Cassazione Penale, Sentenza n. 19148/2023 del 08/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia (del 23/11/2021) che, in esito al rinvio disposto dalla Corte di cassazione, ha confermato la responsabilita' penale di Talevi per bancarotta fraudolenta documentale ai sensi dell'art. 216, comma 1, n. 2 l. fall., qualificando il fatto come sottrazione/occultamento della documentazione contabile e ritenendo sussistente il dolo specifico. Il ricorrente deduce cinque motivi: 1) confusione e fondatezza di ipotesi alternative (sottrazione vs omessa tenuta) con consequenziale trasformazione del dolo generico in dolo specifico; 2) violazione del dictum della precedente sentenza di cassazione e compressione dei diritti di difesa, motivazione carente e contraddittoria; 3) travisamento delle deposizioni del curatore Gentili e del consulente Ricci; 4) mancata indicazione delle prove e delle circostanze idonee a fondare il dolo specifico; 5) omissione di considerare la documentazione contabile ritrovata e mancanza di prova sia della condotta che della specifica colpevolezza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato o inammissibile nei vari profili. I motivi 1 e 2 sono stati ritenuti generici e aspecifici e quindi inammissibili; il motivo 3 e' stato ritenuto infondato in quanto la Corte di Perugia aveva correttamente rappresentato le dichiarazioni del curatore e tratto da esse la logica conseguenza dell'occultamento volontario; i motivi 4 e 5 sono stati dichiarati manifestamente infondati o inammissibili. Di conseguenza il verdetto di responsabilita' confermato dalla Corte di appello di Perugia e' stato mantenuto. Si ricorda che la Corte d'appello, conformemente alla pronuncia della Corte costituzionale n. 222/2018, aveva rideterminato le pene accessorie in misura biennale. A seguito del rigetto, il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 2 legge fallimentare
La norma prevede due fattispecie alternative: sottrazione o distruzione dei libri e delle scritture contabili (che richiede dolo specifico finalizzato a recare pregiudizio ai creditori) e la tenuta irregolare della contabilita' in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio (che richiede dolo generico). La Corte ha interpretato la fattispecie nel caso concreto come sottrazione/occultamento con dolo specifico.
art. 606 cod. proc. pen. (lett. b, c, e)
Norme sul contenuto dei motivi di cassazione e sui vizi che possono essere impugnati. La Corte ha ritenuto alcuni motivi generici/aspecifici e quindi inammissibili e ha valutato gli altri come infondati, richiamando il principio che la cassazione non puo' rivedere la valutazione di merito dei fatti salvo vizi di legge.
art. 616 cod. proc. pen.
Disposizione che permette la condanna per le spese del giudizio di cassazione; applicata dalla Corte in caso di rigetto del ricorso.
Sentenza Corte Costituzionale n. 222/2018
Dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 216 l. fall. nella parte in cui fissava in modo rigido la durata delle pene accessorie. Tale pronuncia ha comportato la rideterminazione in misura piu' equilibrata delle pene accessorie (la Corte d'appello ha ridotto la durata a due anni).
Sentenza Cassazione Sez. 5 n. 15811 del 17.01.2021 (dictum citato)
Pronuncia rescindente che aveva annullato la precedente sentenza e chiarito la necessita' di distinguere le due fattispecie alternative di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, e di motivare adeguatamente l'elemento soggettivo (dolo specifico vs dolo generico). Il giudice del rinvio ha correttamente osservato e seguito l'indicazione di riclassificazione.
Giurisprudenza citata (Sez. 5, n. 23251 del 29/04/2014, Pavone; n. 43966 del 28/06/2017 Rossi; n. 43977 del 14/07/2017 Pastechi)
Decisioni richiamate per consolidare il principio che non e' ammesso ascrivere il dolo sulla base del solo stato delle scritture; occorre valutare il profilo soggettivo. Sono state usate per chiarire la distinzione tra le due ipotesi alternative e il relativo onere di motivazione.
Massime di principio
- Distinguere chiaramente tra sottrazione/distruzione e tenuta irregolare della contabilita': la prima fattispecie richiede dolo specifico (volonta' di arrecare pregiudizio ai creditori), la seconda dolo generico.
- Dopo un rinvio per vizi di qualificazione giuridica, il giudice del rinvio deve esplicitare in modo puntuale quale delle fattispecie alternative e' ritenuta sussistente e fornire motivazione sul relativo elemento soggettivo.
- La valutazione della prova di merito, incluse le dichiarazioni testimoniali e la ricostruzione documentale, e' di competenza del giudice del merito; la Cassazione non puo' sostituirsi a tale valutazione salvo specifici vizi di diritto o motivazionali.
- I motivi di cassazione devono essere specifici e autosufficienti: censure generiche o non documentate sono inammissibili.
- In casi di documentazione contabile mancante, la valutazione del dolo puo' trovare fondamento nella circostanza dell'esistenza accertata dei documenti e nel comportamento dell'amministratore/titolare (p.es. occultamento, mancata consegna al curatore), nonche' in indizi sullo scopo di recare pregiudizio (es. ingenti passivi, movimenti di denaro inesplcati).
- Le pronunce costituzionali che incidono su disposizioni sanzionatorie (es. pene accessorie) possono comportare la rideterminazione delle sanzioni da parte del giudice di merito in ossequio al principio di costituzionalita'.
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