Cassazione Penale, Sentenza n. 19151/2023 del 08/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto da El Khedar articolato in tre motivi: 1) vizio di motivazione (art. 192 c.p.p.) per presunta insufficiente valutazione delle prove, con particolare riferimento al rilievo attribuito a tracce ematiche e impronte digitali rinvenute sul luogo del delitto; 2) vizio di motivazione (art. 192 c.p.p.) per mancata e univoca determinazione del movente, contestando che il movente indicato (appropriazione di somme derivanti dallo spaccio) fosse solo ipotetico; 3) vizio di motivazione eccessiva nella determinazione della pena (art. 133, comma 2, n.3 e art. 62-bis c.p.) per non aver riconosciuto le attenuanti generiche e per aver ritenuto sproporzionata la pena di 21 anni, nonostante il presunto ruolo marginale e la collaborazione processuale dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dichiarandolo infondato (terzo motivo inammissibile). Ha confermato la "doppia conforme" (sentenza di primo grado del 16/07/2020 e sentenza di appello del 28/02/2022) e ha ritenuto il percorso motivazionale unitario e adeguato. I giudici hanno valorizzato complessivamente: reperti genotipici e dattiloscopici (tracce ematiche e impronte) ricondotte a El Khedar, le escoriazioni riscontrate sul corpo dell'imputato compatibili con il pestaggio, le dichiarazioni confidenziali rese dal ricorrente a un compagno di detenzione (Kalil El Abi) e le dichiarazioni di terzi (es. Adriana Timofte), nonché le risultanze medico-legali che hanno accertato la causa della morte della vittima. Ha inoltre ritenuto irrilevante, ai fini della colpevolezza, l'eventuale incertezza su un movente unitario e ha condiviso la valutazione di merito che ha escluso le attenuanti generiche per l'elevato disvalore e la crudeltà del fatto. Conseguenza pratica: conferma della condanna a 21 anni di reclusione, delle pene accessorie, delle spese processuali e dell'obbligo di risarcimento alla parte civile (liquidazione separata).
Norme richiamate
art. 110 c.p.
Principio del concorso di persone nel reato: la Corte ha applicato la nozione di concorso anche a forme diverse e atipiche di contributo causale, richiedendo motivazione sulla forma concreta della partecipazione.
art. 575 c.p.
Delitto di omicidio: norma base del reato contestato; la Corte ha confermato la responsabilità per l'omicidio in concorso sulla base degli elementi probatori raccolti.
art. 61, primo comma, nn. 1, 5, 8 c.p.
Circostanze aggravanti richiamate in sede di condanna (es. crudeltà, abuso, ecc.); la sentenza di merito aveva escluso altre aggravanti contestate ma considerato il particolare disvalore delle condotte.
art. 192 c.p.p.
Onere motivazionale: la Corte ha ritenuto che, nel caso di "doppia conforme", la motivazione delle decisioni di merito forma un corpo unitario e che la motivazione fornita (anche per relationem fra primo e secondo grado) fosse sufficiente a respingere le censure sul vizio di motivazione.
art. 133, secondo comma, n. 3 c.p.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha valutato la gravità del fatto, la personalità dell'imputato e gli altri parametri previsti dall'art.133, ritenendo corretta la quantificazione in 21 anni e la mancata concessione delle attenuanti generiche.
art. 62-bis c.p.
Attenuanti generiche: la Corte ha ribadito che il riconoscimento delle attenuanti richiede situazioni concrete e rilevanti; nel caso di specie l'elevata offensività e le modalità cruente hanno giustificato il rifiuto delle attenuanti.
Massime di principio
- Quando vi sia una "doppia conforme" (prima e seconda decisione concordi), le motivazioni di primo e secondo grado si integrano e formano un unico corpo argomentativo valutabile in cassazione.
- Tracce biologiche e dattiloscopiche rinvenute sul luogo del delitto, se scientificamente attribuite all'imputato, costituiscono elemento probatorio molto forte e possono essere adeguatamente valorizzate insieme ad altre evidenze (lesioni sull'imputato, tabulati telefonici, testimonianze).
- Dichiarazioni confidenziali rese dal detenuto a compagni di cella possono assumere valore di prova (confessione stragiudiziale) se risultano coerenti, lineari e confermate in dibattimento o da altri elementi probatori.
- L'assenza o la pluralità di ipotesi sul movente non impedisce la condanna se è comunque provata l'attribuibilità dell'azione omicidiaria all'imputato; il movente ha funzione sussidiaria rispetto agli elementi oggettivi della responsabilità.
- Le attenuanti generiche non sono riconosciute automaticamente: occorre che emergano situazioni fattuali specifiche e rilevanti tali da giustificare un adeguamento della pena; la crudeltà o la gravità del fatto possono escluderle.
- Per la determinazione della pena il giudice di merito ha ampia discrezionalità se motivata correttamente; la Corte di Cassazione sindaca la proporzionalità solo in presenza di vizio di motivazione o di travisamento degli elementi probatori.
- La valutazione complessiva del materiale probatorio (tracce tecniche, medico-legali, tabulati telefonici, dichiarazioni oculari e confessioni) è determinante: singole critiche a singoli elementi difficilmente bastano se il quadro probatorio complessivo resta univoco.
- La motivazione "per relationem" dell'appello è ammissibile se il giudice d'appello dimostra di aver preso cognizione e meditato le ragioni del provvedimento di riferimento e le ha ritenute coerenti con la propria decisione.
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