Cassazione Penale, Sentenza n. 35704/2024 del 24/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza per erronea applicazione degli artt. 590, 40 e 45 c.p., deducendo che la sentenza non avrebbe tenuto conto della precisa dinamica dei fatti e della condotta della persona offesa. Sosteneva che la vittima era salita sull'impianto indossando indebitamente la divisa da giudice di gara e che l'impianto era stato aperto in anticipo per addetti alla gara; la persona offesa avrebbe poi liberamente scelto di scendere con gli sci su una pista chiusa e non messa in sicurezza, interrompendo il nesso causale tra l'accesso all'impianto e l'evento lesivo. Il ricorrente rilevava altresì che, fuori dall'orario di apertura, il gestore non avrebbe gli stessi obblighi di protezione e che vincoli ambientali (parco naturale) giustificherebbero il posizionamento delle reti e delle protezioni come effettuato dalla società gestore.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure dedotte si traducono in meri vizi della motivazione, vietati in cassazione per le sentenze d'appello pronunciate per reati di competenza del Giudice di pace ai sensi dell'art. 606, comma 2-bis c.p.p. e dell'art. 39-bis del d.lgs. n. 274/2000. Resta quindi confermata la decisione del Tribunale di Avezzano che aveva ritenuto Bartolotti responsabile del reato di cui all'art. 590, comma 2 c.p., in relazione all'art. 583, comma 1, n. 1 c.p., per aver omesso idonee cautele (mancata imbottitura del palo, regolazione non corretta della rete e omissione di misure per impedire l'accesso prima dell'apertura), con riferimento alle lesioni consistite in "frattura scomposta pluriframmentaria tibia dx" e con incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per oltre quaranta giorni. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità in favore della parte civile, liquidate in euro 3.000 oltre accessori.
Norme richiamate
Norma utilizzata per la configurazione del reato di lesioni gravi, ritenuta applicabile poiché l'evento ha determinato incapacità di oltre 40 giorni; la Corte ha confermato l'applicazione nella misura contestata.
Richiamato in relazione alla natura delle lesioni (lesioni personali). La condotta omissiva del gestore è stata ritenuta causalmente idonea a determinare il risultato lesivo.
Richiamato dal ricorrente in via prospettica per sostenere cause di giustificazione o assenza di nesso causale, ma la Corte ha ritenuto la questione come mera valutazione motivazionale non ammissibile in cassazione.
Evocato dal ricorrente (possibile riferimento alla giustificazione/causalità), ma non esaminato nel merito dalla Corte perché la censura era qualificata come vizio di motivazione.
Norma interpretata come limite all'azione di cassazione per le sentenze d'appello rese per reati di competenza del Giudice di pace: non è consentito proporre ricorso per cassazione per motivi diversi da quelli espressamente indicati dalle lettere a), b) e c) dell'art. 606, quindi sono esclusi i meri vizi della motivazione.
art. 39-bis d.lgs. n. 274/2000
Richiamato unitamente al comma 2-bis dell'art. 606 c.p.p. per sancire il divieto di ricorso per cassazione per le censure di mero vizio motivazionale nelle sentenze d'appello relative a competenze del Giudice di pace.
Fonte normativa che ha introdotto le modifiche richiamate (criteri di inammissibilità), citata dalla Corte quale base della limitazione processuale applicata al caso.
Richiamato indirettamente per la delega di costituzione di parte civile (delega ex art. 102 c.p.p. depositata); norma procedurale relativa alla rappresentanza e sostituzione processuale.
Massime di principio
- I ricorsi per cassazione contro sentenze d'appello pronunciate su reati di competenza del Giudice di pace sono limitati: non è ammesso sollevare meri vizi della motivazione (art. 606 c.p.p., comma 2-bis e art. 39-bis D.Lgs. 274/2000).
- Per ottenere l'annullamento per vizio di diritto bisogna formulare censure attinenti ai motivi espressamente consentiti dall'art. 606 c.p.p.; la mera rivalutazione dei fatti o della dinamica dell'evento non è sindacabile in cassazione in questi casi.
- Il gestore di impianti pubblici/di pubblico transito può essere ritenuto penalmente responsabile per lesioni derivanti da omissioni di sicurezza (mancata protezione di ostacoli, rete non adeguata, mancata prevenzione di accessi non autorizzati), quando sussista nesso causale tra omissione e danno.
- La condotta della vittima (es. accesso non autorizzato, scelta di usare la pista chiusa) può incidere sul nesso causale, ma tale questione è valutabile principalmente nel merito e richiede una motivazione di merito solida: non è sufficiente sollevare genericità in cassazione.
- In situazioni analoghe, per resistere a una contestazione penale per responsabilità gestionale è utile documentare protocolli di sicurezza, orari e modalità di chiusura/apertura, segnaletica e misure adottate per la tutela, nonché provare l'interruzione del nesso causale da parte della vittima con elementi di fatto specifici.
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