Cassazione Civile, Ordinanza n. 06688/2024 del 13/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un verbale della Polizia stradale per violazione dell'art. 142, comma 9, cod. strada, opposto davanti al Giudice di pace. In primo grado l'opposizione viene rigettata e, nel dispositivo, viene applicata anche la sospensione della patente per 30 giorni. Su istanza della Prefettura, il Giudice di pace dispone poi la correzione dell'errore materiale e sostituisce i "30 giorni" con "sei mesi". L'interessato propone appello sostenendo che tale correzione incide in realtà sul merito della decisione e muta il proprio interesse a impugnare. Nel giudizio di rinvio il Tribunale dichiara inammissibili i motivi, ritenendo che l'impugnazione non investisse la parte corretta della sentenza ma contestasse soltanto la responsabilità amministrativa e altri profili già non più deducibili. Con il ricorso per cassazione il soccombente deduce: violazione dell'art. 2909 c.c. per mancato rilievo officioso del giudicato sulla sospensione di 30 giorni; omessa pronuncia su tale giudicato; violazione dell'art. 384 c.p.c. per mancato rispetto del principio di diritto fissato dalla precedente ordinanza di cassazione; violazione dell'art. 91 c.p.c. e nullità della sentenza in punto spese, perché il Tribunale lo avrebbe condannato alle spese del secondo grado e del rinvio nonostante l'accoglimento del precedente ricorso in cassazione.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Richiama la precedente ordinanza che aveva già qualificato illegittima la correzione, perché utilizzata per incidere su un errore di giudizio e non su un mero errore materiale, con conseguente inefficacia del provvedimento correttivo. Tuttavia osserva che il giudice di rinvio non poteva nuovamente pronunciarsi su un profilo già deciso dalla Cassazione e che correttamente aveva dichiarato inammissibili le censure riassunte, poiché esse non investivano la parte corretta della sentenza ma solo la responsabilità amministrativa e altri temi non tempestivamente dedotti. Quanto alle spese, afferma che il ricorrente è risultato complessivamente soccombente nel giudizio di rinvio e nell'esito globale della lite; pertanto la condanna alle spese è conforme all'art. 91 c.p.c. e non sussiste contraddittorietà, anche alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite sul criterio dell'esito globale del processo. Nessuna pronuncia sulle spese del presente giudizio per mancata difesa degli intimati; dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 142, comma 9, cod. strada
violazione dell'art. 142, comma 9 del codice della strada
norma sostanziale posta a fondamento del verbale sanzionatorio opposto.
ipotesi prevista dall'art. 288 c.p.c.
la correzione che incida sostanzialmente sul contenuto decisorio, mutando la misura della sanzione, non è un mero errore materiale e consente di impugnare la parte corretta nel termine ordinario decorrente dalla notificazione dell'ordinanza.
violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2909 c.c.
il ricorrente invoca il giudicato formatosi sulla sanzione accessoria; la Corte rileva però che la questione era già stata scrutinata e che il giudice di rinvio non poteva riesaminarla.
art. 360, n. 3 c.p.c.; art. 360, n. 4 c.p.c.; art. 360, n. 5 c.p.c.
sono i parametri formali dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dal ricorrente.
violazione e falsa applicazione dell'art. 384 c.p.c.
il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può discostarsene; nel caso concreto il Tribunale è ritenuto conforme al dictum della Corte.
principio della soccombenza
le spese seguono l'esito globale della lite; il giudice di rinvio può porle a carico della parte complessivamente soccombente anche se questa abbia ottenuto un precedente accoglimento in cassazione su un diverso profilo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
presupposti processuali per il versamento ... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La correzione dell'errore materiale non può essere utilizzata per modificare una statuizione di merito o per sostituire una decisione illegittima: se incide sul contenuto sostanziale della pronuncia, il provvedimento correttivo è tamquam non esset.
- Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato al principio di diritto già enunciato dalla Cassazione e non può riesaminare questioni già decise né estendere il thema decidendum oltre i limiti fissati dalla riassunzione.
- L'impugnazione della sentenza corretta può riguardare soltanto la parte effettivamente incisa dalla correzione; censure attinenti al merito originario, se non tempestivamente proposte, restano inammissibili.
- In tema di spese processuali, il criterio della soccombenza va applicato all'esito globale della lite e non separatamente a ciascun grado, sicché la parte che abbia ottenuto un successo isolato in cassazione può comunque essere condannata alle spese se risulta complessivamente soccombente nel giudizio definito dal rinvio.
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