Cassazione Penale, Sentenza n. 7862/2024 del 22/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per detenzione e porto di arma clandestina, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, articolando cinque censure: 1) vizi di legge e motivazione perché la detenzione dell'arma (capo 1) sarebbe dovuta essere assorbita dal porto, essendo l'arma stata procurata pochi minuti prima del controllo; 2) vizi di legge e motivazione sul capo 4) perché la quantità di droga e la condizione di assuntore (accertata dall'esame dei capelli) indicherebbero uso personale e non detenzione a fini di spaccio; 3) violazione dell'art. 81 cod. pen. per mancato riconoscimento della continuazione tra porto dell'arma e resistenza, quest'ultima posta in essere per sottrarsi al controllo volto a scoprire l'arma; 4) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis cod. pen.); 5) vizio nel trattamento sanzionatorio (art. 133 cod. pen.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sulla prima censure ha richiamato il consolidato principio secondo cui il reato di porto illegale assorbe quello di detenzione solo se la detenzione e il porto sono contestuali e vi è prova che l'arma non era stata detenuta anteriormente: nel caso concreto non vi sono elementi che comprovino la contestualità o l'assenza di precedente detenzione, mentre il tempo trascorso e la valutazione sulla attendibilità delle dichiarazioni rendono legittimo il riconoscimento della detenzione autonoma. Sul secondo motivo il ricorso è stato ritenuto inammissibile per non avere confutato il dato decisivo dei giudici di merito: oltre alla consistenza della droga vi era materiale contabile ritenuto riconducibile allo spaccio. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la teoria difensiva introduce una 'continuazione retrograda' illogica e incompatibile con la natura dell'istituto, che richiede una preventiva ideazione orientata in avanti. Il quarto e quinto motivo sono inammissibili: i giudici di merito hanno fornito un congruo riferimento agli elementi rilevanti per motivare il diniego delle attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 23, terzo e quarto comma)
Rilevata la distinzione tra detenzione e porto di arma: il porto assorbe la detenzione solo se la detenzione ha avuto inizio contestualmente al porto e vi è prova che l'arma non era stata detenuta precedentemente.
Norma relativa al delitto di resistenza a pubblico ufficiale applicata al caso, senza riconoscimento della continuazione con il reato di porto d'armi.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (art. 73, comma 5, TU stupefacenti)
Norma sulla detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio; i giudici di merito hanno ritenuto sussistere elementi (quantitativo significativo e contabilità) indicativi di attività di spaccio.
Regola sulla continuazione: richiede una preventiva ideazione comune e una prosecuzione di più reati in un disegno unitario; la Corte ha escluso la continuazione in presenza di una presunta "programmazione retrograda" avanzata dalla difesa.
Disposizione sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia fornito adeguato riferimento agli elementi ritenuti decisivi per negare il beneficio.
Norma sulla determinazione della pena; la Cassazione ha ritenuto adeguata la motivazione del trattamento sanzionatorio da parte del giudice di merito.
codice di procedura penale (art. 616)
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso in Cassazione; applicata per il pagamento delle spese da parte del ricorrente.
Massime di principio
- Il reato di porto d'arma assorbe quello di detenzione solo se la detenzione è iniziata contestualmente al porto e sussiste prova che l'arma non era detenuta precedentemente: il carico probatorio grava su chi sostiene la contestualità.
- La mera circostanza che l'imputato sia anche consumatore non esclude la sussistenza del reato di detenzione ai fini di spaccio se esistono elementi oggettivi (quantitativo significativo, contabilità, packaging, ecc.) indicativi di attività di spaccio.
- La continuazione richiede un disegno criminoso preventivo e una prosecuzione temporale orientata in avanti; non è configurabile una continuazione 'retrograda' motivata dal fatto che l'autore del secondo reato voleva eludere le conseguenze del primo.
- Per il diniego delle circostanze attenuanti generiche e per la determinazione della pena, è sufficiente che il giudice di merito fornisca un congruo riferimento agli elementi decisivi: la Cassazione non sostituisce il proprio giudizio di merito se la motivazione è logicamente adeguata.
- In Cassazione i motivi che non contrastano specificamente e puntualmente la motivazione di merito rispetto agli elementi decisivi sono spesso dichiarati inammissibili; occorre affrontare direttamente le argomentazioni probatorie utilizzate dai giudici di merito.
- Il rigetto del ricorso può comportare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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