Cassazione Civile, Ordinanza n. 16395/2022 del 20/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La controversia trae origine da quattro cartelle di pagamento emesse per il recupero di un credito d'imposta del 2001, per il mancato versamento di IRPEF, per il recupero di un credito d'imposta del 2003 e per il mancato pagamento di IRAP per gli anni 2006 e 2007. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente, ma la Commissione tributaria regionale, in accoglimento dell'appello dell'agente della riscossione, aveva ritenuto legittime le cartelle sia per la regolarità delle notifiche a mezzo servizio postale sia per la mancata maturazione della prescrizione decennale dei crediti erariali. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 26 d.P.R. n. 602/1973, 14 l. n. 890/1982 e 4 d.lgs. n. 261/1999, sostenendo che le notifiche fossero inesistenti perché eseguite da agenti di posta privata privi della nuova autorizzazione; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 2946, 2948, 2953 c.c. e 20 d.lgs. n. 472/1997, deducendo che il diritto alla riscossione fosse prescritto in cinque anni, non in dieci.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di specificità, perché non confrontato con la sentenza impugnata e, comunque, per novità della questione e difetto di autosufficienza. Ha ritenuto il secondo motivo in parte inammissibile nella parte relativa alla prescrizione quinquennale delle sanzioni, per mancata produzione o trascrizione delle cartelle e degli atti di merito, e in parte infondato quanto alla prescrizione dei crediti erariali, ribadendo che per IRPEF e IRAP opera il termine ordinario decennale e che l'art. 2953 c.c. non si applica alla cartella amministrativa non divenuta titolo giudiziale. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
La censura di legittimità deve essere specifica e riferita alla decisione impugnata; il motivo che non critica il decisum è inammissibile.
art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, completi e pertinenti alla sentenza impugnata; il motivo che si risolve in un "non motivo" è inammissibile.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la regolarità della notifica delle cartelle.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla notificazione degli atti a mezzo posta.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'inesistenza della notifica tramite posta privata; la Corte non esamina nel merito la questione perché nuova e non autosufficiente.
art. 1, comma 57, lett. b), L. n. 124/2017
Norma richiamata quale abrogativa dell'art. 4 d.lgs. n. 261/1999 a decorrere dal 10 settembre 2017.
art. 1, comma 58, L. n. 124/2017
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità della nuova autorizzazione per gli operatori postali privati.
Per i crediti erariali in esame opera il termine ordinario decennale, in difetto di una diversa previsione di legge.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la prescrizione quinquennale; la Corte lo esclude per i crediti erariali oggetto di causa.
La cartella di pagamento, essendo atto amministrativo e non titolo giudiziale definitivo, non determina la conversione della prescrizione breve in quella decennale.
Richiamato dalla ricorrente in tema di prescrizione delle sanzioni tributarie.
art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999
La scadenza del termine per proporre opposizione alla cartella comporta decadenza dall'impugnazione, ma non conversione della prescrizione breve in quella decennale.
art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335/1995
Per le sanzioni/crediti contributivi è richiamata la prescrizione quinquennale, ma senza conversione ex art. 2953 c.c. in assenza di titolo giudiziale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici, autosufficienti e ancorati alle rationes della sentenza impugnata; è inammissibile la censura che non individui il capo deciso o che introduca una questione nuova non dimostrata tramite indicazione degli atti di merito.
- La deduzione di vizi relativi alla notificazione o alla prescrizione di una cartella richiede che il ricorrente riproduca o alleghi gli atti rilevanti, così da consentire alla Corte il controllo ex actis della questione.
- La scadenza del termine per impugnare una cartella di pagamento non determina, di per sé, la conversione della prescrizione breve in quella decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c., poiché tale effetto presuppone un titolo giudiziale definitivo.
- Per i crediti erariali relativi a IRPEF e IRAP, in assenza di una specifica previsione legislativa di termine diverso, si applica la prescrizione ordinaria decennale e non quella quinquennale.
- La cartella di pagamento, in quanto atto amministrativo, non acquista efficacia di giudicato e non vale come titolo idoneo a determinare la conversione della prescrizione ex art. 2953 c.c.
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