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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26998/2025 del 07/10/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina dal mancato conferimento, a decorrere dal 2013, di incarichi dirigenziali apicali nell’ambito di Roma Capitale. Il dirigente ricorrente, che in precedenza aveva svolto incarichi di vertice nella struttura amministrativa, deduceva che, dopo il mutamento del vertice politico, fosse stato retrocesso ad un incarico ritenuto meno rilevante e che l’Amministrazione avesse illegittimamente preferito altri dirigenti comunali, asseritamente con titoli inferiori. In giudizio chiedeva l’illegittimità delle ordinanze sindacali con cui erano stati conferiti gli incarichi ad altri dirigenti, l’accertamento del pregiudizio subito e la condanna dell’Ente al risarcimento del danno professionale e morale, quantificato in relazione alle retribuzioni annue lorde dei corrispondenti incarichi apicali per gli anni di durata degli stessi. Con il ricorso per cassazione deduceva, con il primo motivo, violazione di norme sul conferimento degli incarichi dirigenziali, sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente qualificato tali incarichi come fiduciari, mentre essi sarebbero stati soggetti a criteri meritocratici, pubblicità, trasparenza e obbligo di motivazione; con il secondo motivo deduceva violazione delle norme costituzionali e dell’art. 2697 c.c., assumendo che la motivazione fosse apparente per avere la Corte ritenuto non provata la certezza o probabilità dell’attribuzione di uno degli incarichi e che, invece, le sue allegazioni fossero sufficienti a fondare la perdita di chance.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che gli incarichi dirigenziali conferiti ex art. 109 T.U.E.L. sono incarichi a tempo determinato, attribuiti con provvedimento motivato e secondo criteri di competenza professionale, ma senza che ne derivi un diritto soggettivo del dipendente al loro conferimento, residuando una discrezionalità dell’Amministrazione nella scelta. Ha inoltre osservato che, nel caso concreto, la Corte territoriale aveva adeguatamente spiegato le ragioni delle scelte dell’Ente, valorizzando la riorganizzazione disposta dalla nuova Giunta, l’assegnazione del ricorrente ad altro incarico dirigenziale e soprattutto la mancata allegazione e prova, da parte del ricorrente, di elementi idonei a dimostrare l’arbitrarietà delle scelte, la sua superiore idoneità rispetto ai dirigenti nominati e la concreta perdita di chance. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava sostanzialmente a rimettere in discussione il convincimento di merito sulla carenza di prova delle circostanze necessarie a sostenere la pretesa risarcitoria. Le spese sono state poste a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. n. 165/2001

    per il conferimento degli incarichi dirigenziali nella pubblica amministrazione privatizzata occorre il rispetto delle regole di correttezza e buona fede e una valutazione comparativa sorretta da congrua motivazione, secondo la giurisprudenza richiamata.

  • art. 109 d.lgs. n. 267/2000

    "Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 50, comma 10, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco o del presidente della provincia..."

    gli incarichi dirigenziali apicali degli enti locali sono a tempo determinato, motivati e collegati a criteri di competenza professionale e agli obiettivi politici-amministrativi, ma non attribuiscono un diritto soggettivo al conferimento.

  • art. 50, comma 10, d.lgs. n. 267/2000

    richiamato come base del potere di conferimento degli incarichi dirigenziali del sindaco o del presidente della provincia.

  • art. 1175 c.c.

    richiamato quale clausola generale di correttezza applicabile al conferimento degli incarichi dirigenziali.

  • art. 1375 c.c.

    richiamato quale clausola generale di buona fede nell’esecuzione del rapporto di lavoro pubblico privatizzato.

  • art. 97 Cost.

    richiamato come parametro di imparzialità e buon andamento che orienta l’esercizio del potere datoriale pubblico.

  • art. 12 preleggi

    invocato nel primo motivo come canone interpretativo, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.

  • art. 2 Cost.

    richiamato nel secondo motivo insieme all’art. 111 Cost., senza che la censura sia stata accolta.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato nel secondo motivo per censurare l’apparenza della motivazione, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare la ripartizione dell’onere probatorio sulla perdita di chance; la Corte ha ribadito che spettava al ricorrente allegare e provare i fatti posti a base della domanda.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego privatizzato, il conferimento di incarichi dirigenziali apicali non dà luogo a un diritto soggettivo del dipendente all’assegnazione dell’incarico, poiché l’amministrazione conserva una discrezionalità nella scelta, pur dovendo rispettare criteri di competenza professionale, correttezza, buona fede e imparzialità.
  • Per ottenere il risarcimento del danno da mancato conferimento di un incarico dirigenziale, il dipendente deve allegare e provare specifici elementi idonei a dimostrare l’arbitrarietà della scelta amministrativa, la propria superiore idoneità rispetto ai prescelti e la concreta probabilità di ottenere l’incarico, non essendo sufficiente contestare in astratto la natura fiduciaria o procedimentalizzata della nomina.
  • La deduzione di perdita di chance richiede una base fattuale concreta e non può risolversi in una mera ipotesi alternativa di migliore esito della comparazione; in assenza di prova della probabilità seria e apprezzabile del risultato favorevole, la domanda risarcitoria non può essere accolta.
  • In sede di legittimità, la censura che mira soltanto a contrapporre una diversa valutazione delle risultanze di fatto al convincimento del giudice di merito è inammissibile se non evidenzia un reale vizio di motivazione o una violazione di legge decisiva.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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