Cassazione Penale, Sentenza n. 6584/2025 del 18/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del G.i.p. che aveva respinto la richiesta di revoca della confisca di un impianto di prodotti petroliferi, confiscato ex art. 44 d.lgs. 26/10/1995, n. 504 con decreto di archiviazione per prescrizione nei confronti del marito, Giuseppe Boccuto. Deduceva violazioni di legge e vizi di motivazione: la confisca sarebbe stata disposta senza un accertamento di merito garantito dal contraddittorio; si lamentava il rigetto delle richieste istruttorie ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen.; si sosteneva la legittimazione attiva della ricorrente in quanto il bene sarebbe confluito nel fondo patrimoniale familiare (istituito nel 2008) e che tale inclusione dimostrerebbe un diritto di disposizione o proprietà; si lamentava inoltre la mancata valutazione della buona fede e si sollevava, preliminarmente, questione di legittimità costituzionale degli artt. 40 e 44 d.lgs. n. 504/1995 (e connessi), per contrasto con vari principi costituzionali e con l'art. 6 CEDU.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di legittimazione della ricorrente a richiedere la restituzione dei beni confiscati. Ha ritenuto provata, sulla base degli atti del procedimento, la titolarità dell'impianto alla società "Fratelli Boccuto S.r.l.", circostanza nota e mai contestata dalla ricorrente nelle fasi cautelari. La Corte ha inoltre confermato il principio secondo cui l'inclusione di un bene in un fondo patrimoniale ai sensi dell'art. 2645-ter cod. civ. costituisce un vincolo di destinazione e non trasferisce la titolarità del bene al beneficiario; pertanto la mera iscrizione nel fondo non prova il diritto di proprietà richiesto. Ha ritenuto non decisiva la questione sulla confisca dopo prescrizione, poiché il ricorso non affrontava specificamente le ragioni di fatto e di diritto che avevano motivato l'ordinanza impugnata. Inoltre la Corte ha osservato che la costituzione del fondo patrimoniale (25/07/2008) avvenne dopo l'avvio delle indagini (22/01/2008), elemento plausibilmente indicativo di scopo elusivo e quindi incompatibile con la buona fede dichiarata. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta non rilevante per l'esito. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
art. 40, comma 1, lett. c; art. 44
Norme richiamate come base normativa per il sequestro e la confisca dell'impianto petrolifero; la Corte ha esaminato l'adozione della confisca con decreto di archiviazione per prescrizione e ha valutato le condizioni di legittimità del provvedimento soprattutto alla luce della titolarità del bene
Richiamato in combinato disposto con la normativa sul procedimento esecutivo e la confisca; utilizzato come riferimento normativo per la disciplina delle misure ablative
art. 666, comma 5; art. 667, comma 4; art. 606, comma 1; art. 616; art. 129
Art. 666 e 667: disciplina del procedimento di opposizione e delle prove nella fase esecutiva; art. 606: motivi di impugnazione in cassazione; art. 616: conseguenze in caso di riconoscimento di inammissibilità e criteri per la sanzione; art. 129: limite al proseguimento del giudizio dopo l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione
art. 240, comma 2, n. 2 e n. 4
Norme penali richiamate nel ricorso in relazione alle qualificazioni criminose addebitate nel procedimento a carico degli indagati; la Corte le ha richiamate nell'analisi complessiva del quadro fattuale ma il giudizio è caduto su questioni di legittimazione e titolarità
Art. 934 citato dalla difesa in ordine alla possibile acqusità 'originaria' del bene in capo al fondo; art. 2645-ter richiamato dalla Corte per affermare che il fondo patrimoniale costituisce un vincolo di destinazione e non trasferisce la proprietà al beneficiario
Costituzione della Repubblica Italiana
artt. 3, 24, 27, 41, 111, 117
Articoli invocati dalla ricorrente per sollevare questione di costituzionalità delle norme sulla confisca obbligatoria; la Corte ha ritenuto la questione non rilevante per l'esito processuale data l'inammissibilità per carenza di legittimazione
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
Richiamato dalla ricorrente in relazione al diritto ad un giusto processo e al contraddittorio; la Corte non ha affrontato il merito della questione essendo il ricorso inammissibile
Massime di principio
- Per impugnare la confisca come terzo occorre provare concretamente la titolarità del bene: la mera indicazione che il bene è ricompreso in un fondo patrimoniale non sostituisce l'allegazione e la prova della proprietà o di un titolo che trasferisca la disponibilità (es. atto di trasferimento, contratto di messa a disposizione, locazione, comodato).
- L'inclusione di un bene in un fondo patrimoniale (art. 2645-ter c.c.) costituisce un vincolo di destinazione e non trasferisce la proprietà: chi agisce per la restituzione deve dimostrare la titolarità o un diritto reale reale sul bene, non solo l'appartenenza al fondo.
- La costituzione di vincoli o trasferimenti in epoca successiva all'avvio delle indagini può essere considerata, con argomentazione non implausibile, un atto simulato o strumentale a sottrarre il bene a misure cautelari, indebolendo l'allegazione di buona fede.
- La confisca disposta contestualmente a un provvedimento di archiviazione per prescrizione può essere legittima solo se, in precedenza, è stato assicurato un accertamento della sussistenza del fatto con pieno contraddittorio; se ciò non è avvenuto, la difesa può dedurne vizio di legittimità, ma la decisione finale dipenderà anche dalla posizione processuale e dalla legittimazione a proporre l'azione.
- Chi intende contestare la confisca deve attivarsi tempestivamente nelle fasi cautelari e produrre documentazione probatoria specifica (titoli di proprietà, contratti, documenti contabili) perché omissioni o ritardi possono pregiudicare l'ammissione e l'accoglimento del rimedio in sede di esecuzione o cassazione.
- Se il giudice dell'esecuzione motiva la carenza di legittimazione o la mancata buona fede in maniera non manifestamente illogica, la Corte di legittimità tende a dichiarare inammissibili i ricorsi che non si confrontano puntualmente con le ragioni decisive della decisione impugnata.
- La sollevazione di questioni di costituzionalità o di compatibilità con la CEDU rischia di essere dichiarata irrilevante se il ricorso è inammissibile per vizi preliminari come la mancanza di legittimazione.
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