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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7718/2024 del 22/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della condanna per dichiarazione infedele relativa al 2014: il ricorrente aveva indicato nella propria dichiarazione redditi da partecipazione pari a Euro 41.510, mentre la società OPELIN s.a.s. (di cui era rappresentante legale e socio al 100%) aveva dichiarato redditi per Euro 2.108.180. In cassazione sono state dedotte: erronea valorizzazione di presunzioni tributarie; mancata prova del dolo specifico; errata applicazione della recidiva; mancata configurazione della continuazione con precedente reato di omesso versamento IVA relativo allo stesso anno; mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

La decisione

La Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi: è stata confermata la responsabilità penale di Cucumo per la dichiarazione infedele, sul rilievo che la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato sia con la macroscopica discrepanza dei redditi sia con l'effettiva riferibilità alla firma e all'ammissione dell'imputato circa i redditi societari; è stata altresì ritenuta legittima l'applicazione della recidiva e la negazione delle attenuanti generiche. Tuttavia il ricorso è stato accolto limitatamente alla doglianza sulla continuazione: la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'Appello non abbia valutato correttamente tutti gli indici rilevanti (unitarietà del disegno criminoso, prossimità temporale, analogia del modus operandi, compartecipazione), e pertanto ha annullato la parte della sentenza che negava la continuazione, rinviando ad altra Sezione della Corte d'Appello di Brescia per nuovo giudizio su tale punto.

Norme richiamate

  • art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma che punisce la dichiarazione infedele. La Corte ha ritenuto integrato il dolo richiesto dalla norma sulla base della grande discrepanza tra redditi dichiarati e redditi societari e dell'ammissione/firma dell'imputato sulle dichiarazioni fiscali.

  • art. 5 d.P.R. n. 917 del 1986

    Stabilisce l'imputazione ai soci dei redditi delle società di persone indipendentemente dalla effettiva percezione. La difesa lo aveva invocato come presunzione legale; la Corte ha invece basato la condanna sulla riferibilità diretta delle dichiarazioni al ricorrente.

  • art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma relativa all'omesso versamento dell'IVA; è il reato per il quale esisteva una sentenza irrevocabile e che il ricorrente chiedeva fosse riconosciuta in continuazione con la dichiarazione infedele.

  • art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

    Disciplina la prova indiziaria. La difesa aveva chiesto l'applicazione del regime probatorio delle presunzioni; la Corte ha ritenuto che nel caso fosse presente prova diretta (ammissione e firme) che superava la questione delle presunzioni tributarie.

  • Sez. 3, n. 5412 del 25/10/2019 (giurisprudenza sulla recidiva)

    Principio richiamato secondo cui l'estinzione del reato a seguito della sospensione condizionale non elimina gli effetti penali della condanna e quindi la condanna deve essere tenuta in considerazione ai fini della recidiva.

  • Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023 (Digiglio, principio sulla continuazione)

    Richiama i criteri per riconoscere il disegno criminoso comune (unitarietà del contesto, brevità temporale, analogia del modus operandi, partecipazione degli stessi soggetti) e sottolinea che non è dirimente la diversa tipologia materiale dei reati; tale principio ha determinato l'annullamento parziale e il rinvio per la valutazione della continuazione.

Massime di principio

  • La mera richiamata applicazione di presunzioni tributarie non impedisce la condanna se sussistono elementi diretti di prova (es. dichiarazioni o firme dell'imputato) che rendono la riferibilità del reddito certa oltre ogni ragionevole dubbio.
  • Un'ampia discrepanza tra redditi societari e redditi personali, unita all'assenza di spiegazioni difensive plausibili, può concorrere a fondare il dolo specifico richiesto per il reato tributario.
  • La recidiva puo' essere valutata anche quando precedenti condanne abbiano avuto effetti estintivi sulla pena, poiché tali condanne mantengono rilievo ai fini del cursus delinquenziale.
  • Per riconoscere la continuazione non è necessario che i reati siano della stessa specie: rilevano l'unitarietà del disegno criminoso, la prossimità temporale, analogie del modus operandi e la partecipazione costante dei soggetti.
  • Le censure generiche senza specifici elementi probatori non sono idonee a contrastare motivazioni state basate su fatti concreti; la difesa deve proporre contestazioni puntuali e documentate.
  • In casi tributari societari, la posizione operativa del soggetto (es. legale rappresentante e socio unico) aumenta la diretta riferibilità delle dichiarazioni societarie alla sua responsabilità personale.

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