Cassazione Civile, Ordinanza n. 25163/2023 del 23/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (consorzio)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società proprietaria di fabbricati, di un avviso di pagamento emesso da un consorzio di bonifica per contributi relativi all’anno 2014. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente, ma la Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione, ritenendo dovuti i contributi di bonifica e affermando, tra l’altro, che la presenza di un piano di classifica e del perimetro di contribuenza esonerava il consorzio dall’onere di provare il concreto beneficio per i singoli fondi, mentre il contribuente non aveva provato la non utilità delle opere di bonifica. La società ha proposto ricorso per cassazione articolando sette motivi, tra cui: omessa pronuncia sull’eccezione di giudicato esterno; omesso esame del giudicato formatosi tra le parti per annualità precedenti; violazione dell’art. 2909 c.c.; violazione delle norme sull’onere della prova e sulla disciplina dei contributi consortili, deducendo in sostanza che la pretesa tributaria sarebbe stata affermata in assenza di un beneficio diretto e specifico per gli immobili. Nelle more, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, indicando che le parti avevano raggiunto una definizione bonaria della lite.
La decisione
La Corte ha esaminato preliminarmente la rinuncia al ricorso depositata dalla ricorrente. Richiamando la disciplina della rinuncia al ricorso per cassazione, ha affermato che si tratta di atto unilaterale non accettizio ma ricettizio; se compiuto con le formalità di notifica o comunicazione ai difensori, comporta l’estinzione del processo di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c. La Corte ha inoltre precisato che, in assenza delle formalità prescritte, la rinuncia segnala comunque il venir meno dell’interesse al ricorso e conduce all’inammissibilità. Nel caso concreto, ha preso atto della rinuncia e ha definito il giudizio senza statuizioni sulle spese, ritenendo non applicabile l’ulteriore contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002. Il testo fornito si interrompe prima della formula conclusiva, ma l’esito processuale ricavabile è la definizione del ricorso per rinuncia, senza decisione sui motivi.
Norme richiamate
richiamato come parametro del primo motivo per omessa pronuncia sull’eccezione di giudicato esterno.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
indicato come norma processuale invocata per la censura di omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato per denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione al preteso giudicato esterno.
invocato quale norma sul giudicato sostanziale, per sostenere l’efficacia preclusiva della precedente decisione tra le stesse parti.
richiamato in tema di riparto dell’onere della prova nella debenza dei contributi di bonifica.
art. 155, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006
richiamato insieme alle altre norme sul sistema dei contributi e della bonifica, come parametro della censura sulla pretesa tributaria.
art. 13, comma 3, l. regione Campania n. 4 del 2003
richiamato per contestare il riparto dell’onere probatorio e la debenza del contributo in assenza di beneficio diretto e specifico.
richiamato tra le norme che disciplinano i contributi consortili di bonifica.
artt. 10 e 11 r.d. n. 215 del 1933
richiamati come base normativa della disciplina dei contributi di bonifica.
art. 12 l. regione Campania n. 4 del 2003
richiamato per distinguere il contributo di bonifica dal contributo per scolo e collettamento di acque; la Corte d’appello aveva ritenuto che il primo non beneficiasse di esenzione.
art. 13 l. regione Campania n. 4 del 2003
richiamato per la distinzione tra contributo di bonifica e contributo per scolo e collettamento di acque.
indicato come norma che consente la declaratoria di estinzione del processo di cassazione in caso di rinuncia ritualmente perfezionata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha escluso che si applichi in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato come disposizione che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale non accettizio, ma ha natura ricettizia e produce l’estinzione del processo se notificata alle parti costituite o comunicata ai difensori con visto.
- Se la rinuncia al ricorso non risulta perfezionata secondo le forme richieste, essa è comunque indice del venir meno dell’interesse all’impugnazione e può condurre alla declaratoria di inammissibilità.
- L’ulteriore contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, perché la disciplina è di stretta interpretazione e riguarda soltanto rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
- In materia di contributi di bonifica, la distinzione tra diverse voci contributive rileva ai fini dell’individuazione del presupposto della pretesa e della possibilità di invocare esenzioni o esclusioni.
- La ripartizione dell’onere probatorio nelle controversie sui contributi consortili va valutata alla luce del quadro normativo specifico e dell’eventuale esistenza di piano di classifica e perimetro di contribuenza, non potendo il contribuente limitarsi a contestazioni generiche sulla utilità delle opere.
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