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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35790/2024 del 24/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere adottata sul presupposto della gravità indiziaria per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416 bis) nel contesto del gruppo Rinzivillo, per partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico (art. 74 d.P.R. 309/90) e per due reati di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90. Le censure difensive prospettano: mancanza di autonoma valutazione del GIP rispetto alla richiesta del pubblico ministero; insufficiente e illogica valutazione della gravità indiziaria in relazione ai capi 1 e 8 della rubrica (contestata l'eccessiva valorizzazione delle dichiarazioni del collaboratore Castorina, delle intercettazioni, degli episodi richiamati e dei contatti con fornitori); carenza di elementi che attestino la stabile struttura associativa e la consapevolezza dell'appartenenza; contestazione delle risultanze video e della qualificazione della sostanza come droga; e infine doglianze sulle esigenze cautelari rilevate in ragione del tempo trascorso e della precedente detenzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che le doglianze si risolvessero in una richiesta di riconsiderazione dei fatti e degli elementi probatori già valutati dal GIP e dal Tribunale, oltrepassando i limiti del sindacato di legittimità. La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse fornito motivazione adeguata e autonoma rispetto all'istruttoria e alle richieste dell'accusa, valorizzando elementi quali la precedente condanna per reato di mafia, le dichiarazioni del collaboratore, intercettazioni, immagini di videosorveglianza, l'uso dell'abitazione e del panificio come luoghi di incontro, i contatti con fornitori, e la chiamata a raccolta di soggetti contigui alla cosca dopo un'aggressione. Sulla questione delle esigenze cautelari la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale circa la persistenza del rischio di reiterazione del reato e la non idoneità del mero decorso del tempo a escludere tale rischio. Per effetto dell'inammissibilità la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende; ha inoltre disposto gli adempimenti di Cancelleria previsti.

Norme richiamate

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Riferimento alla necessità che le impugnazioni indichino i vizi specifici di motivazione e l'onere di specificità nelle censure in materia di misure cautelari

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiama i canoni di motivazione degli atti giurisdizionali e l'obbligo di motivare adeguatamente le decisioni sulle misure

  • art. 416 bis cod. pen.

    La norma sulla associazione di tipo mafioso è stata applicata alla luce di elementi quali pregressa condanna, ruolo di paciere, conoscenza delle dinamiche interne e disponibilitá di luoghi e relazioni tipiche da intraneo

  • art. 74 d.P.R. 309/1990

    Articolo relativo all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto sufficienti indici di organizzazione stabile, ripetitività di condotte, rapporti con fornitori e ruoli coordinati

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Riguarda i delitti di spaccio e cessione; la Corte ha ritenuto che intercettazioni e immagini video costituiscano elementi idonei a ricostruire singole cessioni utili alla gravità indiziaria

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiama la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per taluni reati e l'onere di valutare elementi che eventualmente la superino; la Corte ha ritenuto non superata la presunzione nel caso concreto

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Individua le esigenze cautelari; la Corte ha confermato la valutazione del Tribunale circa il concreto e attuale rischio di reiterazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alle conseguenze dell'inammissibilità del ricorso e alla condanna alle spese

  • art. 94, comma I-ter, disp. att. c.p.p.

    Prescrive adempimenti di Cancelleria a seguito della decisione, richiamata dalla Corte

Massime di principio

  • In Cassazione contro misure cautelari la censura deve evidenziare violazioni di legge specifiche o la manifesta illogicità della motivazione; non è ammessa una semplice rinnovata valutazione dei fatti.
  • Per reati di mafia (art. 416 bis) elementi come precedente condanna per mafia, ruolo riconosciuto nel gruppo (es. paciere), conoscenza delle dinamiche interne, uso di luoghi per incontri e la chiamata a raccolta di soggetti contigui sono indici rilevanti di intraneità.
  • Per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/90) occorrono elementi di stabile organizzazione: ripetitività delle condotte, modalità operative condivise, rapporti con fornitori e distribuizione di compiti; contatti sporadici o episodici potrebbero non essere sufficienti, ma incontri ripetuti e consegne documentate rafforzano la gravità indiziaria.
  • Dichiarazioni di collaboratori e intercettazioni, se adeguatamente contestualizzate e corroborate da riscontri (video, transiti, consegne), possono sorreggere la gravità indiziaria richiesta per la custodia cautelare.
  • La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari per determinati reati (art. 275 comma 3) può essere contrastata dal tempo decorso solo se il tempo sia rilevante e non sussistano condotte recenti o altri indizi di pericolosità; il solo decorso del tempo non è automaticamente risolutivo.
  • Quando si deduce l'omessa autonoma valutazione del GIP occorre indicare in che modo tale omissione abbia impedito valutazioni di segno contrario sufficienti a condurre ad una diversa decisione; deduzioni generiche sono inammissibili.
  • Le doglianze sulla qualificazione probatoria di immagini o conversazioni devono mirare a specifici vizi di legge o a palesi illogicitá motivazionali per ottenere ammissibilitá in sede di legittimità.

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