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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22660/2021 del 11/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia origina dall'azione revocatoria fallimentare proposta dalla società poi ammessa ad amministrazione straordinaria per ottenere la declaratoria di inefficacia, ex art. 67, comma 2, l.fall., di alcuni pagamenti eseguiti nel periodo sospetto dalla società in bonis in favore del Consorzio, per complessivi euro 101.144,74. La Corte d'appello ha accolto la domanda. Il Consorzio ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione degli artt. 67, comma 2, l.fall. e 116 c.p.c., sostenendo che le notizie di stampa sul gruppo societario non fossero idonee a provare la conoscenza, da parte dell'accipiens, dello stato di insolvenza; (2) omesso esame di fatti decisivi, richiamando note e comunicazioni che avrebbero dimostrato l'operatività della società al tempo dei pagamenti; (3) violazione dell'art. 67, comma 2, l.fall., affermando che la scientia decoctionis dovesse essere effettiva e non solo potenziale e che la prova non potesse fondarsi su stampa generalista; (4) violazione dell'art. 67, comma 3, l.fall., deducendo che non vi fosse stato un vero pagamento ma una mera operazione di ribaltamento di costi e ricavi, assimilabile a partita di giro; (5) violazione dell'art. 92 c.p.c. per mancata compensazione delle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi perché, pur formalmente denunciando violazioni di legge e omesso esame di fatti decisivi, miravano in realtà a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti storici, attività preclusa in sede di legittimità. Nel fare ciò ha richiamato precedenti conformi sulla possibilità di fondare la scientia decoctionis su presunzioni semplici, anche tratte da campagne stampa, quando il ragionamento presuntivo sia adeguatamente motivato. Ha poi ritenuto infondati il quarto e il quinto motivo: quanto al primo, ha affermato che l'azione revocatoria colpisce qualsiasi pagamento, indipendentemente dal titolo o dalla sua qualificazione contabile come rimborso o ribaltamento di costi; quanto al secondo, ha ribadito che la compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e la mancata compensazione non è censurabile in cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 2, l.fall.

    "scientia decoctionis"; revocatoria dei pagamenti nel periodo sospetto

    La Corte ribadisce che, ai fini della revocatoria, la conoscenza dello stato di insolvenza dell'imprenditore può essere provata anche per presunzioni semplici, tra cui la diffusione di notizie di stampa, se il giudice di merito motiva adeguatamente il percorso inferenziale.

  • art. 67, comma 3, l.fall.

    È irrilevante la qualificazione del pagamento come ribaltamento di costi o rimborso: la revocatoria può colpire qualsiasi pagamento effettuato nel periodo sospetto.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito probatorio effettuata dal giudice di appello.

  • art. 157, secondo comma, c.p.c.

    La nullità relativa della procura può essere sanata dall'integrazione tempestiva della parte, nella prima difesa utile, con l'indicazione chiara del soggetto conferente.

  • art. 380-bis1 c.p.c.

    La memoria depositata nella prima fase utile può sanare la lacunosità della procura speciale.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, che non deve motivare espressamente il mancato esercizio della facoltà di compensare.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo accipiens può essere desunta anche tramite presunzioni semplici, purché la sentenza di merito dia conto in modo logico e completo degli indici valorizzati e del ragionamento inferenziale seguito.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare censure formalmente rubricate come violazione di legge o omesso esame di fatti decisivi in una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove, riservata al giudice di merito.
  • Ai fini dell'azione revocatoria, ogni pagamento eseguito nel periodo sospetto è suscettibile di revoca, senza che assuma rilievo la sua qualificazione contabile o la circostanza che sia stato rappresentato come rimborso o partita di giro.
  • La mancata compensazione delle spese di lite non è di per sé censurabile in cassazione, poiché la valutazione sulla compensazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.
  • La nullità relativa della procura speciale può essere sanata se la parte integra tempestivamente l'atto con l'indicazione certa del soggetto conferente nella prima difesa utile.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaSpese di liteImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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