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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19150/2023 del 08/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione contro la conferma della condanna per tentato omicidio (pena anni 8 e mesi 6). Contestazioni principali: 1) vizio di motivazione sull'elemento soggettivo del reato (la difesa sosteneva che l'imputato voleva solo spaventare o che si era trattato di evento accidentale, ovvero al più dolo eventuale o colpa cosciente; critica alla consulenza balistica e mancata valutazione delle testimonianze); 2) diniego ingiustificato dell'attenuante della provocazione, anche nella forma 'per accumulo' alla luce di precedenti contrasti e dell'episodio scatenante; 3) errata comparazione delle circostanze (equivalenza tra attenuanti generiche e aggravante del rapporto di parentela); 4) eccessiva commisurazione della pena base; 5) omessa motivazione sulla liquidazione dei compensi della parte civile in appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i motivi relativi alla qualificazione del fatto come volontario (motivi primo e secondo), confermando che le sentenze di merito hanno fondatamente valorizzato la consulenza balistica, le tracce, la traiettoria, le dichiarazioni di testimoni e il contesto di conflittualità. Tuttavia ha accolto il terzo motivo relativo al diniego dell'attenuante della provocazione: ha rilevato carenza motivazionale nella valutazione della provocazione, in particolare nell'analisi della relazione di causalità psicologica tra le condotte pregresse e l'episodio finale e nell'applicazione della fattispecie 'per accumulo'. Perciò ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al diniego dell'attenuante della provocazione e ha disposto il rinvio alla Corte d'Appello di Firenze per nuovo esame su quel punto (senza vincoli di giudizio). I motivi relativi a comparazione di circostanze, commisurazione della pena e liquidazione compensi sono stati assorbiti in ragione dell'annullamento parziale; nel resto il ricorso è respinto. La regolazione delle spese della parte civile è rimessa al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 62 n. 2) cod. pen. (circostanza attenuante della provocazione)

    La Corte interpreta l'art. 62 n.2 alla luce della giurisprudenza consolidata: per la configurabilità dell'attenuante occorrono lo stato d'ira (anche protratto), il fatto ingiusto altrui (con carattere di ingiustizia obiettiva) e un rapporto di causalita' psicologica tra offesa e reazione; non e' richiesta la proporzione, ma occorre verifica della relazione causale, con possibile applicazione della figura 'per accumulo' quando pregresso risentimento e ultimo episodio scatenante concorrono a provocare la reazione violenta

  • Giurisprudenza citata: Sez. 1, n. 21409 del 27/03/2019 (LECCISI) e Sez. 1, n. 4695 del 13/01/2011 (Galati)

    La Corte richiama tali precedenti per precisare i requisiti della provocazione: indicano gli elementi necessari (stato d'ira, fatto ingiusto obiettivo, rapporto di causalita' psicologica) e confermano che la provocazione 'per accumulo' e' possibile ma richiede prova dell'elemento scatenante rispetto al contesto pregresso

Massime di principio

  • La sussistenza dell'attenuante della provocazione richiede prova non solo di pregresse condotte conflittuali ma di un nesso di causalita' psicologica tra il fatto ingiusto dell'ultimo episodio e lo stato d'ira che ha determinato la reazione; non basta la mera presenza di litigi pregresse
  • In casi di 'provocazione per accumulo' il giudice deve valutare l'ultima condotta nel contesto della conflittualita' pregressa e spiegare in motivazione come quella condotta abbia effettivamente scatenato l'esplosione emotiva
  • La proporzionalita' tra offesa e reazione non e' requisito formale dell'attenuante, ma puo' costituire un indicatore significativo del rapporto di causalita' psicologica
  • Quando le sentenze di merito valorizzano elementi tecnici (es. consulenza balistica) e dichiarazioni testimoniali per accertare la volonta' omicidiaria, la Cassazione accerta la correttezza logico-giuridica della motivazione salvo che non vi siano specifici vizi; le critiche generiche a ricostruzioni alternative, senza confrontarsi con i fatti accertati, sono infondate
  • Se la Corte di legittimita riscontra carenza di motivazione su un punto decisivo (es. riconoscimento di un'attenuante), puo' annullare limitatamente a quel profilo e rinviare per nuovo esame al giudice di merito, lasciando invariati gli altri aspetti della condanna

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