Cassazione Penale, Sentenza n. 35707/2024 del 24/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila che aveva confermato la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Avezzano (abbreviato) per detenzione e cessione di cocaina (violazione del comma 5 dell'art. 73 DPR 9 ottobre 1990, n. 309). Nelle conclusioni scritte del 21/10/2023 il difensore aveva chiesto, anche in via subordinata, la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria (cinque euro per ogni giorno di detenzione) per le condizioni economiche dell'imputato e richiamando le norme transitorie più favorevoli (art. 95 e connesse del d.lgs. 10/10/2022, n. 150). Veniva denunciata la violazione di legge e, soprattutto, l'omissione di pronuncia da parte della Corte territoriale sulla richiesta di sostituzione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso nella parte relativa all'omissione di pronunzia sulla richiesta di conversione della pena. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione delle pene sostitutive e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'appello di Perugia. La condanna sostanziale per i reati di cui all'art. 73 DPR 309/1990 resta impregiudicata nella parte non investita dal rinvio; la decisione motivationale è stata semplificata ai sensi del decreto del Primo Presidente n. 84/2016.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma qualificante i fatti di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti; la Corte ha confermato la responsabilità dell'imputato ai sensi di tale disposizione per i fatti anteriori al 29/06/2020.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 95
Norma transitoria della riforma Cartabia sulle pene sostitutive delle pene detentive brevi: la Corte afferma che la richiesta difensiva, tempestiva e formulata nelle conclusioni, impone al giudice di appello di pronunciarsi sulla applicabilità delle nuove misure sostitutive; l'omessa pronuncia comporta annullamento e rinvio.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 97
Riferimento connesso alla disciplina della riforma; richiamato dal ricorrente come parte delle norme più favorevoli applicabili.
Norma che disciplina le pene sostitutive delle pene detentive brevi; la Cassazione ha richiamato la necessità che il giudice di appello si pronunci sulla loro applicabilità se la richiesta è tempestiva.
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Regola sui motivi nuovi in Appello; la giurisprudenza richiamata indica che la richiesta di pena sostitutiva non deve necessariamente essere formulata nei motivi di gravame ma può essere prospettata nelle conclusioni, purché entro termini utili.
art. 597, comma 1, cod. proc. pen.
Principio devolutivo espresso dalla norma è stato posto a confronto con la disciplina transitoria: la Cassazione ricorda la compatibilità tra il principio devolutivo e la possibilità di valutare in appello le nuove pene sostitutive se la questione è tempestivamente posta.
Decreto del Primo Presidente n. 84 dell'8 giugno 2016
Richiamato per giustificare l'uso della motivazione semplificata da parte della Cassazione nell'annullamento con rinvio limitato al punto specifico.
Massime di principio
- Se il difensore in appello chiede la conversione di una pena detentiva breve in pena pecuniaria richiamando le norme transitorie (d.lgs. n.150/2022), la Corte d'appello è obbligata a pronunciarsi esplicitamente sulla richiesta; l'omissione è motivo di annullamento limitato e rinvio.
- La richiesta di applicazione delle nuove pene sostitutive può essere formulata anche nelle conclusioni scritte dell'appello e viene considerata tempestiva se presentata entro i termini utili per la discussione del gravame.
- La valutazione della conversione richiede un accertamento motivato delle condizioni del condannato (es. situazione economica, ammissione al patrocinio a spese dello Stato); tale valutazione non può essere omessa dal giudice.
- La Cassazione tende a correggere l'omissione di pronuncia senza riesaminare l'intero merito della condanna: l'annullamento è spesso limitato al profilo procedurale omesso (qui, le pene sostitutive) con rinvio per nuovo giudizio su quel punto.
- Per evitare rischi di rinvio, il difensore dovrebbe porre espressamente e tempestivamente la questione della pena sostitutiva in modo chiaro nelle memorie o nelle conclusioni ed eventualmente richiamare la giurisprudenza che ammette la presentazione anche in sede di udienza o concluse scritte.
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