Cassazione Penale, Sentenza n. 35711/2024 del 24/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di conferma della condanna per guida in stato di ebbrezza (fatto commesso il 5 luglio 2019) per quattro motivi principali: 1) illogicità della motivazione riguardo la qualificazione di El Basri come conducente, sostenendo che la sola sua presenza sul luogo e l'esecuzione dell'alcool-test non dimostrino che fosse alla guida; 2) violazione dei principi di cui agli artt. 63 e 350, comma 7, cod. proc. pen., per l'utilizzo dei verbali amministrativi e di eventuali dichiarazioni autoaccusatorie contenute nei medesimi; 3) travisamento delle prove relativo alla presa in considerazione di verbali amministrativi, due dei quali non firmati dall'imputato, che a suo avviso dimostrerebbe la contestazione delle contestazioni; 4) inesistenza in atti della prova riguardante la mancata impugnazione del provvedimento prefettizio di sospensione della patente, argomento non valorizzato in primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di sanzione. La Corte ha ritenuto congrua e sufficiente la motivazione dei giudici di merito: la qualità di conducente è stata ritenuta provata nel complesso sulla base di tre elementi valutati congiuntamente — 1) la presenza dell'imputato sul luogo dell'incidente al sopraggiungere della polizia giudiziaria; 2) il fatto che si sia sottoposto all'alcool-test alla richiesta degli agenti; 3) la firma, senza eccezioni, dei molteplici verbali amministrativi a suo carico. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui non è ammissibile una critica parcellizzata della motivazione: la valutazione deve essere unitaria e complessiva. È stata applicata motivazione semplificata ai sensi del decreto del Primo Presidente n. 84/2016.
Norme richiamate
d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2, lett. c, e comma 2-bis
tasso alcoolemico pari a 1,81 grammi/litro alla prima misurazione e 1,84 g/l alla seconda
La norma è stata applicata per configurare il reato di guida in stato di ebbrezza per i valori alcolemici riscontrati; la Corte conferma che i valori strumentali risultano provanti della condotta sanzionata.
codice di procedura penale, art. 63
Richiamato in relazione alla utilizzabilità di atti e dichiarazioni amministrative: la Corte osserva che alcune dichiarazioni auto-accusatorie rese alla polizia giudiziaria sono inutilizzabili, ma valuta complessivamente anche gli altri atti e comportamenti dell'imputato.
codice di procedura penale, art. 350, comma 7
Richiamato in relazione alla forma e alla utilizzabilità dei verbali: la difesa invocava la nullità o inutilizzabilità di atti amministrativi, ma la Corte di merito ha dato peso complessivo ai verbali e al comportamento dell'imputato, ritenendo non decisiva l'obiezione sollevata.
codice di procedura penale, art. 616
Richiamato in ordine alla mancata assenza di colpa che giustifichi l'inammissibilità: la Corte ha ritenuto che non sussista causa di esclusione della colpa che impedisca l'applicazione della sanzione pecuniaria per il ricorso inammissibile.
Decreto del Primo Presidente n. 84 dell'8 giugno 2016
Autorizza, nelle ipotesi previste, la motivazione semplificata; la Corte lo applica perché i principi coinvolti sono consolidati e condivisi.
Massime di principio
- La qualità di conducente può essere desunta in sede penale non solo da un singolo elemento isolato, ma dalla valutazione complessiva e congiunta di più circostanze (presenza sul luogo, comportamento, sottoposizione a controlli, firma di verbali), soprattutto in processi basati su indizi.
- La contestazione della utilizzabilità di singoli verbali amministrativi o di dichiarazioni rese a pubblici ufficiali non impedisce che, nel loro insieme e in combinazione con altri elementi, quei documenti contribuiscano a formare la prova della responsabilità.
- Una critica 'parcellizzata' della motivazione della sentenza è debole: i giudici di legittimità esaminano la coerenza complessiva della decisione e possono ritenere sufficiente una motivazione unitaria anche se singoli passaggi vengono contestati.
- Verbali non firmati o formalmente impugnati possono indebolire ma non necessariamente annullare il valore probatorio di un insieme di atti; la loro incidenza va valutata nel contesto probatorio complessivo.
- In casi analoghi la difesa dovrebbe tempestivamente documentare e proporre elementi alternativi (testimonianze, rilevazioni tecniche, referti medici, ricorso amministrativo/giurisdizionale contro provvedimenti prefettizi) per contrastare l'inferenza della qualità di conducente derivata dalla condotta e dai documenti.
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