Cassazione Penale, Sentenza n. 19156/2023 del 08/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva revocato la sospensione condizionale della pena (sentenza GUP 27/11/2000, irrevocabile 22/02/2001) e l'indulto (sentenza GUP 16/11/2007 sulla sentenza 26/05/2005), deducendo che le pene relative a tali benefici si erano estinte per prescrizione ai sensi dell'art. 172 c.p. e lamentando che, al momento del provvedimento di cumulo (16/12/2021), sarebbe già decorso il termine massimo di prescrizione; in sostanza contestava che la revoca fosse inefficace perché le pene erano già prescritte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure: la revoca della sospensione condizionale ha natura dichiarativa e gli effetti si producono ex tunc al momento in cui si verifica la causa di revoca; il termine di prescrizione decorre dall'irrevocabilità della sentenza che costituisce causa della revoca (quindi, per la revoca della sospensione, il dies a quo è la irrevocabilità della sentenza del 22/12/2004, divenuta definitiva il 27/04/2005; sentenze intervenute successivamente entro il termine decennale hanno impedito l'estinzione per prescrizione). Quanto all'indulto, ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (Maiorella) secondo cui, se l'indulto viene revocato, il termine di prescrizione decorre dalla data in cui è divenuta definitiva la sentenza che ha determinato la revoca (nella specie, la sentenza della Corte d'Appello del 24/05/2019, irrevocabile il 16/10/2019), per cui la prescrizione non era maturata. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 168 c.p.
La sospensione condizionale della pena è revocata di diritto se, durante il periodo di sospensione, il condannato commette un delitto o riporta un'ulteriore condanna; la revoca ha natura dichiarativa e gli effetti retroagiscono al momento in cui si verifica la causa
art. 163 c.p.
Riferimento ai limiti di pena utili al cumulo e alla perdita del beneficio della sospensione condizionale (richiamato nel contesto della cumulabilità delle pene)
art. 172 c.p.
Regola i termini di estinzione della pena per prescrizione e, in particolare, l'ultimo comma preclude l'estinzione della pena se sopravviene una condanna per reati della stessa indole prima che sia decorso il termine di prescrizione
art. 656, comma 5, c.p.p.
Richiamato dal ricorrente in relazione agli effetti esecutivi del cumulo e alle conseguenze sulla decorrenza della prescrizione; la Corte ha però basato la decorrenza del termine sulla irrevocabilità delle sentenze che costituiscono la causa di revoca
art. 616 c.p.p.
Disposizione richiamata nella decisione per la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente
Sez. Un., 30 ottobre 2014, n. 2/2015 (Maiorella)
Principio secondo cui, in caso di indulto successivamente revocato, il termine di prescrizione della pena decorre dal momento in cui sono venuti a determinarsi i presupposti per la revoca, ovvero dalla irrevocabilità della sentenza che ha determinato la revoca dell'indulto
Sez. 1, n. 52105 del 02/10/2018 (Nechita)
Giurisprudenza che chiarisce che l'estinzione della pena per decorso del tempo è preclusa se sopravviene una condanna per reati commessi dopo l'inizio del termine di prescrizione e quindi dopo l'irrevocabilità della sentenza che ne ha dato avvio
Sez. 5, n. 3189 del 2020 (Gavinelli)
Riferimento giurisprudenziale utilizzato per sostenere che i termini di prescrizione decorrono dalla data di irrevocabilità della sentenza che costituisce il presupposto per la revoca del beneficio
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale ha natura dichiarativa: gli effetti si producono ex tunc dal momento in cui si verifica la causa di revoca (nuova condanna o superamento dei limiti di cumulo).
- Per valutare se la pena si è estinta per prescrizione in relazione a una revoca, il dies a quo è l'irrevocabilità della sentenza che costituisce la causa della revoca (non la data del provvedimento di revoca o di cumulo).
- Se sopravviene una condanna per reati della stessa indole prima che sia decorso il termine di prescrizione, l'estinzione della pena per decorso del tempo è preclusa (art. 172, ultimo comma).
- In caso di revoca di indulto, seguire il principio delle Sezioni Unite: il termine di prescrizione decorre dalla definitiva della sentenza che ha determinato la revoca.
- In ipotesi difensive, per eccepire la prescrizione è essenziale indicare e documentare le date di irrevocabilità delle sentenze rilevanti (quali rendono esecutiva la pena o costituiscono causa di revoca).
- Occorre distinguere la data di concessione del beneficio dalla data in cui una successiva condanna rende inefficace quel beneficio: solo quest'ultima data conta per la decorrenza della prescrizione ai fini della revoca.
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