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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30991/2021 del 02/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da due avvisi di accertamento con cui l'Ufficio recuperava a tassazione contributi al S.S.N. e maggiore IRPEF per gli anni d'imposta 1997 e 1998, assumendo che il contribuente avesse percepito compensi "in nero" da due società per prestazioni di lavoro dipendente non dichiarate. I ricorsi del contribuente erano stati respinti in primo grado, ma la CTR aveva accolto gli appelli ritenendo gli avvisi carenti di motivazione, perché l'Amministrazione si era limitata a recepire le risultanze del pvc della Guardia di Finanza senza una propria autonoma valutazione critica. L'Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 41-bis e 42 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente ritenuto illegittima la motivazione per relationem; 2) violazione degli artt. 2 d.lgs. 546/1992 e 277 c.p.c., deducendo omessa pronuncia sul merito della pretesa tributaria; 3) omesso esame di un fatto decisivo, perché la CTR avrebbe trascurato gli elementi probatori contenuti nel pvc notificato al contribuente circa l'effettiva percezione dei redditi contestati.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che la motivazione per relationem dell'avviso di accertamento, mediante rinvio alle conclusioni del pvc della Guardia di Finanza già noto al contribuente, non è di per sé illegittima per difetto di autonoma valutazione dell'Ufficio, poiché essa esprime semplicemente adesione alle conclusioni del verbale e realizza un'economia di scrittura senza pregiudicare il contraddittorio. Conseguentemente ha accolto il ricorso nei limiti del primo motivo, dichiarando assorbiti gli altri due. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla medesima Commissione tributaria regionale, in diversa composizione, per un nuovo esame nel merito e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 41-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    L'avviso di accertamento può essere motivato richiamando gli elementi già acquisiti e noti al contribuente, senza che sia necessaria una autonoma e distinta elaborazione critica dell'Ufficio.

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La motivazione dell'atto impositivo è sufficiente anche quando sia resa per relationem al pvc della Guardia di Finanza, se gli elementi richiamati sono già conosciuti dal destinatario.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte richiama la disciplina dell'onere della prova nel contesto della contestazione tributaria, ma ritiene decisivo il profilo della motivazione per relationem dell'accertamento.

  • art. 2 d.lgs. n. 546/1992

    Norma invocata nel motivo sull'omessa pronuncia; il relativo vizio resta assorbito per l'accoglimento del primo motivo.

  • art. 277 c.p.c.

    Norma invocata nel motivo sull'omessa pronuncia; la censura è assorbita dall'accoglimento del ricorso sul primo motivo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale della censura di violazione di legge dedotta con il primo motivo.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro processuale della censura di nullità per omessa pronuncia dedotta con il secondo motivo.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È il parametro processuale della censura di omesso esame di fatto decisivo dedotta con il terzo motivo.

Massime di principio

  • In tema di avviso di accertamento, la motivazione per relationem al processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza non è invalida per il solo fatto che l'Ufficio non svolga una autonoma e analitica valutazione critica degli elementi acquisiti, quando condivida le conclusioni del verbale.
  • La motivazione dell'atto impositivo è idonea se rinvia a elementi già conosciuti dal contribuente e non lede il diritto di difesa né il corretto contraddittorio.
  • Quando il primo motivo di ricorso è fondato e definisce la questione decisiva, gli ulteriori motivi restano assorbiti.
  • Se il giudice di merito annulla l'avviso solo per una ritenuta insufficienza motivazionale in contrasto con il principio della motivazione per relationem, la decisione va cassata con rinvio per il riesame del merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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