Cassazione Civile, Ordinanza n. 03780/2026 del 19/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da un controllo formale ex art. 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973 su un modello 730 relativo all'anno d'imposta 2011, con cui l'Ufficio ha rettificato le detrazioni per spese di risparmio energetico e ha iscritto a ruolo maggiore IRPEF, previa comunicazione di irregolarità ex art. 6, comma 5, L. n. 212 del 2000. Il contribuente aveva già contestato un precedente diniego della detrazione riferito all'anno 2010, decisione che la CTR aveva riformato riconoscendo il diritto alla detrazione. Nel giudizio relativo all'annualità 2011 la CTP e la CTR hanno ritenuto che l'atto impugnato fosse mera esecuzione del precedente diniego e quindi non ne abbiano esaminato il merito. In cassazione il contribuente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dei principi costituzionali di difesa, capacità contributiva e buon andamento, sostenendo l'autonoma impugnabilità dell'avviso/comunicazione emesso ai sensi dell'art. 36-ter e la necessità di esaminare la fondatezza della pretesa fiscale. Con il secondo motivo ha prospettato la violazione della disciplina sostanziale delle agevolazioni per risparmio energetico e ulteriori vizi processuali, anche in relazione al preteso giudicato esterno formatosi sulla sentenza favorevole relativa all'anno 2010.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha affermato che l'atto emesso all'esito del controllo formale è impugnabile quando porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con le sue ragioni fattuali e giuridiche, e che il giudice di merito, una volta valorizzato un possibile giudicato o la pregiudizialità del precedente contenzioso sull'annualità 2010, avrebbe dovuto o sospendere il processo in attesa della definizione del giudizio pregiudicante oppure, se tale pregiudizialità era esclusa, esaminare nel merito le doglianze del contribuente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973
disciplina il controllo formale/cartolare della dichiarazione; l'esito che comporti maggiore imposta viene iscritto a ruolo e preceduto da comunicazione di irregolarità.
art. 6, comma 5, L. n. 212 del 2000
impone la previa comunicazione dell'esito del controllo cartolare per tutelare il diritto di difesa del contribuente.
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
l'elencazione degli atti impugnabili è tassativa, ma è impugnabile ogni atto dell'ente impositore che renda nota una specifica pretesa tributaria con motivazione fattuale e giuridica.
art. 24 Cost.
richiamato a sostegno della necessità di garantire il diritto di difesa del contribuente.
art. 53 Cost.
richiamato a sostegno del principio di capacità contributiva, evocato dal ricorrente.
art. 97 Cost.
richiamato a sostegno del principio di buon andamento dell'amministrazione.
richiamato come base della trattazione in camera di consiglio.
la mancanza della certificazione di passaggio in giudicato impedisce di considerare provato il giudicato esterno.
art. 39, comma 1-bis, d.lgs. n. 546 del 1992
prevede la sospensione necessaria per pregiudizialità nel processo tributario.
anche prima della riforma del 2015 era applicabile nel processo tributario per la sospensione necessaria per pregiudizialità interna, tramite il rinvio dell'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
consente l'applicazione delle norme del codice di procedura civile al processo tributario.
richiamato quale norma sul ricorso per cassazione nelle censure formulate dal ricorrente.
richiamato nel secondo motivo di ricorso, senza autonoma decisione nel merito.
richiamato nel secondo motivo di ricorso, senza autonoma decisione nel merito.
Massime di principio
- Nel processo tributario, un atto emesso all'esito del controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973 è autonomamente impugnabile quando contenga la concreta pretesa fiscale e le ragioni della stessa, anche se non rivesta la forma dell'avviso di accertamento.
- L'elenco degli atti impugnabili di cui all'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 è tassativo, ma va interpretato in modo costituzionalmente orientato: è impugnabile qualunque atto con cui l'Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria.
- La deduzione del giudicato esterno in cassazione richiede che la sentenza invocata risulti già prodotta nei gradi di merito e che il ricorrente indichi puntualmente il momento e le circostanze della sua produzione; la mera mancata contestazione della controparte non basta a provarne il passaggio in giudicato.
- Se il giudice di merito attribuisce rilievo decisivo a una sentenza relativa a un diverso periodo d'imposta, deve verificare se ricorra una pregiudizialità tale da giustificare la sospensione del processo; in alternativa, deve comunque esaminare il merito della pretesa tributaria impugnata.
- Nel processo tributario, la sospensione per pregiudizialità interna è regolata oggi dall'art. 39, comma 1-bis, d.lgs. n. 546 del 1992, ma prima della riforma operava comunque l'art. 295 c.p.c. per effetto del rinvio all'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992.
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