Cassazione Civile, Ordinanza n. 22659/2021 del 11/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria fallimentare proposta dalla società poi sottoposta ad amministrazione straordinaria per ottenere la dichiarazione di inefficacia di due pagamenti, complessivamente pari a Euro 134.969,85, eseguiti nel periodo sospetto dalla società poi divenuta ricorrente. La Corte d'appello di Roma aveva riformato il primo grado accogliendo la revocatoria. In cassazione la società soccombente ha articolato due motivi: con il primo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 67 l.f., 2727 e 2729 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe trascurato la continuità dell'attività produttiva della società poi assoggettata alla procedura e il fatto che essa continuava a pagare i fornitori, sicché la conoscenza dello stato di insolvenza non avrebbe potuto desumersi dai soli articoli di stampa; con il secondo ha lamentato violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la condanna alle spese, ritenuta ingiustificata e priva di motivazione, anche in considerazione dell'esito difforme nei gradi di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché diretto in realtà a sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio e privo di decisività del fatto asseritamente trascurato; ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che il controllo di legittimità sulle spese è ammesso solo se il giudice di merito abbia violato il principio di soccombenza ponendo le spese a carico della parte totalmente vittoriosa, mentre la soccombenza va valutata sull'esito finale della lite. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con applicazione del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 67, comma 2, lett. k, r.d. 16 marzo 1942, n. 267
nel testo vigente anteriormente alla legge n. 80 del 2005
La norma è richiamata come base della revocatoria fallimentare dei pagamenti eseguiti nel periodo sospetto; la Corte non ne discute il merito sostanziale ma respinge la censura che mirava a contestare la valutazione di fatto sulla scientia decoctionis.
artt. 2727 e 2729 c.c.
Richiamati a sostegno della censura sulla prova presuntiva della conoscenza dello stato di insolvenza; la Corte osserva che il motivo mira in realtà a rimettere in discussione la valutazione delle risultanze probatorie del merito.
art. 91 c.p.c.
La condanna alle spese segue il principio della soccombenza e si fonda sull'esito finale della lite, non sui singoli gradi di giudizio.
art. 92 c.p.c.
Non emerge una deroga motivata al principio di soccombenza tale da rendere illegittima la statuizione sulle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Viene dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente principale.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per il parametro del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto la veste dell'omesso esame di un fatto decisivo o della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti storici e delle prove compiuta dal giudice di merito.
- Il fatto asseritamente trascurato è decisivo solo se, ove esaminato, avrebbe con certezza condotto a un esito diverso della controversia; in mancanza di tale decisività la censura è inammissibile.
- Il sindacato della Corte di cassazione sulla liquidazione delle spese è ristretto alla violazione del principio di soccombenza, che va apprezzato in relazione all'esito finale della lite nel suo complesso, e non alla diversa sorte dei singoli gradi di giudizio.
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