Cassazione Civile, Ordinanza n. 15362/2024 del 31/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente erogatore)
La controversia
Il proprietario di un fondo agricolo oppose un decreto ingiuntivo ottenuto dal Comune per il pagamento di fatture relative alla fornitura idrica dell’utenza del fondo, per un importo complessivo molto elevato. Contestò l’esistenza e l’ammontare del credito, deducendo che i consumi addebitati erano del tutto sproporzionati rispetto alle esigenze irrigue e ai consumi degli anni precedenti; eccepì inoltre la prescrizione di parte delle somme e ipotizzò una perdita d’acqua nella tubazione principale, un malfunzionamento del contatore o comunque un’erronea lettura dei consumi. Il Comune si costituì sostenendo che le fatture derivavano da letture dei propri dipendenti, che il credito non era prescritto e che i consumi erano spiegabili con una perdita nella tubazione di pertinenza dell’utente e, successivamente, con la manomissione del contatore da parte di ignoti. Il Tribunale accolse solo in parte l’opposizione, riconoscendo dovute soltanto alcune fatture e ritenendo provato il corretto funzionamento dell’impianto; la Corte d’appello confermò la decisione, escludendo che l’anomalia dei consumi potesse essere imputata al Comune. In cassazione il ricorrente articolò tre motivi, tutti centrati sull’asserito errato riparto dell’onere della prova e sull’omesso esame di fatti decisivi: lamentò che i giudici di merito avevano trascurato le anomalie fatturative, avevano illegittimamente posto a suo carico la prova del malfunzionamento e della vigilanza sul contatore e non avevano valutato le risultanze del proprio consulente di parte e delle prove acquisite.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili, per la parte in cui denunciavano l’omesso esame di fatti decisivi, le censure volte a ottenere una nuova valutazione del merito in presenza di "doppia conforme"; ha inoltre ritenuto infondata la doglianza di violazione dell’art. 2697 c.c., osservando che la corte territoriale aveva applicato correttamente il principio secondo cui, nei contratti di somministrazione con misurazione a contatore, il somministrante deve provare il buon funzionamento del misuratore, mentre l’utente deve dimostrare di aver diligentemente custodito l’impianto o che l’anomalia dei consumi dipenda da fattori esterni non evitabili. La decisione è stata quindi confermata, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e con attestazione dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
omesso esame di fatti decisivi per il giudizio
Il motivo è inammissibile in presenza di "doppia conforme", salvo che il ricorrente dimostri che le ragioni di fatto delle due decisioni di merito siano diverse.
La censura per violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere un nuovo esame del merito quando la doglianza investe in realtà l’accertamento fattuale.
Nel rapporto di somministrazione idrica, il somministrante deve provare il corretto funzionamento del contatore; il somministrato deve provare la diligente custodia dell’impianto o la causa esterna dell’anomalo consumo.
Richiamato dal ricorrente, ma non decisivo nella soluzione della controversia.
Preclude la ricorribilità per cassazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. quando la sentenza d’appello conferma la decisione di primo grado sulle stesse ragioni di fatto.
art. 54, comma 2, d.l. n. 83 del 2012
È richiamato per l’applicabilità della disciplina della doppia conforme ai giudizi di appello introdotti dal 11 settembre 2012.
art. 54, comma 3, d.l. n. 83 del 2012
È richiamato per il testo riformulato dell’art. 360, n. 5 c.p.c.
Richiamata in relazione alla conversione del d.l. n. 83 del 2012.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Richiamata quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nei contratti di somministrazione idrica, la rilevazione dei consumi mediante contatore costituisce una presunzione semplice di veridicità: se il consumatore contesta gli importi, il somministrante deve provare il corretto funzionamento del misuratore.
- Una volta che il somministrante abbia provato la funzionalità del contatore, grava sull’utente l’onere di dimostrare che l’eccesso di consumo dipende da fattori esterni al suo controllo, oppure che egli ha diligentemente vigilato sull’impianto e sul luogo in cui il contatore è collocato.
- Non è deducibile come vizio motivazionale ex art. 360, n. 5 c.p.c. un riesame delle prove di merito quando vi sia "doppia conforme", salvo che il ricorrente dimostri la diversità delle rationes decidendi di primo e secondo grado.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. sussiste solo se il giudice abbia invertito l’onere della prova; non ricorre quando il giudice attribuisca a ciascuna parte la prova dei fatti che le competono secondo la struttura del rapporto sostanziale.
- Le doglianze che mirano sostanzialmente a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio sono inammissibili in cassazione se mascherate da violazione di legge o omesso esame di fatti decisivi.
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