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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22661/2021 del 11/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fallito)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento, in estensione, di una persona fisica ritenuta dal tribunale e poi dalla corte d'appello coinvolta nella gestione di una società in accomandita semplice fallita. La ricorrente ha impugnato la sentenza della corte territoriale che aveva confermato l'estensione del fallimento, deducendo più vizi: in particolare, con il terzo motivo ha denunciato l'omesso esame di fatti decisivi e la motivazione meramente apparente della decisione di non ammettere la prova testimoniale richiesta in reclamo. Secondo la ricorrente, quei capitoli di prova erano idonei a dimostrare che gli atti di gestione a lei attribuiti erano in realtà eterodiretti dal socio accomandatario, oppure circoscritti a un arco temporale più ristretto, e quindi non univoci nel provare l'esistenza di un rapporto sociale di fatto o irregolare. Ha inoltre contestato, con ulteriori motivi, la lettura degli indizi e la ricostruzione del suo effettivo ruolo gestorio nella società. Le resistenti hanno sostenuto che il ricorso per cassazione non potesse fondarsi sul vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. per effetto della disciplina dell'art. 348-ter c.p.c., ma la Corte ha escluso l'applicabilità di tale preclusione al reclamo ex art. 18 l.fall.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ha accolto il terzo motivo, ha dichiarato assorbiti gli altri motivi e ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla parte in cui non aveva ammesso la prova testimoniale richiesta dalla ricorrente nel reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento. Ha quindi rinviato alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, perché si pronunci sull'ammissione di quel mezzo istruttorio e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha anche affermato, in relazione al caso, il principio per cui nel reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento si applica esclusivamente l'art. 18 l.fall. e non la disciplina limitativa dell'appello di cui all'art. 348-ter c.p.c.; inoltre, il diniego di prova testimoniale è censurabile in cassazione quando la prova sia idonea a scardinare, con certezza e non mera probabilità, il fondamento della motivazione decisiva. Nel caso concreto, la motivazione della corte territoriale sulla superfluità di ulteriori istruttorie è stata ritenuta meramente apparente.

Norme richiamate

  • art. 18 l.fall.

    Il reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento è regolato esclusivamente da questa norma; non si applica la disciplina generale dell'appello del codice di rito.

  • art. 147, secondo comma, l.fall.

    Nel caso concreto, la Corte ha confermato la lettura della norma in coerenza con i precedenti di legittimità, quanto all'estensione del fallimento al socio accomandatario irregolare o di fatto illimitatamente responsabile.

  • art. 1, secondo comma, l.fall.

    I mezzi di prova possono essere dedotti nel reclamo per dimostrare il superamento o meno dei limiti dimensionali, anche se non introdotti in primo grado, secondo la giurisprudenza richiamata.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La limitazione al motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. prevista per l'appello non si applica al reclamo ex art. 18 l.fall.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di fatti decisivi è deducibile nel caso concreto, poiché non opera la preclusione propria dell'appello filtrato.

  • art. 2318, secondo comma, c.c.

    La Corte richiama la norma per qualificare gli atti di gestione riservati al socio accomandatario e per valutare se gli atti attribuiti alla ricorrente siano sintomatici di gestione di fatto.

Massime di principio

  • Nel reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento, la disciplina dell'impugnazione è quella speciale dell'art. 18 l.fall.; non si estendono automaticamente le preclusioni e i limiti propri dell'appello ordinario.
  • Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è precluso per il solo fatto che la decisione impugnata confermi la sentenza di primo grado nel reclamo fallimentare, perché la preclusione dell'art. 348-ter c.p.c. non si applica a tale rito.
  • Il diniego di ammissione di una prova testimoniale integra vizio censurabile in cassazione quando la motivazione sia solo apparente e la prova non ammessa sia potenzialmente idonea a smentire in modo decisivo il fondamento probatorio della decisione.
  • Ai fini dell'estensione del fallimento a un socio illimitatamente responsabile o di fatto, gli indizi di gestione devono essere valutati complessivamente; se la prova richiesta è idonea a dimostrare che gli atti di gestione erano eterodiretti o temporalmente limitati, la mancata istruttoria può incidere sul decisum.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniProve
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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