte d'appello ha confermato la revoca ritenendo provata la scientia decoctionis dell'accipiens tramite un complesso di indizi: notizie diffuse dalla stampa nazionale sulla crisi della società poi insolvente, dati di bilancio e pendenza di iniziative giudiziali recuperatorie e cautelari. La società destinataria dei pagamenti ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e dell'art. 67, comma 2, l.fall., per avere il giudice di merito desunto in via induttiva la conoscenza del dissesto da articoli di stampa, con asserita praesumptio de praesumpto; 2) violazione degli artt. 2423, 2423-bis, 2727 e 2729 c.c. e dell'art. 67, comma 2, l.fall., per aver attribuito ai dati di bilancio valore idoneo a fondare la scientia decoctionis; 3) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e dell'art. 67, comma 2, l.fall., sostenendo che le iniziative giudiziali recuperatorie e cautelari non fossero fatti notori o conoscibili dalla ricorrente; 4) omesso esame di un fatto decisivo, ossia la circostanza, riportata negli stessi articoli di stampa, che esistevano prospettive concrete di ripresa economica tramite interventi di terzi, finanziamenti bancari e disponibilità del Governo a finanziare un ramo del gruppo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti i motivi, pur formalmente formulati come violazioni di legge e omesso esame di fatto decisivo, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e dei fatti storici già apprezzati dai giudici di merito, attività preclusa nel giudizio di legittimità. Ha inoltre richiamato precedenti specifici in tema di scientia decoctionis, affermando che essa può essere provata anche mediante presunzioni semplici, tra cui la diffusione di notizie di stampa sulla crisi dell'impresa, quando il ragionamento presuntivo del giudice di merito sia logicamente motivato. Ha osservato che i dati di bilancio non erano stati considerati isolatamente, ma insieme ad altri elementi indiziari, e che le prospettive di ripresa addotte nel quarto motivo non avevano carattere decisivo. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 67, comma 2, R.D. 16 marzo 1942, n. 267
testo vigente anteriormente alla legge n. 80 del 2005
la scientia decoctionis dell'accipiens è il presupposto da provare ai fini della revocatoria del pagamento eseguito nel periodo sospetto
le presunzioni semplici possono essere utilizzate per desumere la conoscenza dello stato di dissesto, purché il ragionamento inferenziale del giudice sia logico e fondato su elementi concreti
la valutazione degli indizi e la scelta degli elementi costitutivi della presunzione appartengono al giudice di merito e, se adeguatamente motivata, non sono sindacabili in cassazione
richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata in relazione alla valutazione dei dati di bilancio
richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata in relazione alla valutazione dei dati di bilancio
richiamato in tema di ammissibilità del vizio ex art. 360 c.p.c. quando la decisione d'appello conferma quella di primo grado con diversa motivazione fattuale
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- La scientia decoctionis dell'accipiens in materia di revocatoria fallimentare può essere provata mediante presunzioni semplici, anche valorizzando notizie di stampa sulla crisi dell'impresa, quando tali notizie, per diffusione, frequenza e contenuto, siano idonee a costituire indizi gravi, precisi e concordanti.
- Il giudice di merito può desumere la conoscenza dello stato di insolvenza da un insieme di elementi indiziari tra loro integrati, come stampa, dati di bilancio e iniziative giudiziali, purché il percorso logico sia coerente e adeguatamente motivato.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare doglianze di violazione di legge o di omesso esame di un fatto decisivo in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio e dei fatti storici già accertati nei gradi di merito.
- Ai fini dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il fatto dedotto deve avere carattere decisivo; non è sufficiente allegare circostanze che non scalfiscano in modo determinante il nucleo argomentativo posto a base della decisione impugnata.
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