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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21726/2022 del 08/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (editore)

La controversia

I ricorrenti avevano agito per il risarcimento del danno non patrimoniale lamentando che un articolo di cronaca relativo al duplice omicidio di una coppia e al successivo furto di preziosi avesse fatto riferimento, con espressioni quali "il primo ricettatore del Borgo Orefici" e con la fotografia dell'ingresso del negozio e della relativa insegna, alla loro attività commerciale, insinuando un coinvolgimento nella ricettazione della refurtiva e ledendone immagine personale e professionale. In primo grado la domanda era stata accolta solo in parte; in appello la decisione era stata ribaltata con esclusione dell'offensività delle espressioni, ritenute contestualizzate in una narrazione dubitativa e non riferite in modo diretto o indiretto agli appellati, nonché con esclusione della loro certa identificabilità. Nel ricorso per cassazione i ricorrenti hanno denunciato, con due motivi, violazione degli artt. 51, 59 e 595 c.p., dell'art. 21 Cost. e dell'art. 2043 c.c., oltre a vizio di motivazione, sostenendo che la Corte d'appello avesse errato nel negare i presupposti della diffamazione e nel ritenere non identificabili i destinatari delle espressioni offensive, poiché l'individuazione poteva avvenire anche indirettamente.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non colpissero la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva escluso sia l'offensività delle frasi se lette nel contesto complessivo dell'articolo, sia la sicura identificabilità dei ricorrenti. Secondo la Cassazione, i ricorrenti miravano in realtà a ottenere una diversa lettura del contenuto dell'articolo e quindi un nuovo esame del merito, non consentito in sede di legittimità. La Corte ha anche osservato che la decisione di merito era conforme ai principi della giurisprudenza di legittimità sul diritto di cronaca/critica, quanto a verità, continenza e interesse pubblico della notizia. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 51 c.p.

    richiamato in relazione alla scriminante del diritto di cronaca/critica; la Corte richiama la necessità di verificare i presupposti elaborati dalla giurisprudenza per escludere la punibilità.

  • art. 59 c.p.

    richiamato unitamente agli altri articoli penali sulla diffamazione e sulle cause di giustificazione, senza specifica autonomia argomentativa nel testo.

  • art. 595 c.p.

    richiamato come norma incriminatrice del reato di diffamazione, la cui applicabilità è stata esclusa dalla Corte d'appello e la cui valutazione non è stata scalfita dai motivi di ricorso.

  • art. 21 Cost.

    richiamato a fondamento della libertà di manifestazione del pensiero e della stampa, bilanciata con la tutela dell'onore e della reputazione.

  • art. 2043 c.c.

    richiamato in relazione alla domanda risarcitoria per danno non patrimoniale da asserita diffamazione.

  • art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.

    invocato come parametro di legittimità per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c.

    invocato per l'omesso esame di fatti decisivi; la Corte rileva che le censure miravano in realtà a un riesame del merito.

  • art. 360 bis c.p.c.

    richiamato dalla Corte come ulteriore ragione di inammissibilità, perché la sentenza impugnata aveva deciso in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 380 bis c.p.c.

    citato per la trattazione in adunanza camerale.

  • art. 378 c.p.c.

    citato per il deposito di memoria.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il ricorso è inammissibile quando le censure non aggrediscono la ratio decidendi della sentenza impugnata ma propongono solo una diversa lettura dei fatti o del contenuto della pubblicazione.
  • In materia di diffamazione a mezzo stampa, il giudice deve valutare le espressioni contestate nel loro contesto complessivo, verificando verità del fatto narrato, continenza espressiva e interesse pubblico della notizia ai fini dell'operatività della scriminante del diritto di cronaca o di critica.
  • L'identificazione del soggetto offeso può avvenire anche indirettamente, ma la censura in cassazione è inammissibile se mira soltanto a sostituire la propria ricostruzione a quella compiuta dal giudice di merito sulla riconoscibilità dei destinatari.
  • La contestazione della diffamazione non può essere accolta in sede di legittimità quando la motivazione di merito dia conto, in modo non implausibile, che le frasi erano dubitative, contestualizzate e non rivolte in modo diretto o indiretto all'attribuzione di un reato a persone determinate.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRisarcimento e indennizzo
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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