Cassazione Penale, Sentenza n. 35703/2024 del 24/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per vizio di motivazione e contraddittorietà: il ricorrente contestava che la Corte territoriale avesse ridotto la pena senza pronunciarsi sul riconoscimento delle attenuanti generiche espressamente invocate in appello, nonostante nella sentenza impugnata tale questione fosse richiamata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha ritenuto che la Corte d'appello, accogliendo parzialmente l'appello, abbia implicitamente riconosciuto le attenuanti generiche mediante una rilevante riduzione della pena base detentiva e di quella pecuniaria e applicando poi la riduzione prevista per il rito abbreviato. Ha inoltre rilevato la genericità delle deduzioni del ricorrente, prive di specifici elementi a sostegno. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 4
La sentenza di merito ha confermato la responsabilità dell'imputato per il reato previsto da questa norma; è il titolo del reato per cui è stato giudicato Fogli Marco.
L'art. 133 è richiamato come criterio per la determinazione della pena: la Corte di merito ha valutato la personalità del reo tra i parametri per ridurre la pena, giustificando così l'adeguamento della sanzione al fatto concreto.
Massime di principio
- La mera enunciazione delle attenuanti generiche in appello, senza allegare elementi concreti e specifici a sostegno, è insufficiente: il giudice può ritenere la richiesta generica e non fondata.
- Una riduzione della pena da parte della Corte d'appello può valere come riconoscimento implicito di attenuanti se risulta chiaro, dalla motivazione, che la riduzione è stata operata sulla base di fatti riconducibili a quelle circostanze.
- In Cassazione un ricorso che si limiti a censurare la mancata formula testuale di riconoscimento delle attenuanti, senza dimostrare un vizio logico o giuridico della motivazione, è spesso dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
- Quando si impugna in Cassazione è necessario indicare con precisione le contraddizioni o le mancanze della motivazione di merito: argomentazioni generiche vengono valutate negativamente.
- Il riconoscimento della personalità del reo e la comparazione con i criteri di cui all'art. 133 c.p. possono legittimare una riduzione della pena anche se il giudice non usa espressamente la formula 'attenuanti generiche', purché la motivazione sia chiara e coerente.
- Il soccombente in Cassazione può essere condannato alle spese processuali e a sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende: valutare il rischio sanzionatorio prima di proporre ricorso manifestamente infondato.
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