Cassazione Penale, Sentenza n. 19154/2023 del 08/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La CO.GE.MA. contestava l'esclusione della propria istanza di ammissione al controllo giudiziario ai sensi dell'art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. La società deduceva che, decorso il termine annuale di cui all'art. 86, comma 2, e avendo proposto istanza di revisione ai sensi dell'art. 91, comma 5, il Prefetto aveva adottato un nuovo provvedimento confermativo; tale provvedimento, se impugnato davanti al giudice amministrativo, avrebbe dovuto abilitare la stessa società a chiedere l'ammissione al controllo giudiziario come se si trattasse dell'impugnazione dell'originaria informazione interdittiva, posto il carattere temporaneo e rinnovabile della misura.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato la lettura restrittiva dell'art. 34-bis, comma 6: la possibilità per l'impresa di chiedere l'ammissione al controllo giudiziario riguarda l'impugnazione del provvedimento originario di informazione interdittiva (ai sensi dell'art. 84, comma 4) prima che questo abbia acquisito l'irrevocabilità; non può essere estesa alle ipotesi in cui, dopo il decorso del termine annuale e una procedura di revisione, venga emanato un successivo provvedimento confermativo che è a sua volta impugnato. La Corte ha motivato la decisione con argomenti letterali (testo restrittivo della norma), funzionali (diversa posizione giuridica tra chi impugna l'originaria interdittiva e chi impugna il rigetto della revisione) e sistematici (evitare la possibilità di istanze e ricorsi reiterabili senza limiti che vanificherebbero la funzione preventiva della disciplina). Di conseguenza la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro, che aveva rigettato l'impugnazione della Co.Ge.Ma., è stata confermata.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 34-bis, comma 6
Stabilisce che le imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva che abbiano proposto impugnazione del relativo provvedimento del prefetto possono richiedere l'applicazione del controllo giudiziario; la Corte la interpreta in senso restrittivo, riferendola esclusivamente all'impugnazione dell'originaria informazione interdittiva (art. 84, comma 4) non ancora divenuta irrevocabile.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 84, comma 4
Norma che disciplina l'informazione interdittiva prefettizia; richiamata per identificare l'originario provvedimento cui l'art. 34-bis, comma 6, si riferisce.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 86, comma 2
"validità limitata di dodici mesi"
La disposizione attribuisce carattere temporaneo alla prognosi interdittiva; decorso il termine di 12 mesi è necessaria una verifica sulla persistenza dei presupposti, ma il termine non determina una caducazione automatica dell'interdittiva.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 91, comma 5
"Il prefetto, anche sulla documentata richiesta dell'interessato, aggiorna l'esito dell'informazione al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa"
Attribuisce al Prefetto il dovere/possibilità di riesaminare l'informativa su istanza dell'interessato; la Corte distingue il provvedimento di revisione (o conferma) dall'originaria informazione interdittiva ai fini dell'accesso al controllo giudiziario volontario.
Ha introdotto il controllo giudiziario come misura di prevenzione finalizzata al recupero delle imprese; la Corte ne descrive finalità e natura (misura meno invasiva, funzione prognostica e di 'bonifica').
Corte costituzionale, sentenza n. 57/2020
Richiamata per sottolineare il carattere provvisorio e temporaneo dell'informativa antimafia e la necessità di verifiche puntuali alla scadenza del termine annuale, evitando la persistenza ingiustificata della misura.
Massime di principio
- L'ammissione al controllo giudiziario "volontario" (art. 34-bis, comma 6) è possibile solo quando l'impresa impugna l'originaria informazione interdittiva prefettizia ai sensi dell'art. 84, comma 4, e tale impugnazione è pendente; non si estende automaticamente alle impugnazioni dei successivi provvedimenti confermativi adottati dopo la revisione.
- Il termine annuale di cui all'art. 86 non produce la caducazione automatica dell'informativa: al termine scaduto il Prefetto è tenuto a riesaminare la situazione se sollecitato, ma fino alla revoca formale l'interdittiva resta efficace.
- Se si vuole accedere al controllo giudiziario volontario è strategico proporre tempestivamente impugnazione dell'originaria informativa interdittiva e, ove possibile, documentare elementi nuovi rilevanti già nella fase amministrativa di revisione (art. 91, comma 5).
- La ratio della norma è preventiva e prognostica: il giudice della prevenzione valuta l'occasionalità del pericolo e la concreta possibilità di risanamento dell'azienda; l'istanza non deve essere usata per creare ricorsi ripetuti che eluderebbero la funzione di tutela pubblica.
- In presenza di rigetto della richiesta di revisione da parte del Prefetto, l'impresa può impugnare davanti al giudice amministrativo ma non potrà, in base alla giurisprudenza confermata, ottenere l'attivazione del controllo giudiziario volontario sulla base di quell'impugnazione come se fosse l'impugnazione dell'originaria informativa.
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