Cassazione Penale, Sentenza n. 7717/2024 del 22/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Foggia che aveva dichiarato Pinto responsabile del reato di cui all'art. 659 c.p. per rumori derivanti da lavori di ristrutturazione (ottobre 2018 - marzo 2019). Il ricorso deduceva: 1) vizio di motivazione e travisamento della prova in quanto il Tribunale avrebbe fondato la condanna su un regolamento condominiale non acquisito e mai richiamato in dibattimento; 2) violazione dell'art. 659 c.p. e travisamento della prova perché la prova testimoniale (in particolare il teste Nardacchione) indicava l'assenza di disturbo nel suo appartamento e, secondo la giurisprudenza, nel condominio la contravvenzione richiede disturbo ad una parte consistente degli occupanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Foggia per nuovo giudizio. La Corte ha censurato la motivazione del Tribunale per carenza: mancava argomentazione specifica sull'idoneità dei rumori a disturbare le occupazioni o il riposo delle persone. La Corte ha ricordato i principi di diritto rilevanti (tra cui che non è sempre necessaria una perizia tecnica e che il giudice può valutare dichiarazioni testimoniali) e ha indicato che la parte civile non può ottenere ora la rifusione delle spese processuali, potendo far valere tali pretese nel proseguo del processo in base al principio della soccombenza.
Norme richiamate
art. 659 cod. pen.
La norma punisce chiunque, mediante schiamazzi o rumori, reca molestia o disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone. La Corte interpreta che non è necessaria la vastità dell'area interessata né il disturbo di un numero rilevante di persone: è sufficiente l'idoneità del rumore a turbare un gruppo indeterminato di persone, anche in ambito condominiale; tuttavia, nel condominio la valutazione richiede che il disturbo raggiunga una piu' consistente parte degli occupanti dell'edificio a seconda dei precedenti di segno opposto richiamati.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (citate nella sentenza)
Sez.3, n. 18521 del 11/01/2018; Sez.1, n.45616 del 14/10/2013; Sez.1, n.20954 del 18/01/2011; Sez.3, n.11031 del 05/02/2015
Principi richiamati: 1) non è necessario che le emissioni sonore coinvolgano vasta area o numero rilevante di persone; 2) in ambito condominiale può essere richiesta la prova del disturbo ad una parte consistente degli occupanti; 3) l'attitudine dei rumori a disturbare può essere valutata anche senza perizia tecnica, tramite dichiarazioni dei testimoni che descrivano caratteristiche ed effetti dei rumori.
Principio della soccombenza
In caso di annullamento con rinvio la parte civile non ottiene automaticamente la rifusione delle spese di cassazione; potrà chiedere la rifusione delle spese nel proseguo del processo in base all'esito del giudizio di merito e al principio della soccombenza.
Massime di principio
- Per la configurabilità dell'art. 659 c.p. è necessario che i rumori siano obiettivamente idonei a turbare la quiete o le occupazioni; non è richiesto sempre un numero elevato di persone né un'area vasta.
- In ambito condominiale il giudice valuta se il disturbo raggiunge una quota significativa di condomini; in alcuni orientamenti è richiesta la compromissione delle occupazioni di una parte consistente degli abitanti dell'edificio.
- La prova dell'idoneità del rumore può essere fornita anche tramite dichiarazioni testimoniali attendibili; non è sempre necessaria una consulenza tecnica o perizia.
- Il giudice deve motivare specificamente in che modo i rumori erano idonei a disturbare le occupazioni o il riposo: valutazioni meramente assertive o l'utilizzo di prove non acquisite non sono sufficienti.
- Se la sentenza viene annullata con rinvio per carenze istruttorie o di motivazione, la parte civile non ottiene automaticamente le spese processuali in cassazione, potendo far valere le proprie pretese nel nuovo grado di merito in base all'esito.
Testo integrale
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