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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6559/2025 del 18/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza di condanna per furto (valore circa €250) lamentando la violazione degli artt. 20-bis cod. pen. e 56-quater della l. 689/1981 e chiedendo la conversione della pena detentiva (6 mesi) in pena pecuniaria sostitutiva. In appello aveva prodotto documentazione attestante un rapporto di lavoro con retribuzione di circa €1.200 mensili e proposto l'applicazione del minimo di €5 al giorno (pari a €900 per 6 mesi) con rateazione mensile di €100. Contestava che la Corte territoriale avesse rigettato la richiesta senza adeguata motivazione, avendo formulato un giudizio prognostico di inadempimento e omesso di valutare un importo alternativo, nonostante la documentazione reddituale; inoltre sosteneva che in caso di inadempimento sarebbe stato compito del giudice dell'esecuzione intervenire.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la negazione della pena sostitutiva sia stata fondata su una valutazione discrezionale adeguata, non meramente sulla misura proposta, ma sulla personalità dell'imputata, sui precedenti penali plurimi e sul mancato superamento del periodo di prova lavorativa, elementi idonei a motivare una prognosi negativa circa l'efficacia della pena sostitutiva nel prevenire altri reati e nel perseguire finalità rieducative (art. 58 L. 689/1981 in combinato con art. 133 c.p.). La Corte ha precisato che la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa al giudice del merito secondo i criteri dell'art. 133 c.p. e che tale valutazione di fatto è insindacabile in Cassazione se non manifestamente illogica. Infine ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 20-bis cod. pen.

    Invocato dalla ricorrente ma la Corte non ha ritenuto che la sua applicazione imponga la sostituzione della pena; la valutazione rimane comunque nel perimetro della discrezionalità del giudice di merito.

  • art. 56-quater legge 689/1981

    Richiamato dalla ricorrente come norma collegata alle pene pecuniarie sostitutive; la Corte ha ritenuto che l'istanza di conversione debba essere valutata con i criteri di cui all'art. 58 L. 689/1981 e art. 133 c.p., senza obbligo di accogliere la proposta quantitativa avanzata dall'imputato.

  • art. 58 legge 689/1981

    Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato.

    La Corte interpreta l'art. 58 come norma che rimette al giudice del merito una valutazione discrezionale fondata sui criteri dell'art. 133 c.p.; la presenza di "fondati motivi" di inadempimento legittima il rigetto della sostituzione. Tale valutazione puo' tenere conto dei precedenti e della personalità del condannato.

  • art. 59 legge 689/1981

    Citato per distinguere le condizioni che precludono assolutamente la sostituzione (che escludono ogni discrezionalità) dalle valutazioni discrezionali che invece restano demandate al giudice del merito.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato come insieme di criteri (modalità del fatto, personalità del reo, precedenti, condotta) che il giudice deve considerare nella valutazione della sostituibilità della pena; la Corte afferma che i precedenti e la personalità possono legittimamente giustificare il diniego.

  • art. 133-ter cod. pen.

    Richiamato dalla ricorrente nella prospettiva di ottenere il calcolo della pena pecuniaria; la Corte segnala che la conversione può essere valutata dal giudice sul presupposto discrezionale ma non impone l'accoglimento sulla base della sola proposta dell'imputato.

  • d.lgs. n.150/2022 (c.d. Riforma Cartabia)

    La Corte rileva che anche dopo la riforma la disciplina lascia spazio alla valutazione discrezionale del giudice di merito, pur richiedendo una adeguata motivazione della decisione sul rifiuto delle pene sostitutive.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma procedurale applicata dalla Cassazione per condannare la parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La concessione di pene pecuniarie sostitutive per pene detentive brevi è rimessa alla discrezionalità del giudice del merito, che deve valutare i criteri indicati dall'art. 133 c.p. (modalità del fatto, personalità del condannato, precedenti ecc.).
  • La sola produzione di documentazione reddituale e la proposta di un importo pecuniario minimo non impongono automaticamente l'accoglimento della conversione: il giudice può rigettare la richiesta se vi sono elementi prognostici (es. precedenti e comportamento) che rendono la misura inidonea alla rieducazione o alla prevenzione di nuovi reati.
  • Le condizioni che impediscono categoricamente la sostituzione sono diverse dalla valutazione discrezionale: quando sussistono cause assolute di preclusione (art. 59), il giudice non ha discrezionalità; negli altri casi la decisione rimane valutazione di merito non sindacabile in Cassazione se non manifestamente illogica.
  • Il giudice dell'esecuzione è competente a intervenire in caso di inadempimento delle prescrizioni o di mancato pagamento della pena pecuniaria concessa, ma ciò non significa che il merito della concessione debba essere automaticamente riconosciuto dal giudice di appello o di primo grado.
  • La motivazione del rigetto deve essere adeguata e resa alla luce dei criteri posti dalla legge: una valutazione che mostra un serio esame dei precedenti e della personalità del condannato è legittima e non censurabile in sede di legittimità.

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