LEGGE 31 dicembre 1996, n. 679
Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeStanzia un contributo statale di lire 4 miliardi per il 1996 a favore di associazioni ed enti di promozione sociale (escluse le associazioni combattentistiche e patriottiche), da ripartire secondo l'art. 4 della legge 19/11/1987 n.476; disciplina liquidazione e modalità secondo la medesima legge, impone rendicontazione (preventivi, consuntivi e relazioni) entro il 31/03/1997 e finanzia l'onere tramite riduzione dello stanziamento al capitolo 6856 del Ministero del Tesoro. Applicazione limitata all'anno 1996.
Contributo statale alle associazioni di promozione sociale (anno 1996)
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