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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7713/2024 del 22/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 14/06/2013 (che aveva rideterminato la pena per reati in materia di stupefacenti) sostenendo la nullità della sentenza per violazione dell'art. 13, comma 3‑quater, d.lgs. 286/1998. Argomentava di essere stato espulso con decreto del 12/07/2002 ed effettivamente allontanato il 13/07/2002 prima dell'avvio del processo, di non essere stato a conoscenza del procedimento (assenza incolpevole) e che l'azione penale doveva considerarsi improcedibile o la sentenza nulla per celebrazione del processo in sua assenza

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. Ha ritenuto che l'istituto dell'improcedibilità ex art. 13, comma 3‑quater, d.lgs. 286/1998 non operi quando l'espulsione sia stata eseguita in difetto del nulla osta dell'autorità giudiziaria; nel fascicolo non risultando alcun nulla osta richiesto o concesso, l'espulsione è stata ritenuta illegittima e pertanto non impeditiva del prosieguo dell'azione penale. Inoltre la Corte ha ricordato l'onere del ricorrente di allegare o indicare specificamente l'esistenza del nulla osta per l'autosufficienza del ricorso. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende e alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico immigrazione), art. 13, commi 3, 3‑bis, 3‑ter, 3‑quater

    "Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il Questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria."

    La Corte interpreta la norma nel senso che l'improcedibilità prevista dal comma 3‑quater si applica solo se l'espulsione è stata eseguita conformemente allo schema normativo (ossia dopo richiesta e ottenimento del nulla osta giudiziario). Se l'espulsione è avvenuta senza nulla osta, è illegittima e non determina l'improcedibilità dell'azione penale

  • T.U. stupefacenti, art. 73

    Norma sostanziale che disciplina i delitti in materia di stupefacenti, corrispondente ai reati per i quali il ricorrente era stato condannato

  • codice di procedura penale, art. 175

    Richiamato nella motivazione in relazione alla restituzione in termine effettuata dalla Corte di Cassazione in una precedente decisione, consentendo al ricorrente di proporre impugnazione

  • disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1

    Richiama il limite alla trattazione dei motivi di ricorso nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come fatto nella suddetta impugnazione

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento in favore della cassa delle ammende a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. 2, sent. n. 39835/2012

    Precedente richiamato dalla Corte secondo cui l'improcedibilità non opera se l'espulsione è stata eseguita in difetto del nulla osta dell'autorità giudiziaria

Massime di principio

  • L'eccezione di improcedibilità per espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale (art. 13 d.lgs. 286/1998, comma 3‑quater) rileva solo se l'espulsione è stata eseguita conformemente alla procedura prevista: il Questore deve aver richiesto e l'autorità giudiziaria aver concesso il nulla osta; in mancanza, l'espulsione è illegittima e non impedisce il prosieguo dell'azione penale
  • Spetta al difensore/ricorrente l'onere probatorio di allegare e, se possibile, documentare l'esistenza del nulla osta o di altri atti che dimostrino la legittimità dell'espulsione per poter invocare gli effetti favorevoli (es. nullità del giudizio celebrato in sua assenza)
  • La mera affermazione di essere stato espulso e di non essere a conoscenza del processo non è sufficiente: va provata la legittimità dell'espulsione e il nesso causale con l'assenza dal processo (assenza incolpevole)
  • Se l'espulsione è stata eseguita senza il previsto coinvolgimento dell'autorità giudiziaria, quella misura non preclude automaticamente la celebrazione del processo e la condanna; anzi, può essere considerata un atto viziato che non produce l'effetto di improcedibilità
  • Nei ricorsi in Cassazione è importante evitare argomentazioni generiche e portare elementi autosufficienti; l'inammissibilità per genericità può comportare sanzioni economiche e condanna alle spese processuali

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