Cassazione Civile, Ordinanza n. 14935/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirenti)
La controversia
La controversia nasce dalla vendita di due appartamenti da parte di una società immobiliare, con contestazione da parte degli acquirenti di difformità edilizie e urbanistiche degli immobili. In primo grado era stato accolto solo parzialmente il loro danno; la Corte d'appello ha invece incrementato il danno da deprezzamento, ritenendo più incisivo l'intervento necessario per rispettare le distanze, e ha inoltre affermato la sussistenza di una truffa contrattuale sulla base della consulenza tecnica e di altre risultanze istruttorie, riconoscendo anche la responsabilità personale dell'amministratore della società venditrice ex art. 2395 c.c. Il ricorrente principale ha censurato tale decisione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 640 c.p., sostenendo che non vi fosse prova degli artifici e raggiri e che il silenzio serbato non potesse integrare il reato; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 2395 c.c., sostenendo che la responsabilità personale dell'amministratore non poteva derivare automaticamente dall'accertamento della truffa e che mancasse un'analisi specifica dell'elemento soggettivo e del nesso diretto tra condotta e danno. Gli intimati hanno proposto ricorso incidentale su quattro motivi, ma questo è risultato tardivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché mirava a una rivalutazione del merito e dell'accertamento di fatto compiuto dalla Corte d'appello sulla sussistenza della truffa contrattuale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello aveva fondato la responsabilità personale dell'amministratore proprio sull'accertata truffa contrattuale, da cui derivava anche la prova dell'elemento soggettivo, e sul fatto che la condotta era stata posta in essere nella veste di amministratore della società venditrice, con danno direttamente riconducibile a tale carica. Il terzo motivo non era presente nel ricorso principale in due soli motivi, ma nel testo la Corte considera comunque inammissibile una doglianza relativa alla CTU perché estranea al parametro dell'art. 360, n. 5, c.p.c., essendo la consulenza tecnica un mezzo istruttorio e non un fatto storico decisivo. Conseguentemente, il ricorso incidentale è stato dichiarato inefficace perché tardivo, essendo stato notificato oltre il termine di cui all'art. 325 c.p.c.; le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente principale, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
La deduzione della truffa contrattuale non può essere riesaminata in cassazione se la censura mira solo a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
La responsabilità personale dell'amministratore verso il terzo contraente richiede una condotta dolosa o colposa direttamente produttiva del danno; nel caso concreto è stata ritenuta integrata in ragione della truffa contrattuale commessa nella veste di amministratore della società venditrice.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È censurabile solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, non di mere risultanze istruttorie o argomentazioni difensive, come quelle contenute in una consulenza tecnica d'ufficio.
Il ricorso incidentale è tardivo se notificato oltre il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza.
Il ricorso incidentale tardivo diviene inefficace quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistendo i presupposti, va dichiarato l'obbligo del ricorrente principale di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare il motivo di ricorso in una richiesta di nuova valutazione del fatto o della prova: quando la censura contesta l'accertamento della truffa contrattuale compiuto dal giudice di merito, il motivo è inammissibile se non individua un vero errore di diritto o un vizio nei limiti del controllo di legittimità.
- La responsabilità personale dell'amministratore verso il terzo danneggiato non deriva automaticamente dall'inadempimento della società, ma può essere affermata quando il danno sia causalmente ricollegabile a una condotta dolosa o colposa dell'amministratore posta in essere nella qualità gestoria.
- Ai fini dell'art. 360, n. 5, c.p.c., la consulenza tecnica d'ufficio non è di per sé un 'fatto' storico decisivo: la sua contestazione integra al più una critica all'apprezzamento delle prove, non un vizio denunciabile come omesso esame di fatto decisivo.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se la censura non coglie la reale giustificazione della decisione, è inammissibile per difetto di specificità.
- Il ricorso incidentale proposto oltre il termine breve è inefficace se il ricorso principale è dichiarato inammissibile.
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