Cassazione Penale, Sentenza n. 35705/2024 del 24/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna per guida in stato di ebbrezza aggravata (capo A) per avere causato un incidente in orario notturno; dedotta nullità per omissione dell'avviso della facoltà di farsi assistere da difensore prima del prelievo ematico effettuato in ospedale su richiesta della polizia giudiziaria; censura della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis codice della strada e contestazione del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la nullità per mancato avviso, pur essendo a regime intermedio, sia stata sanata dalla richiesta del rito abbreviato (presentata dopo opposizione a decreto penale), conformandosi alla giurisprudenza di legittimità; ha poi ritenuto infondati i motivi relativi all'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, poiché la Corte d'appello ha trovato un nesso tra lo stato di alterazione e la causa dell'incidente (perdita di controllo e plurimi sbandamenti) e ha respinto la richiesta di attenuanti generiche come esercizio del potere discrezionale del giudice del merito, adeguatamente motivato. Conseguentemente è stata confermata la condanna e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante in presenza di un nesso probatorio tra stato di alterazione per alcool e la dinamica dell'incidente (perdita prolungata del controllo del veicolo con plurimi sbandamenti).
art. 114 disposizioni attuative cod. proc. pen.
Stabilisce l'obbligo di avviso della facoltà di farsi assistere da difensore quando il prelievo ematico è richiesto dalla polizia giudiziaria esclusivamente per finalità probatorie; se il prelievo rientra nei protocolli sanitari per cura, l'obbligo non sussiste.
Riferimento normativo collegato all'obbligo di avviso relativo all'assistenza difensiva; la giurisprudenza distingue la materia dei prelievi a fini di cura rispetto a quelli a fini probatori.
art. 180 e art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
Indicano i termini e le modalità per dedurre le nullità; la Corte ha richiamato questi articoli per spiegare che la nullità a regime intermedio può essere tempestivamente dedotta fino alla deliberazione della sentenza di primo grado.
art. 438, comma 6-bis e art. 464 cod. proc. pen.
La combinazione è stata interpretata dalla Corte come causa di sanatoria della nullità intermedia quando sia stata richiesta la celebrazione del rito abbreviato dopo opposizione a decreto penale di condanna.
art. 533, comma 1 e art. 597, comma 1 cod. proc. pen.
Riferimenti richiamati in relazione ai criteri di motivazione e alla valutazione di prova e motivazione del giudice del merito; utilizzati per sottolineare la correttezza della valutazione discrezionale sulle attenuanti e sulla motivazione della Corte di merito.
Massime di principio
- Se un prelievo ematico in ospedale è eseguito nell'ambito dei normali protocolli di cura, non opera l'obbligo di avviso della facoltà di farsi assistere da difensore; viceversa, se il prelievo è espressamente richiesto dalla polizia giudiziaria per acquisire prova, l'avviso è dovuto.
- La mancata comunicazione dell'avviso di difesa prima di un prelievo a fini probatori costituisce una nullità a regime intermedio che può essere eccepita fino alla deliberazione della sentenza di primo grado, ma può essere sanata da specifiche scelte processuali successive (p.es. richiesta di rito abbreviato dopo opposizione a decreto penale), secondo la giurisprudenza di legittimità.
- Per contestare l'aggravante prevista dall'art. 186, comma 2-bis, è necessario dimostrare l'assenza di un nesso tra lo stato di alterazione e la dinamica dell'incidente; la presenza di perdita di controllo prolungata e sbandamenti ripetuti può essere valutata come indizio sufficiente del nesso causale.
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche è rimesso al potere discrezionale del giudice del merito: il semplice comportamento collaborativo minimale o lo stato di incensuratezza non sono di per sé idonei a imporsi, salvo prova di elementi positivi concreti e specifici a favore dell'imputato.
- Chi intende contestare nullità procedurali deve sollevare l'eccezione in modo tempestivo e documentato; affidarsi a deduzioni generiche in sede di appello o discussione può risultare inefficace se la giurisprudenza ritiene la questione sanata da atti processuali successivi.
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