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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22656/2021 del 11/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore aveva chiesto l'insinuazione al passivo di una banca in liquidazione coatta amministrativa per ottenere la restituzione dei contributi versati al Fondo Integrativo Pensioni del personale, trattenuti sulla retribuzione lorda. Il credito era stato escluso dallo stato passivo; il tribunale aveva respinto l'opposizione e la corte d'appello aveva confermato il rigetto. In cassazione il ricorrente ha dedotto: (1) violazione delle norme bancarie speciali e degli artt. 421, 425 e 437 c.p.c., sostenendo che nel giudizio di opposizione allo stato passivo della banca si dovessero applicare le disposizioni del processo del lavoro e quindi i poteri istruttori officiosi; (2) violazione degli artt. 198, 421 e 437 c.p.c., contestando che la corte territoriale avesse disconosciuto la consulenza tecnica d'ufficio contabile perché fondata su documenti non ritualmente prodotti; (3) violazione dell'art. 87 TUB; (4) violazione dell'art. 112 c.p.c. La censura realmente decisiva riguardava il quantum del credito e la nullità della CTU per uso di documenti non acquisiti al giudizio, nullità che il ricorrente sosteneva comunque non fosse stata tempestivamente eccepita dalla controparte.

La decisione

La Corte ha ritenuto non decisiva, nel caso concreto, la questione sull'estensione del richiamo dell'art. 88, comma 4, TUB al rito ordinario o al rito del lavoro, perché l'an del credito non era mai stato in contestazione. Ha invece accolto il secondo motivo limitatamente alla doglianza sulla nullità relativa della consulenza tecnica d'ufficio, affermando che tale nullità, derivante dall'uso da parte del consulente di documenti non entrati nel giudizio, è soggetta all'art. 157 c.p.c. e deve essere eccepita nella prima difesa successiva al deposito della relazione, altrimenti si sana. Poiché la sentenza impugnata aveva escluso tout court l'utilizzabilità della CTU per il difetto di consenso sull'acquisizione dei documenti, la decisione è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 87 TUB

    richiamato insieme all'art. 88 TUB come disciplina speciale della liquidazione coatta amministrativa delle banche, ma non decisivo ai fini della soluzione del caso

  • art. 88, comma 4, TUB

    "per quanto non espressamente previsto dalle norme dell'art. 87 e nel presente articolo, al giudizio di opposizione si applicano le disposizione di codice di procedura civile sul processo di cognizione"

    la Corte osserva che la questione della sua portata concreta non incideva sul caso, perché l'an del credito non era controverso

  • art. 421 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'applicabilità dei poteri istruttori officiosi del rito del lavoro, ma la Corte non ne fa applicazione decisiva nel caso concreto

  • art. 425 c.p.c.

    norma richiamata nel primo motivo insieme all'art. 421 c.p.c., senza essere decisiva ai fini dell'accoglimento

  • art. 437 c.p.c.

    norma richiamata nei motivi di ricorso come parte della disciplina del processo del lavoro

  • art. 198 c.p.c.

    secondo la Corte, l'esame da parte del consulente di documenti non prodotti riguarda solo documenti accessori ed è ammissibile solo col consenso di tutte le parti; la violazione può integrare una nullità relativa della CTU

  • art. 157 c.p.c.

    la nullità della CTU derivante dall'utilizzo di documenti non entrati nel giudizio è una nullità relativa, che va eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione, altrimenti è sanata

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo, poi assorbito dall'accoglimento del secondo motivo

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo di una banca in liquidazione coatta amministrativa, la questione sull'estensione delle regole del processo civile o del rito del lavoro può risultare non decisiva se l'esistenza del credito in sé non è in contestazione e la controversia riguarda soltanto la sua quantificazione.
  • L'art. 198 c.p.c. consente al consulente tecnico di esaminare documenti non prodotti in causa solo nei limiti indicati dalla giurisprudenza, ossia per documenti accessori e con il consenso di tutte le parti quando si vogliano utilizzare nella relazione peritale.
  • La nullità della consulenza tecnica d'ufficio derivante dall'utilizzo di documenti non ritualmente acquisiti ha natura relativa: deve essere eccepita dalla parte interessata nella prima difesa successiva al deposito della consulenza, altrimenti si sana.
  • Quando il giudice di merito esclude l'utilizzabilità della CTU in modo automatico per il solo fatto che il consulente abbia esaminato documenti non prodotti, senza verificare il regime della relativa nullità e la sua eventuale sanatoria, la decisione è censurabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoProveLavoro a termine
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileLavoro
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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