Cassazione Penale, Sentenza n. 6556/2025 del 18/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale (fallimento Binario 2 s.r.l.). Deduce due motivi: (1) censura della mancata concessione della sospensione condizionale della pena, per presunta errata valutazione della collaborazione con il curatore fallimentare e per l'assenza di "locupletazione illecita" (parziale archiviazione per bancarotta distrattiva); (2) mancata riqualificazione del reato da bancarotta fraudolenta documentale (dolo specifico) a bancarotta semplice documentale (colpa), sostenendo che l'affidamento della contabilità a due consulenti qualificati dimostra, al più, colpa e non dolo specifico volto ad arrecare un ingiusto profitto o pregiudizio ai creditori.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo (preliminare e assorbente) e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio. Ha censurato la motivazione d'appello come apodittica e confusa nella distinzione fra la fattispecie di bancarotta fraudolenta distrattiva e le due ipotesi dell'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall.: non è stata adeguatamente ricostruita né l'elemento soggettivo (dolo specifico vs dolo generico) né l'elemento oggettivo (estensione e incidenza dell'omissione contabile sulla ricostruzione del patrimonio). La cassazione ha disposto che il giudice del rinvio valuti se la condotta rientri nell'ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale (specifica o generale) ovvero nella bancarotta semplice documentale ex art. 217, tenendo conto anche dell'affidamento della contabilità a professionisti e della presunzione semplice circa l'operato degli incaricati (superabile con prova rigorosa). Il primo motivo (sospensione della pena) è stato assorbito e rimesso al nuovo esame.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare
La norma comprende due ipotesi distinte: (a) la fattispecie "specifica" (sottrazione/distruzione/falsificazione o omessa tenuta dei libri) richiede dolo specifico finalizzato ad un ingiusto profitto o a recare pregiudizio ai creditori; (b) la fattispecie "generale" (tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio/affari) si realizza mediante falsità ideologica contestuale e richiede dolo generico. L'omessa tenuta può essere parziale ma, per configurare la fattispecie specifica, occorre il dolo specifico.
art. 217 legge fallimentare
Disciplina la bancarotta semplice documentale (colposa). La cassazione richiama la necessità di valutare se la condotta contestata, qualora priva di dolo specifico, rientri in questa ipotesi.
Massime di principio
- Distinguere sempre tra bancarotta fraudolenta documentale "specifica" (dolo specifico, anche per omessa tenuta) e "generale" (dolo generico, contabilità presente ma falsata o incompleta tali da impedire la ricostruzione); la qualificazione richiede adeguata motivazione su elemento soggettivo e sull'incidenza dell'omissione sulla ricostruzione patrimoniale.
- L'omessa tenuta dei libri può integrare la fattispecie specifica solo se provato lo scopo di procurare un ingiusto profitto o di danneggiare i creditori; in mancanza di tale prova va valutata la sussistenza di bancarotta semplice documentale (colpa).
- L'affidamento della contabilità a professionisti non esonera l'imprenditore: sussiste una presunzione semplice di responsabilità che il titolare può superare solo con prova rigorosa dell'assenza di interferenze e della diligente vigilanza.
- In giudizio è necessario che il giudice indichi con chiarezza quale delle ipotesi dell'art. 216, comma 1, n. 2, sia ritenuta applicabile e motivi in modo puntuale sia sull'elemento oggettivo (entità e incidenza delle omissioni) sia su quello soggettivo (dolo specifico vs dolo generico vs colpa).
- Se si contesta la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, la valutazione deve considerare la reale collaborazione con il curatore fallimentare, l'assenza di locupletazione e gli atti processuali che possono dimostrare la cooperazione o l'assenza di arricchimento illecito.
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