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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19147/2023 del 08/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 22/01/2021 che aveva confermato/riaggiustato condanne per più reati: detenzione e porto illegali di fucili clandestini, detenzione di cartucce, ricettazione di fucili alterati, tentata evasione e procurata evasione dalla casa circondariale, e favoreggiamento personale. I ricorrenti deducevano, a seconda dei casi: nullità o difetto di motivazione della sentenza d'appello; erronea valutazione probatoria; inutilizzabilità delle intercettazioni disposte in altro procedimento; carenza dell'elemento soggettivo per ricettazione e per il concorso nella detenzione delle armi; prescrizione per la ricettazione; erronea qualificazione e commisurazione delle pene (applicazione della recidiva reiterata, entità della pena base, aumenti per reati satellite, diniego delle attenuanti generiche); e, per i fatti relativi all'evasione, contestazione della idoneità dei fili diamantati e della sussistenza di atti idonei alla consumazione del tentativo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi di Giuseppe Della Malva e di Antonio Quitadamo e ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Danilo Pietro Della Malva, Leonardo Ciuffreda e Marisa Di Gioia. Sono state confermate le statuizioni di merito della Corte d'appello in ordine alla colpevolezza e alla quantificazione delle pene. La Suprema Corte ha ritenuto che: le censure riguardanti valutazioni alternative di merito siano inammissibili; le intercettazioni sono state utilizzate legittimamente (la sentenza di appello ha chiarito che il GIP di Foggia aveva autorizzato le captazioni nel procedimento), e i ricorrenti non hanno dimostrato la decisività delle presunte prove inutilizzabili; la recidiva reiterata e la conseguente ricaduta sui termini di prescrizione sono state applicate correttamente; la nozione di detenzione comprende una relazione di fatto che consente la disponibilità anche senza contatto materiale o titolo di proprietà; l'accertamento dell'idoneità dei fili diamantati e dell'esistenza di un piano per superare il perimetro carcerario è fondato su perizia tecnica e riscontri probatori; il diniego delle attenuanti generiche e la commisurazione delle pene rientrano nella discrezionalità motivata del giudice.

Norme richiamate

  • art. 133 cod. pen.

    Indica i parametri di commisurazione della pena e delle attenuanti; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia motivato adeguatamente il diniego delle attenuanti generiche sulla base dei parametri indicati dall'art. 133

  • art. 157 cod. pen.

    Disciplina i termini di prescrizione: la Corte ha considerato corretta la ricostruzione del termine di prescrizione tenendo conto della recidiva reiterata

  • art. 161 cod. pen.

    Collegato all'art. 157 per il calcolo dei termini di prescrizione in presenza di recidiva; utilizzato per escludere la prescrizione delle fattispecie contestate

  • art. 648 cod. pen. (ricettazione)

    Norma di riferimento per la ricettazione; la Corte ha ritenuto insussistente la doglianza sulla prescrizione e valida la motivazione sulla responsabilità

  • art. 56 cod. pen.

    Disciplina l'azione tentata: la Corte ha ritenuto che sussista il tentativo perchè, alla luce della perizia e del piano concreto (fili diamantati, percorso, mezzo esterno), gli atti superavano la mera fase preparatoria

  • art. 270 cod. proc. pen.

    Regola l'utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi: la Corte ha richiamato la giurisprudenza sul limite di utilizzabilità e ritenuto che le intercettazioni fossero utilizzabili o comunque adeguatamente autorizzate nel procedimento rilevante

  • art. 266 cod. proc. pen.

    Fissa i limiti delle intercettazioni per tipologia di reato: la Corte ha valutato la compatibilità delle intercettazioni con i reati per i quali sono state adoperate

  • art. 5 legge n. 895/1967

    Citata dalla difesa come attenuante possibile per numero di armi; la Corte ha precisato che tale circostanza non si applica alle armi clandestine

  • art. 23 legge n. 110/1975

    Riferimento normativo sulla disciplina delle armi: la Corte ha richiamato la nozione giurisprudenziale di detenzione che dipende da una relazione di fatto di disponibilità, non dal titolo di proprietà

  • art. 81, comma 4 cod. pen.

    Regola l'aumento per reati continuati: la Corte ha richiamato il principio che l'aumento complessivo per i reati satellite deve essere motivato e proporzionato, e ha ritenuto corretta la motivazione della Corte territoriale

Massime di principio

  • Le censure di merito basate su una diversa valutazione delle evidenze sono in Cassazione in gran parte inammissibili se l'imputato chiede semplicemente una diversa lettura delle prove senza indicare vizi formali o di motivazione.
  • Le intercettazioni autorizzate in origine per un procedimento possono essere utilizzate in altri procedimenti solo se vi sono i presupposti normativi (art. 270 c.p.p.) e se o il decreto del GIP le ha rese utilizzabili nel procedimento o se la prova è rilevante per reati per cui è ammessa l'utilizzabilità; chi le impugna deve dimostrare la loro decisività nella motivazione (prova di resistenza).
  • La nozione di detenzione ai fini penali si fonda su una relazione di fatto che consenta disponibilità e pronta utilizzazione dell'arma; la titolarità di proprietà non esclude la responsabilità di chi materialmente detiene o ha potere di disposizione.
  • Per configurare il tentativo penalmente rilevante non è necessaria la consumazione ma occorre che gli atti siano idonei e diretti in modo non equivoco a commettere il reato; per valutare l'idoneità possono essere decisivi pareri tecnici e elementi concreti del piano criminoso.
  • L'applicazione della recidiva reiterata incide sui termini di prescrizione: la difesa che invoca prescrizione deve contestare la corretta ricostruzione dei termini e ogni elemento rilevante posto dalla sentenza.
  • Il diniego delle attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del giudice e richiede motivazione specifica: la sola ammissione parziale o confessione finalizzata a scagionare altri può non integrare resipiscenza idonea al riconoscimento delle attenuanti.
  • Nella determinazione della pena e degli aumenti per i reati satellite il giudice ha ampia discrezionalità purché motivi il rapporto di proporzione tra le pene e l'adeguatezza rispetto ai parametri dell'art. 133 c.p.
  • In cassazione è essenziale che il ricorrente indichi chiaramente quali sono i profili devoluti alla cognizione del giudice d'appello; questioni non impugnate in appello risultano di norma inammissibili in cassazione.

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