Cassazione Civile, Ordinanza n. 05084/2024 del 26/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un concorso pubblico per titoli ed esami indetto da un'agenzia regionale per la copertura di tre posti di dirigente geologo. I ricorrenti erano risultati vincitori con graduatoria approvata il 9 ottobre 2009 e avevano chiesto di essere assunti sin da quella data, con stipula dei contratti, assegnazione degli incarichi dirigenziali, risarcimento del danno e regolarizzazione contributiva. L'ente aveva invece ritenuto operante un blocco delle assunzioni derivante dalla violazione del patto di stabilità interno da parte della Regione Campania, inizialmente richiamando il D.L. n. 78/2010 e poi una delibera regionale. Il Tribunale aveva riconosciuto il diritto all'assunzione solo dal 1 gennaio 2013; in appello l'ente aveva ottenuto il rigetto integrale delle domande. In Cassazione i ricorrenti hanno denunciato violazione e falsa applicazione delle norme sul patto di stabilità e sulle preleggi, sostenendo che: il blocco delle assunzioni non si estendeva automaticamente agli enti strumentali; la Regione non aveva validamente esteso quel blocco all'ente; vi sarebbe stato un vuoto normativo tra l'abrogazione e la reintroduzione della disciplina; il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 28/2013 era inconferente; l'ente sarebbe stato comunque esentato perché finanziato anche con fondi sanitari e operante in ambito di tutela della salute.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretto l'assunto della Corte d'appello secondo cui il divieto di assunzione conseguente alla violazione del patto di stabilità interno operava ex lege anche nei confronti degli enti strumentali della Regione, senza necessità di una ulteriore delibera regionale. Ha inoltre escluso che vi fosse un vuoto normativo nella disciplina del blocco, qualificando la successiva normativa come proroga e rafforzamento del divieto, non come reintroduzione dopo una sua cessazione. Infine, ha confermato che l'ente non poteva beneficiare dell'esenzione prevista per la spesa sanitaria, perché non rientrava nella struttura del Servizio sanitario nazionale e svolgeva funzioni di tutela ambientale, solo indirettamente incidenti sulla salute. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 76, comma 4, D.L. n. 112/2008
divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo
il divieto di assunzione opera come conseguenza del mancato rispetto del patto di stabilità interno e si estende, nel contesto regionale, anche agli enti strumentali
art. 77-ter, commi 10, 15 e 16, D.L. n. 112/2008
richiamo espresso all'art. 76, comma 4
la disciplina del patto di stabilità e del relativo blocco delle assunzioni si applica in modo sistemico al comparto regionale; il comma 10 riguarda l'estensione del patto, mentre il divieto assunzionale discende direttamente dalla legge
art. 14, commi 19, 20 e 21, D.L. n. 78/2010
Ferme restando le previsioni di cui all'articolo 77-ter, commi 15 e 16
la norma introduce vincoli ulteriori e più incisivi per le Regioni inadempienti, estendendo il divieto anche a enti, agenzie, aziende, società e consorzi dipendenti o partecipati e prevedendo la revoca di diritto di determinati contratti e incarichi
art. 4, L.R. Campania n. 10/1998
richiamata dai ricorrenti come norma del quadro finanziario regionale, senza esito favorevole alla loro tesi
artt. 11, 12 e 14 preleggi
invocati per sostenere i principi di irretroattività, legalità, tassatività e determinabilità, ma ritenuti non idonei a escludere l'operatività del divieto legale
richiamata dai ricorrenti per il principio di legalità e tassatività, ma la Corte ha escluso la pertinenza dell'argomento
richiamati dai ricorrenti in relazione all'inadempimento e alla mora, ma la Corte ha escluso la responsabilità dell'ente per factum principis
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
art. 375, secondo comma, c.p.c.
norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio
norma processuale richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
base del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge
Massime di principio
- Il divieto di assunzione conseguente al mancato rispetto del patto di stabilità interno opera come vincolo di finanza pubblica di fonte legale e non richiede, salvo diversa previsione espressa, un ulteriore atto regionale per produrre effetti sugli enti strumentali della Regione.
- Nel sistema del coordinamento della finanza pubblica, i vincoli alla spesa per il personale sono strategici e inderogabili, potendo essere rimossi o rimodulati solo dal legislatore statale.
- L'interpretazione delle eccezioni o esenzioni al patto di stabilità deve essere rigorosa e non estensiva: non è sufficiente un collegamento finanziario indiretto con un settore esentato per sottrarsi al divieto.
- Quando la disciplina successiva richiama espressamente quella precedente e ne rafforza gli effetti, deve essere letta come proroga o estensione del regime restrittivo, non come indice di un vuoto normativo.
- Non è ammissibile una lettura che consenta alla Regione di aggirare i vincoli di finanza pubblica attraverso i propri enti strumentali, se il loro bilancio dipende sostanzialmente dalle risorse regionali.
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