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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7719/2024 del 22/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione della confisca, rimettendo il procedimento al Tribunale di Ancona per procedere agli accertamenti di merito necessari e adottare la misura di confisca (anche per equivalente) del profitto del reato, atteso che la somma da confiscare non risultava determinata nel provvedimento di primo grado.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Ancona del 13/05/2022 che aveva applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di 1 anno di reclusione per il reato di cui all'art. 5 del d.lgs. 74/2000 (omessa presentazione della dichiarazione per l'anno 2014 con imposta evasa pari a euro 58.051,00), deducendo la violazione e falsa applicazione della legge penale per l'omessa statuizione della confisca. Si è censurata la mancata applicazione della confisca prevista dall'art. 12‑bis del d.lgs. 74/2000, che impone la confisca del profitto o del prezzo del reato, anche per equivalente.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    citato nella sentenza di primo grado come base per l'accordo sulla pena

    il Tribunale ha applicato tale disposizione per omologare il patteggiamento e determinare la pena, senza però decidere sulla confisca

  • art. 5, d.lgs. 74/2000

    reato contestato: omessa presentazione della dichiarazione (anno 2014) con imposta evasa di euro 58.051,00

    configura il reato fiscale per cui è stata irrogata la pena; costituisce il fatto da cui discende l'obbligo di confisca del profitto

  • art. 12‑bis, d.lgs. 74/2000

    norma richiamata dal ricorrente e ritenuta applicabile dalla Corte di Cassazione

    la Corte interpreta la norma nel senso che la confisca del profitto del reato è obbligatoria e va disposta anche per equivalente e anche se non è stato effettuato un sequestro in atto; pertanto la mancata statuizione della confisca integra vizio da correggere

  • art. 1, comma 143, legge n. 244/2007

    richiamata come precedente disciplina prima dell'introduzione espressa dell'art. 12‑bis

    usata in giurisprudenza pregressa per affermare l'obbligatorietà della confisca per i proventi fiscali, confermata poi espressamente dall'art. 12‑bis

Massime di principio

  • La confisca del profitto per reati fiscali (art. 5 d.lgs. 74/2000) è obbligatoria e deve essere disposta anche per equivalente quando il profitto è individuabile, indipendentemente dall'esistenza di un sequestro cautelare.
  • La mancata statuizione sulla confisca in una sentenza definitiva o concordata configura un vizio che può essere denunciato in cassazione e portare all'annullamento limitato della decisione, con rinvio per gli accertamenti necessari.
  • Nei casi in cui l'ammontare del profitto non risulti determinato nel provvedimento di primo grado, il giudice di merito, in sede di rinvio, dovrà effettuare accertamenti integrativi per quantificare la somma da confiscare.
  • L'omologazione del patteggiamento (art. 444 c.p.p.) non esclude l'obbligo di statuire sulle misure patrimoniali obbligatorie previste dalla legge sostanziale; quindi il giudice che omologa deve comunque decidere sulla confisca quando prevista.
  • La Corte di Cassazione può limitare l'annullamento alla sola omissione della confisca senza rimettere in discussione le valutazioni sulla responsabilità penale e sulla pena già concordata o accertata.

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