Cassazione Civile, Ordinanza n. 07120/2023 del 09/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia concerne l'inquadramento, dopo una procedura di stabilizzazione, di alcune lavoratrici che avevano svolto attività prima in regime di convenzione e poi con contratti a tempo determinato presso un'azienda sanitaria locale. Le ricorrenti sostenevano che, per effetto della normativa sopravvenuta e del contenuto degli atti amministrativi richiamati nel bando/avviso di selezione, esse non potessero essere inquadrate nella categoria D come educatori professionali, ritenendo necessario un titolo di studio universitario triennale e deducendo inoltre che la Corte territoriale avesse fondato la decisione su una delibera di Giunta regionale non prodotta in giudizio. Con i motivi di ricorso sono state denunciate: 1) l'erroneità dell'inquadramento, assumendo che il diritto alla stabilizzazione non fosse in discussione ma che l'inquadramento dovesse essere diverso; 2) la violazione dell'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992, per avere lavorato a tempo determinato solo dal 2003, quando era già vigente il nuovo requisito del titolo di studio; 3) la violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., per l'utilizzo in sentenza di una delibera regionale non prodotta; 4) il vizio ex art. 360, n. 4, c.p.c. per la medesima questione; 5) la violazione degli artt. 12 disp. prel., 1362 e 1363 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per l'interpretazione dell'avviso pubblico e delle delibere aziendali; 6) l'ulteriore violazione di legge per l'inquadramento in categoria D di personale privo del titolo universitario triennale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili cinque motivi e infondato il sesto, confermando integralmente la decisione di merito che aveva ritenuto corretto l'inquadramento in categoria D delle lavoratrici, sulla base della tabella di inquadramento allegata al bando e del fatto che la questione controversa non era la legittimità della stabilizzazione, ma solo l'inquadramento conseguente. In particolare, la Corte ha affermato che molte censure erano dirette in realtà a contestare la procedura di stabilizzazione o a chiedere un nuovo esame del merito degli atti amministrativi, attività non consentita in sede di legittimità. Quanto alla dedotta mancata produzione della delibera regionale, la Corte ha escluso che essa costituisse la ratio decidendi principale, perché la decisione si fondava soprattutto sulla tabella di equiparazione richiamata nel bando; inoltre, ha ritenuto irrilevante la circostanza relativa alla data di instaurazione del rapporto a termine, poiché il punto decisivo era l'inquadramento post-stabilizzazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della parte ricorrente alle spese e con declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Le censure formulate sotto i numeri 3 e 4 non sono state ritenute idonee perché dirette, in sostanza, a ottenere un nuovo scrutinio del merito o a contestare profili non decisivi della motivazione.
La doglianza sul riparto dell'onere della prova è stata ritenuta inammissibile perché riferita a un documento non decisivo rispetto alla ratio della sentenza impugnata.
La censura di violazione del principio di disponibilità della prova è stata respinta poiché la decisione non si fondava in via decisiva sul documento asseritamente non prodotto.
La parte ricorrente non ha mostrato una reale violazione dei criteri di valutazione delle prove, ma ha chiesto una diversa ricostruzione del fatto.
delle disposizioni sulla legge in generale
La doglianza interpretativa degli atti amministrativi è stata ritenuta inammissibile perché rivolta a sollecitare una rivalutazione del merito.
Non è stata ravvisata una vera violazione dei canoni ermeneutici, ma soltanto una diversa lettura delle clausole e degli avvisi di selezione.
Come per l'art. 1362 c.c., la Corte ha escluso che fosse stata dedotta una violazione delle regole di interpretazione, essendo proposta una ricostruzione alternativa del contenuto degli atti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 6, comma 3, d.lgs. n. 502 del 1992
La sua invocazione è stata ritenuta irrilevante ai fini dell'inquadramento post-stabilizzazione, perché il thema decidendum non riguardava il diritto alla stabilizzazione ma solo la corretta categoria di inquadramento.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione del merito degli atti amministrativi o della documentazione già esaminata dal giudice di appello.
- Quando la decisione di merito ha come oggetto esclusivo l'inquadramento conseguente a una stabilizzazione già acquisita, sono irrilevanti le contestazioni dirette a rimettere in discussione i presupposti della stabilizzazione stessa.
- La dedotta mancata produzione di un documento non è decisiva se quel documento non costituisce la ratio decidendi principale della sentenza impugnata.
- La violazione dei canoni ermeneutici deve essere effettivamente allegata come errore di interpretazione della regola, non come semplice proposta di una diversa lettura del bando o degli atti amministrativi.
- Nelle procedure di stabilizzazione nel pubblico impiego, ai fini dell'inquadramento può valorizzarsi l'esperienza professionale maturata nello svolgimento delle mansioni secondo la disciplina vigente al tempo della prestazione, ove il giudice di merito abbia accertato i criteri di equiparazione applicabili.
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