Cassazione Civile, Ordinanza n. 03843/2023 del 08/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione emessa ai sensi del r.d. n. 639 del 1910 da una società incaricata della riscossione per la Provincia autonoma, con cui veniva richiesto il pagamento di una somma ingiunta in forza di una sentenza della Corte dei conti che aveva condannato il ricorrente al risarcimento del danno erariale. Il destinatario dell'ingiunzione proponeva opposizione e, oltre a contestare l'atto, chiamava in causa anche il centro di formazione presso cui aveva operato, chiedendone la manleva per ogni eventuale pagamento, assumendo che il preteso indebito contributo fosse stato percepito dal solo ente. In cassazione deduceva: 1) violazione del CAD e dell'art. 2697 c.c. per mancata dichiarazione di giuridica inesistenza dell'ingiunzione, asseritamente notificata in forma analogica senza certificazione di conformità al documento informatico; 2) violazione delle norme sulla sottoscrizione digitale, sostenendo che l'ingiunzione, se nativa digitale, sarebbe inesistente per difetto di firma elettronica o digitale; 3) vizio motivazionale e violazione dell'art. 2697 c.c. per avere la sentenza negato la compensazione di importi che l'opponente riteneva dovuti a titolo di saldo contributi pubblici e di vantaggi tributari; 4) violazione degli artt. 2909 c.c., 112 e 342 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di manleva verso il centro di formazione; 5) violazione dell'art. 92 c.p.c. per la condanna alle spese nei confronti di tutte le controparti, nonostante la sentenza di primo grado fosse stata poi corretta in appello.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti i motivi. Ha affermato, con riguardo ai primi due motivi, che nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione ex r.d. n. 639 del 1910 il thema decidendum non è limitato alla validità formale dell'atto, ma si estende alla legittimità sostanziale della pretesa creditoria e all'accertamento dell'esistenza ed entità del credito; perciò, anche ove fossero ravvisabili irregolarità formali dell'ingiunzione, esse non avrebbero condotto di per sé all'accoglimento dell'opposizione. Quanto al terzo motivo, la Corte ha dichiarato la censura inammissibile perché la sentenza impugnata era sorretta da due rationes decidendi autonome e il ricorrente non aveva specificamente attaccato quella preclusiva, relativa all'intervenuto accertamento definitivo dei fatti e del quantum nella sede contabile. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato, poiché la domanda di manleva era stata effettivamente esaminata e respinta, essendo priva di titolo alla luce dell'accertata esclusiva imputazione del danno erariale al ricorrente, mentre eventuali rapporti interni potevano essere fatti valere solo con azione di regresso. Il quinto motivo è stato respinto perché la condanna alle spese seguiva la soccombenza totale del ricorrente in entrambi i gradi di merito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e con obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
r.d. 14 aprile 1910, n. 639
L'opposizione all'ordinanza-ingiunzione emessa ai sensi del regio decreto non è limitata ai vizi formali dell'atto, ma investe anche la pretesa creditoria sottostante.
art. 23, comma 1, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Invocato dal ricorrente per contestare la validità della notificazione analogica del provvedimento tratto da documento informatico.
art. 3-bis, commi 4-bis e 4-ter, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Invocato per sostenere l'inesistenza dell'ingiunzione per difetto di sottoscrizione digitale o elettronica.
art. 3, comma 2, d.lgs. 12 dicembre 1993, n. 39
Richiamato insieme alle norme del Codice dell'amministrazione digitale in tema di documento informatico e sottoscrizione.
art. 20 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi di inesistenza dell'atto per mancanza di firma elettronica o digitale.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla prova della validità dell'atto e alla prova dei fatti posti a base dell'eccezione di compensazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato come parametro del motivo relativo al vizio motivazionale e all'omessa pronuncia.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla pretesa efficacia del giudicato e alla domanda di manleva.
Richiamati per denunciare l'omessa pronuncia e il difetto di specificità dell'appello, ma la Corte ha rilevato che la domanda di manleva era stata esaminata.
Applicato secondo il principio della soccombenza per la regolazione delle spese di lite.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ha fondato la declaratoria dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
art. 1-bis dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione ex r.d. n. 639 del 1910 il controllo giudiziale non è confinato ai vizi formali dell'atto, ma investe necessariamente anche l'esistenza e l'entità del credito vantato dall'amministrazione.
- Se l'opposizione si limita a dedurre irregolarità formali dell'ingiunzione, essa non è idonea, da sola, a determinare l'accoglimento della domanda quando il giudice debba comunque accertare la fondatezza sostanziale della pretesa creditoria.
- Quando la decisione impugnata è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea a reggere il decisum, il ricorso è inammissibile se non censura specificamente tutte le basi argomentative della sentenza.
- La domanda di manleva non può essere accolta se è incompatibile con un accertamento definitivo che esclude la responsabilità esclusiva del terzo evocato in garanzia; eventuali rapporti interni tra coobbligati possono essere fatti valere, se del caso, con l'azione di regresso.
- La condanna alle spese segue il principio della soccombenza riferito all'esito complessivo del giudizio, senza che rilevi la circostanza che la motivazione di primo grado sia stata poi emendata in appello.
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