Cassazione Civile, Ordinanza n. 00933/2023 del 13/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 sul Mod. 770 per l’anno d’imposta 2007. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente. L’amministrazione finanziaria aveva poi proposto appello, notificandolo il 23 marzo 2018 contro una sentenza di primo grado depositata il 27 febbraio 2017. La CTR della Calabria aveva dichiarato inammissibile l’appello per tardività, ritenendo applicabile il termine lungo semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., in combinato con l’art. 58, comma 1, della L. n. 69/2009 e con l’art. 38 del d.lgs. n. 546/1992. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma 9, del d.l. n. 50/2017, convertito nella L. n. 96/2017, e dell’art. 327 c.p.c., sostenendo che, trattandosi di lite definibile ai sensi della norma sulla definizione agevolata delle controversie tributarie, il termine per impugnare era automaticamente sospeso per sei mesi e che, quindi, l’appello era tempestivo perché il termine scadeva il 27 marzo 2018.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che, per le controversie rientranti tra quelle definibili ex art. 11 del d.l. n. 50/2017, la sospensione semestrale del termine di impugnazione opera automaticamente per tutte le parti, compresa l’amministrazione finanziaria, purché il termine di impugnazione scada tra il 24 aprile 2017 e il 30 settembre 2017. Nel caso concreto, essendo la sentenza di primo grado stata pubblicata il 27 febbraio 2017, il termine lungo ex art. 327 c.p.c. scadeva il 27 settembre 2017; con la sospensione di sei mesi, il termine per appellare slittava al 27 marzo 2018. Poiché l’appello era stato notificato il 23 marzo 2018, era tempestivo. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
richiamato come base del controllo automatizzato da cui è scaturita la cartella di pagamento impugnata nel giudizio di merito.
art. 58, comma 1, L. n. 69/2009
richiamato dalla CTR per applicare il termine lungo di impugnazione al giudizio tributario.
utilizzato per individuare il termine lungo semestrale di impugnazione della sentenza non notificata; nel caso concreto, decorreva dalla pubblicazione della sentenza di primo grado.
richiamato nel ragionamento sulla tempestività dell’appello nel processo tributario.
art. 11, comma 9, d.l. n. 50/2017
prevede la sospensione per sei mesi dei termini di impugnazione e di riassunzione delle controversie definibili; la Corte afferma che la sospensione opera automaticamente per tutte le parti, inclusa l’amministrazione finanziaria, se la lite è definibile e il termine scade nel periodo previsto.
art. 11, comma 4, d.l. n. 50/2017
richiamato per escludere che la controversia fosse tra quelle sottratte alla definizione agevolata.
norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge.
richiamato per la trattazione camerale sulla base della proposta del relatore.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie definibili ai sensi dell’art. 11 del d.l. n. 50/2017, la sospensione semestrale dei termini di impugnazione opera automaticamente per tutte le parti del giudizio, senza necessità di una domanda di parte, purché la lite rientri nell’ambito applicativo della disciplina.
- Per verificare la tempestività dell’impugnazione occorre sommare alla scadenza del termine lungo ex art. 327 c.p.c. la sospensione speciale di sei mesi prevista dalla disciplina sulla definizione agevolata, quando il termine venga a scadere nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del decreto e il 30 settembre 2017.
- L’accesso alla definizione agevolata richiede una specifica istanza della parte interessata, ma la sospensione del termine per impugnare prevista dalla norma ha natura automatica e non dipende dalla presentazione della domanda di definizione.
- In presenza di sospensione speciale dei termini, la declaratoria di tardività dell’appello è errata se il giudice non considera l’effetto prorogativo imposto dalla legge speciale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00824/2023 del 13/01/2023
- ordinanza_civile · 13 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00825/2023 del 13/01/2023
- ordinanza_civile · 13 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00826/2023 del 13/01/2023
- ordinanza_civile · 13 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00827/2023 del 13/01/2023
- ordinanza_civile · 13 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00828/2023 del 13/01/2023
- ordinanza_civile · 13 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00829/2023 del 13/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →