Cassazione Penale, Sentenza n. 19155/2023 del 08/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per concorso in omicidio premeditato e reati connessi. Il ricorso censurava principalmente l'utilizzabilità e la regolarità probatoria di conversazioni criptate (piattaforme Encrochat e Sky-Ecc) acquisite dalle autorità francesi e trasmesse all'Italia tramite Ordine Europeo di Indagine (O.E.I.). Le censure includevano violazioni procedurali (presunta acquisizione come intercettazione di massa senza provvedimento giudiziario, mancanza di copia forense e codice hash, carenze nella catena di custodia), mancata produzione di atti e provvedimenti francesi che autorizzassero l'uso del materiale, violazione della Direttiva 2014/41/UE (divieto di uso dell'O.E.I. per prove acquisite da squadre investigative comuni), e l'insufficienza e incongruenza delle chat come prova di gravità indiziaria e attribuzione delle utenze a Molisso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso come infondato. Ha ritenuto che le chat costituivano documenti informatici acquisiti mediante l'O.E.I. e quindi assoggettati alla disciplina dell'art. 234-bis c.p.p., non a quella delle intercettazioni ex art. 266-bis. Ha confermato la presunzione di legittimità degli atti compiuti dalle autorità giudiziarie straniere e l'impossibilità per il giudice italiano di sindacare ex novo la regolarità delle indagini estere, salvo specifiche prove di incompatibilità con principi fondamentali. La Corte ha valutato adeguata la conservazione e la trasmissione dei dati (CD-ROM non riscrivibili sigillati) e ha ritenuto non decisiva l'assenza di una "copia forense" o di una certificazione hash, né sufficienti le deduzioni difensive generiche su errori di trascrizione o su presunte manipolazioni. Ha inoltre ritenuto provata l'attribuzione delle utenze a Molisso tramite elementi contestuali (foto e contenuti delle chat confermati da perquisizione, dichiarazioni e ritrovamento del motociclo usato nell'omicidio). Pertanto la misura cautelare è stata confermata e il ricorso cassato.
Norme richiamate
Applicata alla acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero; consente l'acquisizione di file decrittati trasmessi da autorità straniere e rileva anche in fase di indagine e cautelare.
Rileva solo per le operazioni di captazione/registrazione in tempo reale dei flussi telematici; la Corte ha escluso la sua applicabilità quando lo Stato richiede copia di dati già acquisiti e decrittati all'estero.
Direttiva 2014/41/UE (O.E.I.)
L'O.E.I. è legittimo per acquisire prove anche già in possesso dello Stato di esecuzione; l'Italia deve eseguire l'O.E.I. come se l'atto fosse stato disposto internamente salvo motivi di non esecuzione. Il divieto di istituire squadre investigative comuni con l'O.E.I. non impedisce di acquisire risultati di indagini già svolte da tali squadre.
d.lgs. 27 giugno 2017, n. 108 (attuativo Direttiva 2014/41/UE)
Regola l'esecuzione in Italia degli Ordini Europei di Indagine; conferma la presunzione di legittimità degli atti eseguiti nello Stato di esecuzione.
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiesto dalla difesa come norma a pena di nullità; la Corte non ha ritenuto sussistente una nullità di ordine generale tale da escludere la utilizzabilità dei documenti esteri in assenza di specifiche prove d'illegittimità.
Richiamato circa i limiti per l'uso di strumenti investigativi internazionali; la Corte ha escluso che ne derivi automaticamente inutilizzabilità del materiale proveniente da attività comuni svolte all'estero.
art. 309, commi 5 e 10 cod. proc. pen.
Norme sull'obbligo di trasmissione del materiale utilizzato per la richiesta di misura; la Corte ha precisato che l'obbligo riguarda il materiale posto a base della richiesta e non ogni conversazione esistente.
Richiamato dalla difesa in tema di copia conforme e procedure tecniche; la Corte ha ritenuto la norma non applicabile quale regola esclusiva in presenza di acquisizione documentale con consenso del legittimo titolare e trasferimento su supporti non riscrivibili.
art. 15 Cost.; art. 8 CEDU
Richiamati come limiti costituzionali e convenzionali alla intrusione nelle comunicazioni; la Corte ha ritenuto che, in mancanza di specifiche prove di incompatibilità delle procedure straniere, non sussista violazione di tali principi tale da escludere l'utilizzabilità.
art. 2 e art. 9 Direttiva 2014/41/UE
Stabilisce il principio di riconoscimento reciproco e che lo Stato di esecuzione esegue l'O.E.I. come avrebbe eseguito un analogo atto interno; supporta la presunzione di legittimità degli atti stranieri.
Massime di principio
- Se prove digitali sono acquisite da autorità straniere e trasmesse tramite O.E.I., il giudice italiano in linea di principio presume la legittimità dell'attività estera e non sindaca ex novo le modalità, salvo allegazioni concrete e provate di incompatibilità con principi fondamentali.
- Conversazioni decrittate fornite come file ("documenti informatici") sono normalmente inquadrabili sotto art. 234-bis c.p.p.; non sempre si applicano le norme sulle intercettazioni in tempo reale (art. 266-bis).
- L'assenza di una "copia forense" o di codice hash non determina automaticamente l'inutilizzabilità: la catena di custodia può essere dimostrata con altri mezzi (es. supporti non riscrivibili, verbali di trasmissione sigillati), ma la difesa può richiedere specifici elementi tecnici per contestarne l'integrità.
- Per contestare efficacemente l'utilizzabilità di prove acquisite all'estero è necessario fornire elementi concreti e circostanziati che dimostrino violazioni sostanziali di diritti fondamentali o procedure incompatibili con i principi dell'ordinamento italiano/UE.
- L'attribuzione di una utenza o di un dispositivo al soggetto indagato è dimostrata non solo da collegamenti tecnici (IMEI/IMSI) ma anche da riscontri contestuali (foto, contenuti riferibili all'abitazione, ritrovamenti in perquisizione, riscontri testimoniali), che possono reggere l'utilizzabilità probatoria.
- L'O.E.I. può essere impiegato per acquisire materiale già in possesso dello Stato di esecuzione, compresi i risultati di attività condotte in cooperazione internazionale; il divieto di istituire squadre investigative comuni tramite O.E.I. non impedisce l'acquisizione di esiti già prodotti da tali squadre.
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