Cassazione Civile, Ordinanza n. 13673/2024 del 16/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro subordinato tra una dipendente e un ente culturale. Il Tribunale di Roma aveva riconosciuto alla lavoratrice il diritto a differenze retributive per il periodo 2.11.2004-30.9.2009, il corretto inquadramento, il TFR ricalcolato, l’illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato il 22.9.2009, la reintegra o l’indennità sostitutiva e un risarcimento del danno non patrimoniale. In appello la Corte di Roma, con sentenza non definitiva, aveva riconosciuto un diverso e più elevato inquadramento, rideterminato le differenze, ma aveva riformato la statuizione sul danno non patrimoniale; con sentenza definitiva aveva poi liquidato ulteriori somme. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione avverso entrambe le decisioni di secondo grado con quattro motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi e violazione delle regole sulle produzioni documentali e sull’onere della prova, per non avere la Corte considerato una documentazione proveniente da indagini penali che, secondo la ricorrente, era rilevante per licenziamento discriminatorio, mobbing e danno biologico; 2) violazione di legge e omesso esame, sostenendo che la Corte avesse deciso in assenza o smarrimento del fascicolo/documenti e che la sentenza definitiva non potesse incidere su una sentenza parziale; 3) violazione dell’art. 2059 c.c. in tema di danno non patrimoniale e mobbing, per avere la Corte escluso il risarcimento senza adeguato esame della prova; 4) violazione di norme sul licenziamento nullo e ritorsivo, lamentando che la Corte non si fosse pronunciata sul carattere discriminatorio-ritorsivo del recesso e sulla conseguente reintegra.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato preliminarmente l’eccezione sulla riserva di ricorso contro la sentenza non definitiva: ha ritenuto irrituale la riserva perché non notificata ai difensori della controparte, ma ha comunque affermato la tempestività del ricorso, poiché notificato entro il termine lungo, prorogato dalla sospensione emergenziale COVID-19. Nel merito, tuttavia, ha dichiarato inammissibili tutti e quattro i motivi: il primo e il secondo perché non deducevano veri "fatti" storici decisivi, ma censure su documenti, valutazioni e ricostruzioni processuali prive di specificità e autosufficienza; il terzo perché mirava in realtà a una diversa valutazione del materiale probatorio in tema di danno non patrimoniale; il quarto perché, sotto veste di violazione di legge, denunciava sostanzialmente un’omessa pronuncia, censura che avrebbe dovuto essere veicolata ex art. 112 c.p.c. e comunque era formulata in modo non autosufficiente. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La riserva di ricorso per cassazione contro sentenza non definitiva deve essere dichiarata e documentata dalla parte che se ne avvale, con indicazione di modalità e tempi.
Per produrre effetti, la riserva inserita in uno scritto difensivo non basta se meramente depositata: deve essere notificata ai procuratori delle parti costituite o personalmente alle non costituite, in ossequio al principio di conoscibilità.
È norma di richiamo per la disciplina della riserva di impugnazione differita della sentenza non definitiva.
Il ricorso per cassazione era tempestivo rispetto al termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza.
La Corte ha verificato la tempestività anche rispetto al termine lungo, considerando la sospensione emergenziale dei termini processuali.
art. 83, comma 2, d.l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020
Ha sospeso il decorso del termine lungo di impugnazione dal 9.3.2020 all’11.5.2020, incidendo sulla scadenza finale del termine per ricorrere.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame riguarda solo fatti storici decisivi, non questioni, argomentazioni difensive o il complesso dei materiali istruttori.
Richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non pertinente nel caso concreto; la Corte osserva che, nel processo del lavoro, il tema semmai ricadrebbe sull’art. 437 c.p.c.
Richiamato dalla Corte come possibile disciplina di riferimento per nuove produzioni nel rito del lavoro, ma non decisivo perché la Corte territoriale non aveva adottato una specifica pronuncia di inammissibilità della prova.
La ricorrente lo invocava per lamentare un’erronea ripartizione dell’onere probatorio, ma la Corte ha rilevato che la censura non spiegava in che modo il giudice di merito avesse effettivamente invertito tale onere.
La norma sul danno non patrimoniale non consente di censurare in cassazione la mera diversa valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
L’eventuale omessa pronuncia andava denunciata come nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., non come violazione di legge sostanziale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Non è il mezzo corretto per dedurre una vera e propria omissione di pronuncia o per sollecitare una rivalutazione del merito sotto forma di violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il paradigma corretto per far valere la nullità della sentenza per omessa pronuncia.
La Corte chiarisce che il richiamo contenuto nella sentenza non definitiva era alla norma che consente la riproduzione dell’atto mancante, applicabile in via analogica al processo civile.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo; non è ammissibile trasformarlo in una critica alla valutazione di documenti, alle deduzioni difensive o all’assetto complessivo del materiale probatorio.
- Chi intende avvalersi della riserva di ricorso per cassazione contro sentenza non definitiva deve dimostrare di averla formulata correttamente e, se inserita in uno scritto difensivo, deve notificarla alle controparti costituite; il solo deposito non è sufficiente.
- L’inefficacia o tardività della riserva differita non impedisce la proposizione dell’impugnazione immediata, purché questa sia proposta entro i termini ordinari, compreso il termine lungo eventualmente sospeso da norme speciali.
- La censura di omessa pronuncia deve essere dedotta come nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c. e non può essere surrettiziamente proposta come violazione di legge sostanziale o come vizio motivazionale.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia realmente invertito o falsamente ripartito l’onere della prova; non basta contestare l’esito sfavorevole dell’apprezzamento probatorio.
- In cassazione la parte deve rispettare un rigoroso onere di specificità e autosufficienza, indicando con precisione i documenti richiamati, il loro contenuto essenziale e la loro collocazione nel fascicolo.
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