Cassazione Penale, Sentenza n. 35706/2024 del 24/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: (1) vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione al capo A (cessione dell'8 maggio 2005) derivante soprattutto dall'uso di intercettazioni conversazioni inter alios e da inferenze ritenute apodittiche; (2) censura sulla ricostruzione dell'episodio dell'8 maggio 2005, sostenendo che si tratti di raggiro/truffa e non di una cessione di stupefacente né di offerta seria; (3) errore nella valutazione del prezzo indicato (55-60) che il ricorrente sostiene fosse all'etto e quindi indicativo di droga leggera, con conseguenze sulla qualificazione del reato, sulla pena e sulla prescrizione; (4) mancato riconoscimento del fatto di lieve entità (comma 5 art. 73 DPR 309/1990) e carenza motivazionale su tale rifiuto; (5) vizi nella determinazione della pena: errata indicazione del minimo edittale (otto anni anziché sei), mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e conseguente pena eccessiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato esclusivamente sul profilo del trattamento sanzionatorio: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Reggio Calabria per un nuovo giudizio sul punto. Quanto al resto (valutazione della responsabilità per i fatti) il ricorso è stato dichiarato inammissibile e, quindi, sono state confermate in gran parte le valutazioni di merito circa la sussistenza della cessione contestata in data 8 maggio 2005 e le risultanze probatorie richiamate (intercettazioni, contatti telefonici, localizzazioni e colloqui).
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
Norma centrale sul traffico di sostanze stupefacenti; la Corte ha valutato la sussistenza del reato di cessione in relazione al capo A (8 maggio 2005) ritenendo congrua la valutazione probatoria fondata sulle intercettazioni e sugli elementi di contatto e spostamento. Quanto al comma 5 (fatto di lieve entità), la Corte di merito ha negato l'applicazione tenendo conto della gravità, della qualità della cocaina, della presunta ripetitività e della dimensione multiterritoriale.
codice penale, art. 62-bis
Riguarda le circostanze attenuanti generiche; la Corte di appello ha ritenuto di non riconoscerle per la gravità del fatto e per i precedenti dell'imputato; la Cassazione ha ritenuto motivazione adeguata su questo punto.
codice penale, art. 81
Richiamato dal ricorrente in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio; la Corte di Cassazione ha però annullato la decisione solo sul punto della scelta errata del minimo edittale.
codice penale, art. 133
Norma sulla individualizzazione della pena; il ricorrente ha contestato la mancata adeguata motivazione e la discrepanza tra il minimo applicato e quello corretto; la Cassazione ha verificato un errore nella indicazione del minimo edittale da cui è derivato il rinvio per nuovo giudizio sulla pena.
Massime di principio
- Le intercettazioni e le conversazioni tra terzi possono integrare prova sufficiente di cessione se collegate a ulteriori elementi (contatti, localizzazioni, comportamenti coerenti) e se la motivazione dei giudici ne illustra la connessione logica con il fatto contestato.
- La presenza di incongruenze temporali o il fatto che gli imputati si siano conosciuti in una data precisa non impedisce la valutazione di responsabilità se la ricostruzione di merito documenta contatti e ulteriori incontri successivi coerenti con la cessione contestata.
- La semplice vantazione o la promessa di vendita senza disponibilità effettiva della droga, così come la consegna di sostanza non stupefacente, può escludere il reato di cui all'art. 73; occorre accertare la concreta idoneità e la realizzazione dell'evento tipico.
- Il prezzo dichiarato nelle conversazioni è elemento utile per identificare la tipologia della droga, ma va interpretato correttamente (grammo vs etto) e valutato insieme ad altri elementi di contesto; errori interpretativi su questo punto possono essere rilevanti ma sono sindacabili solo se incidono sulla motivazione nel merito.
- La riqualificazione in fatto di lieve entità (comma 5 art. 73) richiede motivazione puntuale: gravità, ripetitività, qualità della sostanza e dimensione dell'attività sono fattori decisivi per escluderne l'applicabilità.
- Nella determinazione della pena la corte deve indicare correttamente il minimo edittale di riferimento e motivare il mancato riconoscimento delle generiche; errori formali o aritmetici sul minimo edittale comportano, in Cassazione, l'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio e il rinvio per nuovo giudizio.
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