Sentenza del 11/01/2022 n. 519 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, perché la sentenza di appello impugnata era stata revocata successivamente (decisione della CTR Lazio del 19/05/2016) e non risulta che tale sentenza revocatoria sia stata a sua volta impugnata in Cassazione. Perciò è venuta meno la materia del contendere. Spese compensate; nessun ulteriore contributo unificato dovuto.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione degli inviti di pagamento della TIA per gli anni 2006-2009: la contribuente aveva presentato dichiarazione di variazione della superficie (con tre planimetrie) e denunciato un punto vendita escludendo dalle superfici tassabili aree che, secondo l'art. 11 del Regolamento comunale, non producono rifiuti. Latina Ambiente aveva emesso nota di credito poi stornata da fattura e successivamente un avviso di accertamento con conguaglio in aumento. La controversia verteva sulla corretta determinazione delle superfici produttive di rifiuti e sulla legittimità dell'applicazione della tariffa in presenza di disposizioni normative abrogate e di regolamenti comunali.
Norme richiamate
Art. 11 Regolamento Comunale (Regolamento Tariffa Gestione dei Rifiuti Urbani)
Stabilisce le aree da considerare produttive di rifiuti e le esenzioni; la decisione richiedeva il confronto tra le aree denunciate e quelle effettivamente escluse dalla tassazione e pone l'onere della prova sulla amministrazione in ordine alla produttività di rifiuti delle aree contestate.
D.Lgs. n. 22/1997
art. 49 (cfr. menzione di abrogazione)
Norma abrogata il 29.4.2006; la questione sollevata riguardava la possibilità che disposizioni abrogate continuassero a produrre effetti per ragioni transitorie: la Corte ha richiamato i criteri di continuità normativa sino all'adozione del nuovo regolamento ex D.Lgs. n.152/2006.
art. 264, comma 1, lett. i (menzione in relazione all'abrogazione)
Contiene la disciplina transitoria che consente l'applicazione delle regolamentazioni precedenti fino all'emanazione del nuovo regolamento; è stata utilizzata per giustificare la legittimità di norme regolamentari in fase transitoria.
Regola la successione nel rapporto processuale: se il diritto controverso si trasferisce per atto tra vivi, il processo prosegue tra le parti originarie, salvo intervento del successore o accordo per l'estromissione.
n. 3 e n. 5 (motivi di cassazione invocati)
Norma che indica i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme di diritto, omesso esame di fatto decisivo); i motivi sono stati prospettati ma la Corte non è entrata nel merito per la sopravvenuta carenza di interesse.
Art. 2909 c.c. e Art. 324 c.p.c.
Richiamati in relazione al giudicato esterno e alle regole sul decorso dei termini e sull'efficacia delle pronunce, nell'ambito dell'eccezione di esterno giudicato sollevata dalla ricorrente.
Norma richiamata in relazione alla denuncia di variazione della contribuzione per rifiuti (denuncia di variazione delle superfici); la controversia richiedeva il confronto tra le aree indicate nella denuncia e quelle previste come escluse dal regolamento comunale.
Art. 23 Cost.
Richiamato dalla ricorrente nella censura circa la legittimità della deliberazione comunale e dell'adozione della tariffa in relazione a principi costituzionali (contestazione sul regime normativo applicabile).
D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1-bis
Norma sul contributo unificato: la Corte ha escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato a seguito della sopravvenuta inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Se la sentenza impugnata in Cassazione viene revocata prima della decisione, il ricorso per Cassazione può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse: verificare sempre l'assenza di pronunce sopravvenute che eliminano la materia del contendere.
- La successione nella gestione di un tributo (es. passaggio dalla società privata al Comune) non estingue automaticamente il processo: l'art. 111 c.p.c. regola la prosecuzione del giudizio tra le parti originarie salvo interventi del successore.
- In controversie sulla tariffazione dei rifiuti, l'onere della prova circa la produttività di rifiuti di determinate superfici grava sull'ente impositore: l'amministrazione deve dimostrare che le aree contestate siano effettivamente produttive di rifiuti.
- Occorre sempre confrontare le planimetrie e la denuncia di variazione presentata dal contribuente con le fattispecie di esclusione previste dal regolamento comunale (art. 11 o equivalente): la mancata comparazione può determinare errori di tassazione.
- Quando norme di settore sono state abrogate, va considerata la disciplina transitoria (es. D.Lgs. n.152/2006) che può consentire l'applicazione temporanea di disposizioni precedenti fino all'adozione del nuovo regolamento.
- Le eccezioni di giudicato esterno e di ne bis in idem devono essere sollevate tempestivamente e supportate con la documentazione probatoria (sentenze definitive) perché incidono sull'ammissibilità e sulla portata del giudizio.
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