Cassazione Civile, Ordinanza n. 36066/2022 del 09/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di un dipendente assunto da una società ferroviaria e dalla disciplina degli aumenti periodici di anzianità: la Corte d'appello aveva confermato la nullità delle clausole del CCNL attività ferroviarie e di un accordo sindacale nella parte in cui escludevano il computo dell'intero periodo di apprendistato ai fini dell'anzianità utile per tali aumenti, riconoscendo al lavoratore il diritto all'integrale anzianità di servizio e alle differenze retributive maturate sin dall'assunzione. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi; prima della decisione ha però rinunciato ai primi quattro motivi, chiedendone l'estinzione, mentre ha insistito sul quinto motivo. Con quest'ultimo ha denunciato violazione degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c. in relazione all'art. 18, commi 1 e 2, l. n. 300/1970 come modificato dalla l. n. 92/2012, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto il lavoratore privo della tutela forte e dunque esposto al metus datoriale, con conseguente sospensione della prescrizione dei crediti retributivi durante il rapporto. La parte resistente ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Per i primi quattro motivi la Corte ha dichiarato l'inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse, escludendo l'estinzione del giudizio: la rinuncia ai singoli motivi è stata qualificata come atto difensivo non soggetto all'art. 390 c.p.c. e non come rinuncia al ricorso. Sul quinto motivo la Corte ha ritenuto infondata la censura, richiamando il principio secondo cui, a seguito della l. n. 92/2012 e del d.lgs. n. 23/2015, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non è assistito da un regime di stabilità idoneo a impedire la decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto; per i diritti non già prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92/2012, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto. Il ricorso è stato quindi complessivamente rigettato, con condanna della società alla rifusione delle spese e con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato per la proposta del consigliere relatore e per la trattazione in camera di consiglio non partecipata; la memoria depositata ai sensi di tale norma non muta l'esito del giudizio.
La rinuncia ai singoli motivi di ricorso non è stata ricondotta alla disciplina della rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., perché non comporta disposizione del diritto controverso e non richiede le stesse formalità.
Non è stata dichiarata l'estinzione del giudizio, poiché la rinuncia parziale ai motivi determina solo il venir meno dell'interesse a decidere su quelle censure.
La rinuncia ai primi quattro motivi ha determinato un sopravvenuto difetto di interesse, con conseguente inammissibilità di tali censure.
In combinato con l'art. 2935 c.c. è stato applicato per affermare che la prescrizione dei crediti retributivi decorre dalla cessazione del rapporto nei rapporti di lavoro non assistiti da stabilità.
Il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso di specie, dalla cessazione del rapporto di lavoro.
art. 18, commi 1 e 2, l. n. 300/1970
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la sussistenza della tutela forte, ma la Corte ha aderito all'orientamento secondo cui, dopo la riforma, il rapporto a tempo indeterminato non gode di una stabilità tale da impedire la decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto.
La riforma è considerata decisiva nel mutare il regime di stabilità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai fini della prescrizione dei crediti.
Concorre, insieme alla l. n. 92/2012, a delineare un rapporto di lavoro non più assistito da un regime di stabilità idoneo a bloccare la prescrizione.
Utilizzato per la liquidazione delle spese processuali, in quanto applicabile alle prestazioni professionali esaurite dopo la sua entrata in vigore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistono i presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della parte ricorrente.
Richiamata per la modifica dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 in tema di contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- La rinuncia a singoli motivi di ricorso per cassazione non equivale necessariamente alla rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c.: se comporta solo il venir meno dell'interesse a coltivare quelle censure, la conseguenza è l'inammissibilità sopravvenuta dei motivi, non l'estinzione del giudizio.
- Nel rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, come ridisegnato dalla riforma del 2012 e dal d.lgs. n. 23/2015, la mancanza di un regime di stabilità piena impedisce di ritenere sospesa la prescrizione dei crediti retributivi durante il rapporto; per i diritti non già prescritti alla data di entrata in vigore della l. n. 92/2012, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto.
- Quando un orientamento nomofilattico recente ha già enunciato la regula iuris applicabile, la Corte tende a confermarlo per esigenze di uniformità, prevedibilità delle decisioni e stabilità del diritto.
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